Comitato europeo per la protezione dei dati – 41a sessione plenaria: Il Comitato adotta raccomandazioni sulle misure supplementari per i trasferimenti di dati, a seguito della sentenza  Schrems II

Durante la sua 41a sessione plenaria, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato raccomandazioni sulle misure che integrano gli strumenti di trasferimento dei dati per garantire il rispetto del livello UE di protezione dei dati personali, nonché raccomandazioni sulle cosiddette “garanzie essenziali europee” in rapporto alle misure di sorveglianza.

Entrambi i documenti sono stati adottati successivamente alla sentenza “Schrems II” della CGUE. A seguito della sentenza del 16 luglio scorso, i titolari del trattamento che utilizzino clausole contrattuali tipo sono tenuti a verificare, caso per caso e, ove opportuno, in collaborazione con il destinatario dei dati nel paese terzo, se la legislazione del paese terzo garantisca un livello di protezione dei dati personali trasferiti sostanzialmente equivalente a quello vigente nello Spazio economico europeo (SEE).  La CGUE ha consentito agli esportatori di aggiungere misure supplementari alle clausole contrattuali tipo per garantire l’effettivo rispetto di tale livello di protezione qualora le garanzie contenute nelle clausole contrattuali tipo non siano sufficienti.

Le raccomandazioni intendono assistere i titolari e responsabili del trattamento che siano esportatori di dati nell’individuazione e nell’attuazione di adeguate misure supplementari, ove queste siano necessarie per garantire ai dati trasferiti verso paesi terzi un livello di protezione sostanzialmente equivalente. In tal modo, il comitato mira a un’applicazione coerente del RGPD e della sentenza della Corte in tutto il SEE.

Andrea Jelinek, la presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, ha dichiarato: “Il comitato è pienamente consapevole dell’impatto della sentenza Schrems II su migliaia di imprese dell’UE e dell’importante responsabilità che tale sentenza attribuisce agli esportatori di dati. Il comitato si augura che le raccomandazioni possano aiutare gli esportatori di dati a individuare e attuare misure supplementari efficaci laddove siano necessarie. Il nostro obiettivo è consentire trasferimenti leciti di dati personali verso paesi terzi, garantendo nel contempo che ai dati trasferiti sia assicurato un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello vigente  all’interno del SEE.”

Le raccomandazioni offrono una sequenza logica delle attività di analisi  che gli esportatori di dati devono compiere per stabilire se siano tenuti a mettere in atto misure supplementari al fine di trasferire i dati al di fuori del SEE conformemente al diritto dell’UE, e per aiutarli a individuare le misure più efficaci. Per assistere gli esportatori di dati, le raccomandazioni contengono anche un elenco non esaustivo di esempi di misure supplementari nonché alcune delle condizioni necessarie per rendere efficaci le singole misure.

Tuttavia, spetta in ultima analisi agli esportatori effettuare la valutazione in concreto alla luce dello specifico trasferimento, del diritto del paese terzo e dello strumento di trasferimento utilizzato. Gli esportatori di dati devono procedere con la dovuta diligenza e documentare accuratamente il processo valutativo, in quanto saranno chiamati a rispondere delle decisioni assunte su tale base, in linea con il principio di responsabilizzazione previsto dal RGPD. Inoltre, gli esportatori di dati dovrebbero essere consapevoli  del fatto che non in tutti i casi potrebbe essere possibile mettere in atto misure supplementari sufficienti.

Le raccomandazioni sulle misure supplementari saranno sottoposte a consultazione pubblica. Saranno applicabili immediatamente dopo la loro pubblicazione.

Il comitato ha adottato anche una serie di raccomandazioni sulle garanzie essenziali europee relativamente alle misure di sorveglianza. Le raccomandazioni sulle garanzie essenziali europee sono complementari alle raccomandazioni sulle misure supplementari. Le raccomandazioni sulle garanzie essenziali europee forniscono agli esportatori di dati elementi utili a stabilire se il quadro giuridico che disciplina in paesi terzi l’accesso delle autorità pubbliche ai dati per fini di sorveglianza configuri un’ingerenza giustificata nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, e quindi non sia in contrasto con gli impegni assunti dall’esportatore e dall’importatore attraverso lo strumento di trasferimento utilizzato fra quelli di cui all’articolo 46 del RGPD.

