Archivia Aprile 16, 2019

Piano nazionale controlli prodotti chimici 2019, Ministero della Salute

Pubblicato dal Ministero della Salute il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019, documento sulla vigilanza dell’applicazione dei Regolamenti Reach e Clp, previsto dal Piano nazionale di prevenzione 2014 – 2019 e redatto dal Ministero Salute in quanto Autorità competente nazionale, in collaborazione con Gruppo tecnico interregionale Reach – Clp e Centro nazionale delle sostanze chimiche, Prodotti cosmetici e Protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità.

Il piano presenta i criteri per le attività di controllo che dovranno essere eseguite mediante progetti Reach En Force ed Echa; controlli analitici.

Il report nazionale dovrà essere pubblicato da Ministero della Salute, Regioni e Iss/Cnscentro il 30 giugno 2020.

Info: Ministero Salute Piano nazionale attività controllo prodotti chimici 2019

Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari, volume Inail

Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari è l’argomento trattato da Inail in una delle ultime pubblicazioni. Un documento particolarmente utile a chi è impegnato nel settore agricolo, che tratta i Pf, i rischi, la sicurezza, la tutela dei consumatori e dell’ambiente.

L’opuscolo è strutturato su schede informative monotematiche che affrontano la normativa di riferimento per quanto riguarda acquisto, trasporto, immagazzinamento, utilizzo, smaltimento e documentazione aziendale; la sicurezza e il Testo Unico; etichettatura; metodi alternativi da utilizzare in agricoltura.

La normativa di riferimento si avvia in Europa con la direttiva 2009/128/CE recepita dal D.lgs. n. 150/2012. Quindi il Dm 22 gennaio 2014 con il relativo Piano di azione nazionale; il citato D.lgs 81/08.

Per fitosanitari o agrofarmaci si intendono generalmente prodotti utilizzati per proteggere le piante; conservare; eliminare infestanti; influenzare la coltivazione. Sono costituiti da: sostanze attive, coformulanti e coadiuvanti. L’intossicazione può avvenire sia per inalazione, che per contatto dermico o ingestione. La valutazione dei rischi è in carico al datore di lavoro e definita dal Titolo IX del TU.

Il volume è curato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Dit Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, Contarp. Questo l’indice:

  • “Prodotti fitosanitari o agrofarmaci;
  • Il pericolo nell’uso dei prodotti fitosanitari;
  • La valutazione del rischio chimico professionale;
  • Schede tecnico-informative;
  • Documentazione aziendale;
  • Dispositivi di protezione individuale;
  • Allegato 1. Quadro normativo di sintesi sui prodotti fitosanitari;
  • Allegato 2. Guida alla lettura della etichetta e scheda dati di sicurezza (MsDs);
  • Allegato 3. L’ADR: disposizioni generali ed esenzioni;
  • Allegato 4. La difesa integrata;
  • Allegato 5. La gestione dei rifiuti;
  • Allegato 6. Glossario”.

Info: Inail, Uso in sicurezza dei prodotti fitosanitari 

Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell’11 marzo 2019 il Dlgs 19 febbraio 2019, n. 17 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CE.

Il decreto è in vigore dal 12 marzo 2019, risponde alla Legge delega 25 ottobre 2017, n. 163 ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2019.

Le modifiche maggiori interessano il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (viene abrogato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10) a partire dal titolo e dall’articolo 1: “Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI”.

Sostituiti gli articoli 2 (norme armonizzate) 3 sui requisiti di sicurezza, 5 conformità per la vendita, che rimandano ai criteri definiti dal nuovo regolamento europeo Dpi. 6 organismi notificati, 7 certificazione CE, 12 marcatura, 13 vigilanza sul mercato: “Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). – 1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI.

2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché gli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

5. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all’interessato con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

6. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell’importatore, del distributore o dell’operatore economico destinatario del relativo provvedimento”.

14 sanzioni per il fabbricante e l’importatore e 14-bis disposizioni di adeguamento che prevedono prossimi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro in caso di aggiornamento di ambiti già disciplinati che dovranno armonizzarsi con il regolamento (UE) n. 2016/425. Articolo 15 oneri per la vigilanza.

L’articolo 2 del nuovo D.lgs riporta quindi le modifiche al Testo unico sicurezza lavoro al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 74 comma 1 dove viene aggiunto “Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425”; articolo 76 dove il riferimento al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 viene sostituito da quello al al regolamento (UE) n. 2016/425.

