Archivia Novembre 7, 2019

Condizioni sicurezza sfruttamento lavoro

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.262 8 novembre 2018 la Delibera del Senato del 31 ottobre 2019 che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’organismo sarà in carica per la durata della XVIII Legislatura con relazioni scritte che verranno presentate annualmente. Sarà composto da venti senatori nominati dal presidente del Senato in proporzione ai gruppi parlamentari, due vicepresidenti.

Procederà alle indagini con poteri e limitazioni appartenenti all’autorità giudiziaria, avrà potere di acquisire atti e documenti giudiziari, atti pubblici, e potrà avvalersi di agenti e uffici di polizia giudiziaria.

Questi i compiti della nuova Commissione elencati per intero: “Art. 3 – Compiti.

1. La Commissione accerta:

a)l’entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell’art. 45 della Costituzione;
e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
f) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull’applicazione delle norme antinfortunistiche;
g)la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
i) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
m) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Gdrp, linee guida dell’Edpb sull’ambito territoriale

Sono state approvate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati – EDPB le nuove linee guida sull’ambito territoriale, documento per il quale era stata indetta una consultazione pubblica il 16 novembre 2018.

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3). Il documento, per ora soltanto in inglese, interessa l’applicazione del Regolamento Ue 2016/679 in relazione a situazioni come il criterio dello stabilimento sul territorio, targeting, luogo soggetto al diritto di un Satto membro.

Questo l’indice:

Applicazione del criterio dello stabilimento – Articolo 3 (1);

Applicazione del criterio di targeting – Art 3 (2);

Applicazione in un luogo in cui il diritto degli Stati membri si applica in virtù del diritto internazionale;

Rappresentante di responsabili del trattamento o responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione.

FONTE: Garante Privacy

I dati Inail anno 2018/2019 – Infortuni scolastici

Il periodico statistico Dati Inail, ha analizzato gli incidenti accaduti nelle scuole statali nell’anno scolastico 2018/2019, luoghi e cause.

Nell’anno scolastico esaminato sono stati circa 8,5 milioni gli studenti iscritti nelle scuole statali e paritarie, 7.682.635 nelle statali.

Più di 77mila le denunce di infortunio negli istituti statali, ovvero +2% rispetto all’anno precedente (1.400 in più), trend in crescita derivante anche dall’obbligo di denuncia di infortunio che abbia comportato assenza di almeno un giorno in vigore dal 2017.

Oltre la metà i casi riconosciuti, 99,7%infortuni lievi senza riconoscimento di un grado di menomazione, 2% con gradi tra 1 e 5. Studenti il 55,7% 44,3% studentesse, il 64% ha interessato ragazzi e ragazze con meno di 14 anni, 35,1% 15-19 anni. Cause maggiori scivolamenti, inciampamenti, movimenti scoordinati, passi falsi, conseguenze fratture, contusioni, lussazioni. Mese con l’incidenza più elevata è maggio.

Inail ricorda che gli studenti sono assicurati “per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche, delle esercitazioni pratiche (attività di scienze motorie e sportive, attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori) e di lavoro nonché durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (art. 4 n.5 del d.p.r. 1124/1965)“.

Il documento riassume quindi i criteri della tariffa premi, includendo le novità derivanti dalla revisione da Dm 27/2/2019:

  • insegnanti non statali sono in regime ordinario e gli studenti in premio speciale unitario;
  • insegnanti e studenti statali gestione conto Stato;
  • scuole infanzia e scuole speciali di primarie inserite in istruzione grado preparatorio nella tariffa ordinaria dipendenti;
  • istruzione universitaria nel gruppo istruzione – attività sanitarie per le cliniche universitarie;
  • revisione tirocini formatici extracurriculari (con lavori aziendali o senza istruzione);
  • confermata voce 0314 per tirocini in programmi di recupero.

FONTE: INAIL

Il Documento di Valutazione Rischi Interferenze – Duvri

L’articolo 26 del Testo Unico, tratta la valutazione e la gestione del rischio interferenze in caso di contratti d’appalto d’opera o di somministrazione.