La presidente del comitato aggiunge: “Le implicazioni della sentenza Schrems II interessano  tutti i trasferimenti verso paesi terzi. Pertanto, non vi sono soluzioni rapide né una soluzione valida per tutti i trasferimenti, in quanto ciò significherebbe ignorare la grande eterogeneità dei contesti in cui operano gli esportatori di dati. Questi ultimi dovranno valutare i rispettivi trattamenti e trasferimenti di dati e adottare misure efficaci tenendo conto dell’ordinamento giuridico dei paesi terzi verso i quali trasferiscono o intendono trasferire i dati stessi.”

Le autorità  di protezione dei dati del SEE continueranno a coordinare le loro azioni in seno al comitato per garantire l’applicazione coerente del diritto dell’UE in materia di protezione dei dati.

COMUNICATO STAMPA EDPB

Fonte: garanteprivacy.it

Eu-Osha : Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!

Eu-Osha Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro ha ufficialmente lanciato il 12 ottobre a Bruxelles la campagna per Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022. Tema come anticipato, sono i DMS.

#EUhealthyworkplaces il sito

Questo il sito di riferimento della nuova campagna, https://healthy-workplaces.eu/en , con tutti i materiali in aggiornamento, dati, guide video, partner e media partner.

I temi affrontati e inerenti i Dms saranno:

  • rischi;
  • misure di gestione e prevenzione;
  • sostegno ai lavoratori affetti da Dms;
  • rischi psicosociali derivanti;
  • rischi emergenti nella digitalizzazione e nuove tecnologie;
  • Dms e telelavoro.

Tutti i settori lavorativi saranno oggetto di attenzione e in particolare quelli ad alto rischio come l’assistenza sanitaria e l’educazione per l’infanzia. Attualmente in Europa circa tre lavoratori su cinque sono colpiti da Dms.

Così Nicolas Schmit, commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, intervenuto nella conferenza stampa di Bruxelles del 12 ottobre:

“La Commissione sostiene fermamente la campagna varata oggi dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) volta ad affrontare la questione dei disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati. Garantire il miglior ambiente di lavoro possibile è fondamentale per la salute e il benessere della forza lavoro e, pertanto, rappresenta un dovere di tutti i datori di lavoro. Molti di noi (3 su 5) hanno sofferto di mal di schiena, rigidità muscolare o mal di collo a causa del lavoro svolto. Ciò può incidere notevolmente sulla nostra vita quotidiana e sulla nostra produttività, oltre a essere dannoso per la nostra salute fisica e mentale. L’attuale pandemia, che influenza il nostro modo di vivere e di lavorare, consente a tutti noi di trarre vantaggio dagli orientamenti e dalle risorse pubblicati oggi”.

Christa Sedlatschek, direttore esecutivo Eu-Osha: “Oltre a subire le sofferenze umane, i lavoratori non possono godere appieno di molti aspetti appaganti della loro vita privata e lavorativa. Quelli affetti da DMS si assentano dal lavoro con maggiore frequenza e per periodi di tempo più lunghi, probabilmente sono meno produttivi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e spesso vanno in prepensionamento. È un duro colpo per le imprese e un enorme onere per le economie nazionali. Questa campagna evidenzierà che l’intervento e la riabilitazione precoci sono vitali e assolutamente possibili. Collaborando e adottando buone prassi ora possiamo prevenire i DMS nelle future generazioni di lavoratori”.

Fonte: https://healthy-workplaces.eu/en

Giornata vittime incidenti sul lavoro, il messaggio Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ad Anmil in occasione della “Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro” che si è svolta lo scorso 11 ottobre 2020.

Questo un passaggio del messaggio del Presidente della Repubblica, il testo completo sul sito del Quirinale: “Quest’anno, a causa della pandemia si sono avute ripercussioni drammatiche sulla salute dei lavoratori.

In molti sono stati particolarmente esposti al rischio, come nel caso del personale sanitario e socio-assistenziale. Dobbiamo ringraziare medici, tecnici della salute e tutto il personale dei servizi sanitari per aver fronteggiato inedite situazioni di emergenza: è questo l’ambito in cui si collocano un terzo degli infortuni con esiti mortali denunciati all’Inail nel primo semestre di quest’anno.

Allo stesso modo, i lavoratori dei servizi essenziali, che hanno consentito la prosecuzione delle tante attività economiche ritenute indispensabili alla nostra vita quotidiana, hanno svolto la propria prestazione in condizioni di preoccupazione per la propria salute, permettendo a tutti noi di fronteggiare un momento drammatico”.