In ogni disposizione legislativa, regolamentare ed amministrativa in vigore dovranno essere sostituiti i riferimenti alla Direttiva 89/686/CEE con quelli al Regolamento (UE) n. 2016/425 e dovranno essere integrati seguendo la tavola di concordanza allegato X del citato regolamento.

Info: GU n.59 11 marzo 2019 Decreto legislativo 19 febbraio 2019 n.17

“Faccende pericolose” rapporto Anmil sul lavoro domestico

Questo il rapporto pubblicato da Anmil riguardante il lavoro domestico, gli infortuni, i cambiamenti delle mansioni.

“Uno studio su caratteristiche, evoluzione e prospettive del mestiere più rischioso del mondo: la casalinga”. Il documento è stato presentato in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma il 5 marzo 2019 nella Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” e alla quale hanno preso parte tra gli altri il presidente nazionale Anmil Franco Bettoni, il segretario della Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato sen. Roberta Toffanin, il sottosegretario al Lavoro, on. Claudio Durigon, il presidente del Civ Inail Giovanni Luciano, il direttore centrale Prevenzione dell’Inail, Ester Rotoli.

Dai dati analizzati da Anmil emerge che sono circa 3 milioni gli incidenti domestici in Italia ogni anno, 3,5 milioni le persone coinvolte. 7 milioni 338mila le casalinghe da dati Istat 2017 , 518mila in meno rispetto al 2007.

41% over 65, 8,5% le casalinghe con meno di 34 anni, impegno lavorativo non retribuito equivalente a 49 ore settimanali 7 giorni su 7, stipendio stimato su ogni mansione svolta che arriva a 3.045 euro netti al mese.

Circa 600mila le donne coinvolte in incidenti domestici ogni anno, il 36% dei casi comporta fratture, 18,5% ustioni, 15% ferite da taglio. 8 miliardi all’anno i costi diretti e indiretti derivanti da infortunio domestico (stima dell’Istituto superiore di sanità – SINIACA).

Anmil ricorda l’assicurazione Inail prevista dalla Legge 493/1999, entrata in vigore il 1° marzo 2001, recentemente modificata dalla Legge di bilancio 2019 che ha con riduzione del grado di invalidità dal 27% al 16%, indennizzo una tantum tra 6% e 15%, limite di età fino a 67 anni e importo del premio passato da 12,91 a 24 euro.

Info: Anmil rapporto Faccende pericolose 

Genere e sesso incidono sui rischi di salute e sicurezza legati alla professione svolta?

In Italia, con l’emanazione del D.Lgs. 81/08 si introduce una concezione nuova di salute e sicurezza sul lavoro, non più ”neutra” ma in grado di considerare le “differenze di genere” in relazione alla valutazione del rischio e alla predisposizione delle misure di prevenzione. Nella norma viene sottolineato come la probabilità che si produca un’alterazione dello stato di salute non dipende solamente dalla natura e dall’entità dell’esposizione ma anche dalle condizioni di reattività degli esposti.

Vengono così individuate delle categorie di lavoratori che potrebbero essere maggiormente suscettibili ai rischi lavorativi in base ad alcuni fattori quali l’età, il sesso, l’origine etnica, la posizione contrattuale e le disabilità.

Però,a fronte di una legge che stabilisce la tutela della salute nei luoghi di lavoro orientata al genere, le indicazioni richiamate nel D.Lgs 81 non sempre risultano di facile applicazione.

L’approccio di genere qui considerato prende in considerazione diversi fattori che didatticamente vengono ripartiti in due gruppi, definiti “sesso” e “genere” (purtroppo la ridondanza del termine crea molta confusione). Il “sesso” si riferisce alle differenze biologiche (anatomiche, ormonali e fisiologiche) che contraddistinguono l’essere maschio o femmina. Il “genere” si riferisce alla costruzione sociale della mascolinità e della femminilità riferendosi a tutti i condizionamenti socio-culturali che portano a definire ruoli lavorativi, sociali e familiari diversi per uomini e donne. 

Come inserire i fattori inerenti al “sesso” e “genere” nella valutazione del rischio occupazionale?

Per esempio, tra uomini e donne esistono numerose differenze nell’assorbimento, nel metabolismo e nell’eliminazione degli agenti chimici che, a parità di esposizione, possono modificare il rapporto dose/effetto, diversamente conosciuto come “soglia di esposizione”. I limiti espositivi sono stati finora elaborati in modalità “neutra” e sebbene siano cautelativi – molto al di sotto della dose in grado di indurre danni – non rappresentano soglie universalmente valide, potendo variare in base al sesso, a fattori genetici e agli stili di vita. 

