Archivia Ottobre 29, 2021

Impianti stoccaggio e trattamento rifiuti – linee guida PEE

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.240 del 7 ottobre 2021 con Dpcm del 27 agosto 2021 le Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In attuazione delli all’art. 26-bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il documento riporta procedure di intervento per la gestione dell’emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano:

impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006;

impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006;

centri di raccolta comunali e intercomunali.

Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, d. lgs. 105/2015.

Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, è diviso in tre parti:

metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE;

metodologia speditiva per la pianificazione provinciale;

schede e dati utili per il PEE.

“I titolari delle attività individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26-bis, del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Morti sul lavoro, cordoglio presidente del Consiglio Draghi, pene severe

Il 29 settembre il Presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi con il ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco a conclusione del Consiglio dei Ministri n.38, ha espresso il cordoglio del Governo per le morti sul lavoro che stanno funestando il Paese. Ha manifestato inoltre vicinanza ai familiari delle vittime sul lavoro, evidenziando come il fenomeno stia assumendo i contorni di una strage.

Il presidente del Consiglio ha quindi informato sull’esito dell’incontro avuto con i segretari di Cgil, Cisl, Uil il 27 settembre al quale hanno preso parte i ministro del Lavoro Orlando, Pubblica Amministrazione Brunetta e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Garofoli.

Incontro definito costruttivo, dal quale è emersa l’esigenza comune di assumere provvedimenti immediati entro la prossima settimana e intavolare un piano strutturale a medio termine.

Pene più severe in caso di violazione della normativa, collaborazione in azienda per individuare carenze in merito alla sicurezza sul lavoro, comitati lavoratori – impresa per monitoraggio senza allargamento della responsabilità dei lavoratori. Sono alcune delle tematiche condivise.

Alcuni degli interventi immediati che potrebbero essere avviati sono raccolti nella nota pubblica dallo stesso Governo il 27 settembre:

“sulla revisione e il potenziamento del sistema della formazione dei dipendenti e degli imprenditori;

la revisione e il potenziamento delle norme sanzionatorie da applicare a seguito delle ispezioni;

la razionalizzazione dell’assetto delle competenze in materia di ispezione;

la costituzione di una banca dati unica delle sanzioni applicate”.

Fonte: governo.it

Circolare Inail: amianto, prestazione aggiuntiva rendita e una tantum

Pubblicata da Inail la circolare n.25 del 27 settembre 2021 che riporta indicazioni derivanti dalle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 in merito alla prestazione aggiuntiva alla rendita riguardante i malati di mesotelioma professionale e i loro superstiti e in merito alla prestazione una tantum 2021 per i malati di mesotelioma non professionale.

Per quanto riguarda la prestazione aggiuntiva, dal 1° gennaio 2021 viene erogata mensilmente in unica soluzione e in misura del 15% della rendita in godimento. Per i periodi precedenti restano applicate le maggiorazioni determinate.

Per i riferimenti sui beneficiari il riferimento è la circolare Inail 5 maggio 2011, n. 32.

Prestazione una tantum malati mesotelioma non professionale. La Legge di bilancio ha superato la definizione “sperimentale” della misura introdotta nel 2015 e ha confermato l’importo fisso di 10mila euro dal 1° gennaio 2021. Confermata la possibilità di erogazione agli eredi in caso di decesso della persona malata.

“Per gli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020, l’onere delle prestazioni nella misura di euro 10.000 o fino alla concorrenza di tale importo, qualora gli aventi diritto abbiano percepito la sola prestazione di euro 5.600, grava sulle disponibilità residue alla predetta data del Fondo delle vittime dell’amianto”.

Le domande di accesso alla prestazione in esame andranno presentate per raccomandata o PEc alle sedi Inail competenti e la prestazione verrà erogata in caso di documentazione completa, entro 90 giorni.

Tre anni il termine per la presentazione delle domande dalla data di accertamento di malattia, presentate sia dagli eredi che dalla persona malata. Dies a quo è la prima diagnosi.