Fonte: https://www.quirinale.it/

Settimana D’Azione per il lavoro dichiarato: #EU4FairWork

Il Ministero del Lavoro segnala la Settimana d’Azione per il lavoro regolare che si sta tenendo dal 21 al 25 settembre e che rientra nella campagna di sensibilizzazione sul lavoro dichiarato regolare lanciata lo scorso marzo dall’Unione europea.

Lavoro regolare. Un valore per te. Un valore per tutti.

Obiettivi dell’iniziativa e della settimana d’azione sono:

1 sensibilizzare sui diritti dei lavoratori;

2 consapevolezza nelle aziende sui vantaggi e sulle sanzioni;

3 politiche e norme contro il lavoro sommerso;

4 cooperazione sulla piattaforma.

Così il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo: “tavoli di confronto su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di aggiornare il Testo Unico in materia, istituire banche dati condivise, stanziare nuove risorse e coordinare gli incentivi relativi agli investimenti in sicurezza delle imprese, cui si affiancano, tra i numerosi interventi, l’approvazione del Piano nazionale contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura e la consultazione pubblica su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di individuare nuovi obiettivi e priorità dell’azione di Governo”.

Fonte: #EU4FairWork

Decreto legislativo n.122/2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 15 settembre 2020 il Decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. In vigore dal 30 settembre 2020. Non si applica al trasporto su strada.

Le disposizioni sono raccolte da una nota del Ministero del Lavoro, vanno a modificare il Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

La prima novità riguarda il campo di applicazione del citato decreto, che per effetto del nuovo commas 2-bis ora riguarda anche:

“Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita’ produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Il presente decreto si applica altresi’ alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita’ produttiva in Italia, uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e’ considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro”.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro le norme previste vengono ora elencate nel nuovo comma 1 dell’articolo 4, dopo il quale viene aggiunto anche il comma 1-bis: «1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono
versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita’ sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell’impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l’intera indennita’ e’ considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute”.

Quindi introdotto il comma 4 -bis, sul distacco di lunga durata, superiore ai dodici mesi (e con notifica motivata al Ministero anche fino a diciotto mesi) dover per il lavoratore si applicano tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative ad eccezione di quelle riguardanti:

“a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria”.

La durata del distacco per la stesse mansioni nello stesso luogo è calcolata anche dalla somma del lavoro di più lavoratori distaccati.

La legge riporta quindi disposizioni sanzionatorie, informazioni da inviare all’Ispettorato nazionale del lavoro, obblighi informativi:

“L’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati
lavoratori ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, e’ tenuta a informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati”. Copia dell’informativa da mantenere per due anni.

Fonte: : Gazzetta Ufficiale

Attività da remoto: Inl

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha rilasciato la circolare n.4 del 25 settembre 2020 sulle attività degli ispettori che sarà possibile effettuare da remoto prevista dal decreto direttoriale del 22 settembre 2020.

Art. 12 bis, d.l. n. 76/2020 introdotto dalla Legge di conversione n. 120/2020 – Procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto.

Prima delle istruttorie da remoto la circolare affronta il tema dei provvedimenti soggetti al silenzio accoglimento, indicando i casi per i quali dal 15 settembre questi “si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza”, ai sensi del d.l. n. 76/2020. A condizione che venga inserita nella stessa istanza ogni informazione prevista.

“Nella apposita sezione del sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, è stata a tal fine aggiornata la modulistica relativa alle istanze autorizzatorie di cui trattasi. Sebbene non ne sia obbligatorio l’uso, tale modulistica va comunque tenuta a riferimento per la necessaria verifica della conformità dei contenuti anche delle istanze presentate in forma libera”.

I casi ammessi, secondo il comma 1 dell’articolo 12 sono: impiego minori in mansioni culturali, sportive, pubblicità, spettacolo; frazionamento riposo addetto pubblici spettacoli; altri provvedimenti disposti dal Direttore dell’Ispettorato.

Le istruttorie amministrative da remoto vengono indicate dal comma 2 dell’articolo 12. Ricordiamo gli ambiti per i quali possono essere attivate secondo il decreto direttoriale n.56 del 22 settembre:

  • “attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;
  • audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;
  • attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;
  • istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;
  • audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale”.

La circolare descrive le modalità di svolgimento dell’incontro online, l’applicativo da utilizzare, l’invio dell’invito e la documentazione necessaria da corrispondere.