Altro aspetto organizzativo che dovrebbe essere considerato riguarda il lavoro domestico e di cura familiare, spesso sbilanciato tra il genere femminile e maschile, creando, soprattutto per le donne, un doppio carico lavorativo che, in Italia, sopperisce all’assenza di un idoneo sistema di welfare.

Da quanto fin qui detto, risulta evidente che i presupposti metodologici in uso per promuovere la salute e la sicurezza occupazionale necessitino di un’ampia revisione critica per promuovere l’equità di genere. 

Di Sarcina Antonio

Quella difficile conciliazione

Lo scoglio più difficile da superare sembra presentarsi sin da subito, con l’arrivo del primo figlio. In altri termini, non è, come ci si aspetterebbe, la «quantità» di lavoro materno a determinare il conflitto (da due figli in poi) ma il passaggio stesso alla maternità. Anche le madri che lavorano part-time presentano le difficoltà di conciliazione: secondo una ricerca Istat del 2015 crescono rispetto al 2005 le madri che pur lavorando a tempo ridotto dichiarano problemi di conciliazione famiglia-lavoro (29,4% nel 2012, 22,1% nel 2005). La mancanza di una rete di supporto, nella stragrande maggioranza dei casi, costringe le madri ad abbandonare il lavoro, a riprova che queste non riescono a trovare nella risposta istituzionale, nei servizi sul territorio e negli strumenti messi a disposizione dalle aziende un valido sostegno alla gestione della famiglia. Si delinea così un doppio fronte di complessità nella conciliazione: quello personale, psicologico ed esistenziale e quello della gestione della realtà.

Due sono gli assunti di base dai quali partire per iniziare a costruire non tanto una impossibile «conciliazione perfetta», ma – parafrasando le parole di un noto psicologo, che la applicava alle madri – una «conciliazione sufficientemente buona». Il primo è che non esiste possibilità di una buona conciliazione concreta, logistica e operativa (che definiamo esterna: verso l’azienda, la società, gli altri attori presenti nel sistema) se non c’è stata a monte una profonda e serena conciliazione interna. Figli e lavoro, asili e carriera, tate e nonni stanno insieme nella realtà se prima possiamo tenerli insieme nella nostra idea di realtà, nel nostro immaginario e nella nostra alchimia personale. Ci si può avvalere delle migliori strategie di delega, di un’organizzazione minuziosa e puntale delle giornate delle mamme e dei loro bambini, ma se non c’è stata prima una legittimazione dei desideri delle donne nel loro nuovo ruolo di madri e professioniste, per loro e per i loro figli, anche la miglior orchestrazione poggerà su fondamenta poco stabili, che vacilleranno inesorabilmente sotto il peso di mille sensi di colpa all’affacciarsi delle prime, normali problematicità.

Le aziende, ma anche la società, non potranno ancora a lungo ignorare tutto ciò e dovranno presto attrezzarsi per accogliere le esigenze di bilanciamento vita/lavoro di un numero sempre crescente di persone/lavoratori. Il rischio, se non dovessero adoperarsi in tal senso, è di privarsi a lungo andare di una fetta di talenti (mamme lavoratrici, ma anche millennial e nuovi padri) che sempre con maggior fatica riescono ad accettare modelli organizzativi e di lavoro costruiti su vecchie regole che premiano il presenzialismo sul luogo di lavoro anziché il raggiungimento degli obiettivi. Un altro passo importante e utile da compiere è quello di comprendere e gestire dentro e fuori di sé quel sistema di attese e di sguardi – ovvero l’insieme delle pressioni più o meno dirette e consapevoli, alcune reali altre immaginarie – dentro il quale si è inserite e a cui, in qualche modo, le madri sentono di dover far fronte. Gli attori di questo sistema sono sempre molteplici. In primo luogo c’è il figlio neonato con le sue richieste oggettivamente pressanti, che nei suoi primi mesi di vita dipende in tutto e per tutto dalla madre ma che, anche in seguito e per tutta la prima infanzia, reclama attenzioni e cura. Le sue sono le attese e le richieste più immediate e di decodifica piuttosto semplice, se non fossero poi complicate (come abbiamo ben visto sopra) dalle proiezioni della madre stessa, spesso impegnata a sentirsi e a interpretare il ruolo della «buona madre».