Dal 2021 soppressa l’addizionale a carico delle imprese prevista dalla normativa istitutiva del Fondo vittime amianto.

Fonte:Inail

Attrezzature sistemi antincendio, criteri controllo manutenzione impianti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.230 del 25 settembre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto sarà in vigore tra un anno, il 25 settembre 2022 e da quel momento abrogherà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

(La circolare n.14804 del 6 ottobre 2021 dei Vigili del Fuoco con primi chiarimenti).

Per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi dispone che vengano eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto.

La norma tecnica volontaria ISO, IEC, EN, CEI, UNI conferisce presunzione di conformità; gli interventi possono essere attuati anche tramite i modelli di gestione da articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 e l’allegato II riportano i criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

I tecnici devono seguire un percorso formativo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti, prova scritta, prova orale e prova con simulazione. “Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento”.

Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che psosono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.

Fonte: Ministero Interno

Volume Inail: agenti biologici e rischio cancerogeno

Questo il titolo del documento pubblicato da Inail : Agenti biologici, fattori di rischio cancerogeno occupazionale? , che analizza la correlazione possibile tra agenti biologici sul lavoro e insorgenza di tumori, lo stato della normativa, la letteratura in materia, i possibili interventi.

Il volume evidenzia quanto alcuni agenti biologici, undici in particolare e già compresi nell’Allegato XLVI del Titolo X del d.lgs. 81/08, siano classificati dalla Iarc come agenti cancerogeni di tipo 1, ovvero con ogni probabilità cancerogeni per l’uomo.

Gli agenti biologici confermati come cancerogeni sono responsabili di circa il 15% delle morti per cancro nel mondo, si tratta di virus batteri e funghi ed endoparassiti che agiscono sulle cellule dell’ospite aggredendo il sistema immunitario, il parenchima, i tessuti epiteliali. Alterando la microflora, sviluppando direttamente neoplasie, facendo derivare neoplasie da infiammazioni.

Il volume Inail compie una “capillare review bibliografica della letteratura scientifica di settore” per evidenzare quanto sia attuale la necessità di approfondire il fenomeno e intavolare riflessioni in merito. Richiamando l’urgenza di nuovi approfondimenti scientifici sulla relazione agenti biologici – cancro, sui differenti contesti produttivi e lavorativi maggiormente esposti, al fine dell’adeguamento delle esigenze previste dal Testo Unico sicurezza lavoro – Allegato XLVI e della Direttiva UE 2019/1833 (Allegato III) di prossimo recepimento.

“La cancerogenicità dei suddetti agenti, che includono virus, batteri, funghi e parassiti umani, non viene solitamente presa in considerazione nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori esposti, perché non esplicitamente richiamata dal d.lgs. 81/08. Tuttavia, il citato decreto, all’art. 28, obbliga il Datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alcuni tumori (epatocarcinoma, Sarcoma di Kaposi e Linfoma non Hodgkin) causati da agenti biologici di natura virale (HBV, HCV, Virus Tipo I dell’immunodeficienza acquisita) o da metaboliti dei funghi (Aflatossina B1) sono annoverati nella Lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) Gruppo 6 delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 giugno 2014) ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”.

Fonte: Inail

Smartphone: attenzione al microfono sempre acceso

Il Garante Privacy avvia un’indagine sulle app “rubadati” e sul mercato dei dati

Microfoni degli smartphone sempre accesi a carpire informazioni rivendute poi a società per fare proposte commerciali.

Un fenomeno sempre più diffuso, che sembrerebbe causato anche dalle app che scarichiamo sui nostri cellullari. Molte app, infatti, tra le autorizzazioni di accesso che richiedono al momento del download, inseriscono anche l’utilizzazione del microfono. Una volta che si accetta, senza pensarci troppo e senza informarsi sull’uso che verrà fatto dei propri dati, il gioco è fatto.