In occasione di affidamento di lavori ad appaltatrici o lavoratori autonomi il datore di lavoro è chiamato a verificarne l’idoneità tecnica in relazione ai lavori e a informare gli stessi sui rischi specifici presenti e sulle relative misure di prevenzione e protezione.

Ogni datore di lavoro incaricato presente deve quindi cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione, e coordinare “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

Al vertice il committente, che deve occuparsi della cooperazione e del coordinamento anche attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze.

Il Duvri va allegato al contratto d’appalto ed  adeguato all’evolversi dell’impiego.

Il datore di lavoro committente può assolvere all’adempimento “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali” anche nominando un “proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

Gli obblighi citati non interessano servizi di natura intellettuale, forniture, lavori e servizi non superiori a cinque uomini giorno “sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro : La Valutazione dei rischi (DVR)

L’articolo 17 del Testo Unico sicurezza sul lavoro indica tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, quindi all’apice dei molteplici adempimenti necessari alla sicurezza, la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento.

Il Dvr Documento valutazione dei rischi viene illustrato dall’articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi, comma 2. Viene redatto al termine della valutazione, con data certa e sottoscrizione del datore di lavoro e ai fini di prova della data deve essere sottoscritto anche dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente.

Deve contenere in sintesi la relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per condurla, misure di prevenzione e protezione e Dpi, programma per il miglioramento progressivo della sicurezza, procedure e ruoli, Rspp – Rls – Medico competente coinvolti nella valutazione, mansioni e rischi specifici.

Va realizzato di nuovo dopo nuova valutazione in caso di nuova impresa da parte del datori di lavoro.

E come indicato nell’articolo 29 deve essere rielaborato in caso di modifiche al processo produttivo che implicheranno la rielaborazione della valutazione.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

LA FORMAZIONE: La figura del preposto

La figura del preposto si colloca all’interno degli ambienti di lavoro come riferimento funzionale, riferimento nel portare a termine impieghi, mansioni, obiettivi stabiliti dal datore di lavoro e per il rispetto della normativa riguardante la sicurezza.

A definire il preposto in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro è l’articolo 2 del TU, l’articolo che riporta tutte le definizioni dei ruoli:

“e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Gli obblighi riferiti a tale figura professionale per quanto riguarda prevenzione e sicurezza sono indicati dall’articolo 19, e vanno dal vigilare sul rispetto degli altri lavoratori delle disposizioni aziendali sulla SSL, mezzi, DPI, accesso in zone particolari a seguito di adeguate istruzioni; misure di controllo delle situazioni di rischio; informazione sulle misure da prendere in caso di rischio, astensione richiesta ai lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato; “f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Tra gli obblighi ovviamente anche quello di essere formati, di frequentare i corsi e gli aggiornamenti e quindi rispettare quanto notoriamente indicato dall’articolo 37 del TU e dagli Accordi Stato Regioni. Tea i temi necessari nei percorsi formativi figurano, obblighi e soggetti coinvolti nella mansione e nella sicurezza, fattori di rischio, valutazione, misure di prevenzione e protezione.

TU, articolo 78 – Obblighi dei lavoratori comma 5. “I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

Innovazione sociale e sicurezza lavoro – Eu-Osha

Sono stati pubblicati da Eu-Osha due nuovi articoli previsionali sui cambiamenti nel mondo del lavoro e il loro l’impatto sulla gestione della sicurezza. I documenti sono entrambi in inglese.

Il primo si intitola La quarta rivoluzione industriale e l’innovazione sociale sul luogo di lavoro. I temi affrontati sono la digitalizzazione delle mansioni, gli impieghi online e fuori ufficio, il lavoratore autonomo. Nuove classi di lavoratori, le sfide opposte di giovani e anziani, come inquadrare tali categorie nella gestione della SSL, a livello organizzativo e sindacale.