Tratto da Genitori al lavoro – L’arte di integrare figli, lavoro, vita, di Laura Girelli e Adele Mapelli

Le donne e le difficoltà nel lavoro

Oggi l’Italia si colloca al penultimo posto, davanti solo a Malta, nella classifica dei paesi europei attivi nella riduzione della disoccupazione femminile ed i dati mostrano con chiarezza questa realtà: nel febbraio 2012, il tasso di occupazione delle donne tra i 15 ed i 64 anni si è attestato al 46,7% (67,2 per gli uomini) ed il tasso di disoccupazione al 10,3% (8,6% per gli uomini). Il divario con il resto dell’Europa è enorme, se si pensa che il tasso medio europeo di occupazione femminile è pari al 58,5%, quasi 12 punti in più. Un altro elemento da rilevare è il tasso di inattività, che ha raggiunto il 46,8% per le donne (contro il 26,5% degli uomini). Sono persone che non solo non hanno un lavoro retribuito, ma che non lo cercano neanche più, né stanno studiando o seguendo percorsi di formazione. Queste donne hanno semplicemente rinunciato, in molti casi esasperate dalle difficoltà, oppure sono state assorbite dal lavoro nero.

Gli ostacoli per le donne ad inserirsi e mantenere il lavoro sono molteplici. Un fattore che troppo spesso favorisce l’uscita dal mercato del lavoro è la maternità, basti pensare che il 30% delle madri interrompe il rapporto di lavoro perché costretta a sostenere carichi familiari eccessivi, contro il 3% dei padri. La nascita di un figlio è spesso un periodo della vita in cui le donne desiderano chiedere un part-time per poi poter rientrare a tempo pieno senza per questo essere penalizzate in termini di carriera. Nel corso del tempo, il lavoro part-time femminile è cresciuto notevolmente ma solo nella forma di part-time involontario, questo significa che spesso non si tratta di una scelta ma viene subìto per mancanza di alternative lavorative.

In conclusione,è dato noto che la presenza consistente di lavoratrici altamente qualificate e con elevati titoli di studio non ha rotto definitivamente né la ‘segregazione orizzontale’, che concentra di più le donne in determinati settori e occupazioni, né incrinato il cosiddetto ‘soffitto di cristallo’, la barriera invisibile che ostacola gli avanzamenti di carriera per le donne e impedisce loro di raggiungere i livelli più alti – Fonte: www.lavoro.gov.it .

Di Antonio Sarcina

Consultazione prescrizioni autorizzazioni e Regolamento UE,il Garante Privacy dispone!

È stato pubblicato dal Garante della Privacy un avviso pubblico per l’avvio di una consultazione prevista dal provvedimento del 13 dicembre 2018 “che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice“.

L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 l’11 gennaio 2019 e raccoglierà contributi fino a 60 giorni dalla pubblicazione. Attraverso l’indirizzo consultazione.prescrizioni@gpdp.it.

Obiettivo del Garante è raccogliere pareri su: risvolti applicativi e criticità del provvedimento.

Aspetti riscontrabili o già riscontrati.

Le autorizzazioni citate nell’avviso sono in dettaglio le seguenti, tutte pubblicate il 15 dicembre 2016:

  • Autorizzazione generale n. 1/2016 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
  • Autorizzazione generale n. 3/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
  • Autorizzazione generale n. 6/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati;
  • Autorizzazione generale n. 8/2016 al trattamento dei dati genetici;
  • Autorizzazione generale n. 9/2016 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.

Info: Garante Privacy

Nuovi regolamenti europei per medicinali veterinari e mangimi medicati

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 gennaio 2019 tre regolamenti sull’uso dei medicinali veterinari e mangimi medicati, mercato e sorveglianza.

A darne notizia il Ministero della Salute che li ha raccolti e spiegati in una nota dell’11 gennaio.

Due regolamenti rientrano nel cosiddetto pacchetto “medicinali veterinari”, disciplinandone uso. fabbricazione e immissione sul mercato. Sono:

  • Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio
  • Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

A questi si aggiunge il nuovo Regolamento 2019/5 modifica del regolamento 726/2004 che ha istituito l’Agenzia europea per i medicinali e la procedura centralizzata per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali.

Info: Gazzetta Ufficiale

Ispezioni sugli obblighi di registrazione delle sostanze chimiche

 

A partire dal 2019 verranno avviate le ispezioni sull’obbligo di registrazione delle sostanze chimiche prodotte e importate di ogni tonnellaggio, e in particolare sulla fascia 1-100 tonnellate l’anno.

A comunicarlo l’lHelpdesk Reach.

I controlli interesseranno anche parti del dossier di registrazione e l’obbligo di aggiornamento del fascicolo. Sostanze intermedie, sostanze registrate come monomeri nei polimeri.

Le ispezioni rientrano nel programma di vigilanza Echa REF-7.

Info: Helpdesk Reach