Su questo illecito uso di dati che si sta facendo alle spalle di persone ignare, già all’attenzione dei suoi uffici, il Garante per la privacy ha avviato un’indagine dopo che un servizio televisivo e diversi utenti hanno segnalato come basterebbe pronunciare alcune parole sui loro gusti, progetti, viaggi o semplici desideri per vedersi arrivare sul cellulare la pubblicità di un’auto, di un’agenzia turistica, di un prodotto cosmetico.

L’Autorità ha avviato un’istruttoria, in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, che prevede l’esame di una serie di app tra le più scaricate e la verifica che l’informativa resa agli utenti sia chiara e trasparente e che sia stato correttamente acquisito il loro consenso.

La nuova attività del Garante si affianca a quella già avviata sulla semplificazione delle informative, attraverso simboli ed immagini, affinché gli utenti e i consumatori siano messi in grado in maniera sintetica ed efficace di fare scelte libere e consapevoli.

Fonte: Garante Privacy

Incontro Garante Privacy con Facebook e Luxottica: Smart Glasses

Disponibilità delle due aziende ad avviare, in collaborazione con l’Autorità, iniziative di informazione e sensibilizzazione per un uso responsabile

Si sono svolti nel pomeriggio del 9 settembre, due incontri tra il Garante della protezione dei dati personali e i rappresentanti rispettivamente di Facebook e Luxottica.

Scopo degli incontri, richiesti dalle due società, è stato quello di avviare un confronto riguardo alle domande poste dall’Autorità a Facebook sulle implicazioni per la riservatezza delle persone legate all’utilizzo degli smart glasses Ray-Ban Stories recentemente introdotti sul mercato. Gli occhiali sono dotati di funzionalità “Facebook View” che permette la registrazione audio e video.

Nei giorni scorsi l’Autorità aveva avviato una procedura formale presso la competente Autorità Garante irlandese (DPC-Data Protection Commission), per richiedere una serie di informazioni utili a valutare la compatibilità degli smart glasses con le norme sulla privacy.

Nel corso degli incontri, le due società si sono dichiarate disponibili a lavorare, anche in raccordo con l’Autorità, per avviare iniziative di informazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di responsabilizzare sia coloro che acquisteranno gli occhiali sia tutti i cittadini. L’Autorità si riserva di valutare l’efficacia delle proposte operative che saranno presentate dalle società.

Facebook ha informato di avere già inviato all’Autorità Garante irlandese (DPC) le risposte alle domande poste dal Garante, a fini dell’esame da parte di quest’ultimo.

Fonte : Garante Privacy

Droni in spiaggia e in città: Garante privacy apre tre istruttorie

Nei giorni scorsi l’Autorità è intervenuta per accertare il corretto trattamento dei dati effettuato mediante l’utilizzo di droni con una richiesta di informazioni inviata al Comune di Bari. L’Ente, secondo quanto risulta da un comunicato presente sul sito istituzionale e da notizie di stampa, in aggiunta alla flotta di droni già utilizzata dalla Polizia locale, ne vorrebbe utilizzare altri per monitorare “eventuali assembramenti incompatibili con le limitazioni dovute alla gestione della pandemia da Covid”.

Il Comune entro 20 giorni dovrà fornire al Garante tutte le informazioni richieste (caratteristiche tecniche dei droni, finalità perseguite, tempi di conservazione delle immagini, comunicazioni a soggetti terzi), inviando copia dell’eventuale valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prevista dal Regolamento Ue.

A fine agosto, una analoga richiesta di informazioni è stata inviata a Roma Capitale. Secondo notizie di stampa, infatti, dall’autunno prossimo la Polizia Locale di Roma sarà dotata di 9 piccoli droni per il monitoraggio ed il controllo del territorio cittadino (illeciti ambientali, rifiuti abusivi, roghi tossici, abusi edilizi, esigenze di traffico). Con l’avvio dell’istruttoria il Garante intende verificare l’impatto dell’iniziativa sulla privacy delle persone interessate e il puntuale rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati. Entro 20 giorni Roma Capitale oltre fornire le informazioni richieste dovrà inviare copia della valutazione d’impatto o specificare i motivi per i quali non ha ritenuto di doverla effettuare.