Il secondo approfondimento riguarda L’impatto dell’uso degli esoscheletri sulla sicurezza e salute sul lavoro. Il ruolo che potrebbero ricoprire nella prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici, effetti sulla salute, certificazione uniforme, il rapporto con la necessità di progettazione di ambienti di lavoro ergonomici.

Info: Eu-Osha

Proroghe per l’adeguamento antincendio: Scuole e asili nido

Sono state disposte attraverso la legge di conversione del Decreto legge Cultura pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto le proroghe per l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici e asili nido.

A disporle l’articolo 4 bis della citata legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, che ha introdotto “modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”.

Si legge nel comma 2: “Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019“.

Piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, previsto dal comma 1, che stanzia ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 25 milioni per il 2019, 25 per il 2020 e 48 milioni per il 2021.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Il volume Inail, “La protezione attiva antincendio”

Pubblicato da Inail un nuovo volume che analizza le disposizioni del Codice di prevenzione incendi decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e in particolare allw misure di riduzione del rischio indicate nei capitoli S.6 e S.7, S.8.

Il volume segue la prima pubblicazione di carattere introduttivo del 2018 e la successiva sugli elementi strutturali del maggio 2019. Si articola su 13 casi di studio che analizzano le fasi di Controllo dell’incendio, Rilevazione e allarme e Controllo di fumi e calore. Le misure di protezione attiva.

Per misura attiva, ovvero per una delle declinazioni del concetto di misura di protezione prevista dal Codice (l’altra è la passiva) si intendono i sistemi che possono sorvegliare gli ambienti e inviare l’allarme; cotnrollare l’incendio; gestire fumo e calore. Le principali sono:

  • “Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
  • Sistemi di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
  • Evacuatori di fumo e di calore (SEFC);
  • Segnaletica di sicurezza;
  • Illuminazione di sicurezza”.

La normativa di riferimento annovera il d.m. 20 dicembre 2012 Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, il d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, il d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, l’art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e il Codice di prevenzione incendi.

Info: Inail, La protezione attiva antincendio

Obbligo corso Addetto al primo soccorso, e aggiornamento.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare le persone incaricate della gestione dell’emergenza aziendale, in materia di antincendio e di Primo Soccorso. Il Testo Unico sulla Sicurezza sottolinea in modo significativo la differenza tra Pronto Soccorso (l’insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche che vengono messe in atto da personale medico qualificato.) e Primo Soccorso, indicando che per quest’ultimo si intende “l’insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato”.

La normativa di riferimento per quanto riguarda l’organizzazione del primo soccorso aziendale è il DM 388 del 15 luglio 2003, pubblicato in GU n. 27 del 3 febbraio 2004. Il DM 388/03 classifica le aziende in tre gruppi, in relazione all’organizzazione del Primo Soccorso, in considerazione della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti. Al gruppo A appartengono le aziende a rischio alto, al gruppo B le aziende a rischio medio con più di tre lavoratori e al gruppo C le aziende a rischio basso con meno di tre lavoratori.

Con l’articolo 3 e gli allegati 3 e 4 del DM 388/03, vengono definiti i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione e di aggiornamento rispettivamente per le diverse categorie di aziende. Il corso di formazione per gli addetti al primo soccorso aziendale per le aziende a rischio alto (gruppo A), deve avere una durata minima di 16 ore con contenuti anche pratici relativi alle tecniche di intervento in medicina di emergenza. I corsi di formazione per le aziende appartenenti ai gruppi B e C devono avere una durata minima di 12 ore. È inoltre previsto l’aggiornamento obbligatorio per tutti i gruppi di rischio, con frequenza almeno triennale, della durata di 6 ore per le aziende ad alto rischio e di 4 ore per le aziende a rischio medio e basso.

La designazione degli addetti è un obbligo sanzionabile per il Datore di Lavoro e non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (art 43, comma 3, D.Lgs. 81/2008). Il numero dei lavoratori designati alla gestione del primo soccorso deve essere valutato in considerazione della natura dell’azienda, del numero dei dipendenti e della dislocazione geografica sul territorio, in modo da garantire l’efficacia dell’intervento in ogni situazione lavorativa.