Infine, è stata inviata una richiesta di informazioni alla Azienda Usl Roma 3 per verificare il corretto trattamento dei dati personali, anche di tipo sanitario, nell’ambito di una iniziativa in programma il 4 e il 5 settembre sulle spiagge di Ostia. Secondo notizie di stampa l’azienda sanitaria mediante un drone intenderebbe rilevare la temperatura corporea a tutte le persone presenti in spiaggia. Considerata la delicatezza dei trattamenti di dati personali che si intendono effettuare, in assenza di una chiara base giuridica che li possa legittimare, il Garante ha chiesto all’azienda di fornire una serie di chiarimenti. Entro 7 giorni l’azienda dovrà specificare, tra l’altro, chi sia il titolare del trattamento dei dati delle persone sottoposte alla rilevazione della temperatura corporea, i motivi della rilevazione, l’affidabilità degli strumenti utilizzati, le conseguenze previste per chi risultasse avere una temperatura superiore a quella fisiologica, quali informazioni saranno rese agli interessati e come verranno fornite.

Fonte: Garante Privacy

Green Pass – Intervento di Guido Scorza – CyberSecurity360 :

Le palestre non possono conservarne copia né registrare la data di scadenza

Vietato richiedere e conservare copia del Green Pass

In questo contesto vale, probabilmente, la pena ricordare che la disciplina sul Green Pass prevede che lo stesso debba – nei soli luoghi nei quali è necessario ai sensi di quanto previsto dalla legge – essere semplicemente esibito all’ingresso e debba essere letto dagli incaricati esclusivamente attraverso l’apposita App Verifica Covid-19 messa a punto dal Governo, app che consente al verificatore di accedere solo a un’informazione binaria: il titolare del documento ha o non ha un Green Pass valido senza alcun riferimento né alla condizione – vaccino, guarigione dal Covid19 o tampone – che ha portato al rilascio del Green Pass né alla data di scadenza del documento medesimo.

La richiesta, quale condizione per la frequentazione del centro sportivo o della palestra, di copia del documento e di indicazione della data di scadenza e la successiva conservazione di tali elementi, pertanto, rappresentano una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali giacché il titolare del trattamento – palestra, centro sportivo o qualsiasi altro analogo soggetto – non ha titolo per acquisire la data di scadenza del Green Pass e conservare gli altri dati personali contenuti nel medesimo documento.

È un trattamento di dati non necessari

È evidente e comprensibile che la prassi che si sta andando diffondendo renderebbe più facile la vita ai gestori di palestre e centri sportivi e, forse, anche ad abbonati e associati ma, al tempo stesso, frustra gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché mette in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure.

Sotto tale profilo vale, infatti, la pena di ricordare che la scadenza del Green Pass è diversa a seconda della ragione all’origine della sua emissione con la conseguenza che conoscerla consente a chiunque di sapere se siamo vaccinati, se siamo stati contagiati o ci siamo semplicemente fatti un tampone mentre, come detto, nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro rispetto a tali circostanze.

Tutto questo senza dire che il Green Pass certifica una circostanza dinamica con la conseguenza che chi ieri ha consegnato un certificato vaccinale valido fino a una certa data, in un momento successivo ma precedente alla scadenza potrebbe essere contagiato e il suo Green Pass perdere di validità.

Si rischia anche di trattare dati inesatti

A seguire strade diverse rispetto a quelle previste dalla legge si rischia, quindi, anche di trattare dati inesatti perché si considera in possesso di un Green Pass valido un soggetto che, magari, non lo è più.

Le regole, insomma, ci sono e la comodità non consente di derogarvi.

Fonte: Garante Privacy

Verifica del green pass nelle scuole: via libera alle nuove modalità

Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i rappresentati del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico e il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare – attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC – il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

È inoltre previsto che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute, relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari del circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Fonte: Garante privacy