L’invito avverrà su email e conterrà data e ora, termini per l’adesione, la documentazione da inviare entro sette giorni; indicazioni sulla semplificazione nella verbalizzazione attraverso il funzionario; divieto di registrazione.

Concordato l’incontro si procederà all’invio all’utente del link, da aprire con applicativo Microsoft Teams. “Il funzionario procedente provvede alla verbalizzazione dando atto: delle modalità di partecipazione “da remoto”; dei consensi acquisiti dalla/e parte/i; della loro identificazione; della sottoscrizione, previa condivisione del testo attraverso l’attivazione della specifica funzione di Microsoft Teams (condivisione schermo); della consapevolezza, da parte dell’istante, che per disposizione di legge il verbale viene sottoscritto dal solo funzionario procedente e della circostanza che il verbale è trasmesso alla e-mail o p.e.c. indicata dal soggetto interessato”.

In allegato alla circolare è riportata l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Fonte: Inl

Anmil: 3° Rapporto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il rapporto si presenta come un annuario della sicurezza sul lavoro, un documento realizzato con un approccio multilivello e che analizzata dati, norme, prassi amministrative ed eventi riguardanti la sicurezza e la prevenzione succedutisi nel 2019.

Cinque abitualmente le sezioni, che affrontano i dettaglio: andamento degli infortuni; tutela giuridica internazionale e legislazione europea; scenario prevenzionistico nazionale; novità per settori lavorativi; rischi specifici.

Aggiunta in questa edizione una sesta sezione sul Covid-19 e sul rapporto lavoro, sicurezza, legislazione nazionale e internazionale. “La crisi sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 ha senza dubbio segnato la prima metà del 2020, e con tutta probabilità, sino all’avvento di un vaccino in grado di bloccarne in maniera certa e definitiva la diffusione, farà parte integrante della vita quotidiana di ogni individuo.

Obiettivo è dunque quello di introdurre, attraverso una serie di dati e analisi statistiche incrociate, la realtà generata dalla pandemia, non soltanto a livello sanitario, ma anche e soprattutto lavorativo”.

Ecco l’indice:

  • Sezione 1 – L’andamento di infortuni e malattie professionali a livello internazionale, europeo e nazionale e i numeri dell’emergenza “Covid-19”.
  • Sezione 2 – Il quadro fenomenologico del mondo del lavoro e le soluzioni normative in ambito internazionale, europeo e nazionale.
  • Sezione 3- Lo scenario prevenzionistico nazionale;
  • Sezione 4 – Ambiti e settori di attività;
  • Sezione 5 – rischi particolari;
  • Sezione 6 – l’emergenza “covid-19” e il suo impatto sul mondo del lavoro.

Fonte: Anmil

Nuova circolare Ministero Salute: covid, preparazione e scenari prossimo autunno

La nuova circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2020 :

Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale analizza i dati e i mesi appena trascorsi in epidemia Covid e riporta quattro scenari con quattro differenti situazioni di trasmissibilità e criticità in riferimento al prossimo autunno.

Scopo del documento è inviare indicazioni e supporto per la preparazione dei sistemi sanitari regionali per la stagione autunno inverno 2020-2021 e per fronteggiare andamenti differenti dell’epidemia. Un documento per individuare “tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive ed a mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a prescindere dalla entità dell’evento (locale, regionale, nazionale, internazionale)”.

19.187.943 casi di Covid nel mondo e 716.075 decessi dai dati Oms 8 agosto 2020; 3.545.395 casi e 216.097 decessi in Europa. Dal 30 gennaio al 29 luglio 2020 246.602 casi confermati di infezione in Italia, 34.213 morti.

Ecco l’indice della circolare:

  • Epidemia da SARS-CoV-2 in Italia: sintesi epidemiologica – Lezioni apprese dalla prima ondata epidemica.
  • Possibili scenari nel periodo autunnale ed azioni di risposta modulare.
  • Attività del livello nazionale e raccomandazioni alle Regioni/PPAA.
  • Allegato 1: COVID-19 preparedness checklist – sistema sanitario regionale.
  • Allegato 2: Elementi di risposta ad un rapido aumento di casi di infezione da SARS-CoV-2 sul territorio – logical framework.

FONTE :Ministero Salute

Contesto Covid-19Nuovi orientamenti UE per la sicurezza lavoratori stagionali

La Commissione europea riporta indicazioni per la tutela degli stagionali, rivolte ad autorità nazionali, ispettori del lavoro e parti sociali.

Il documento contiene raccomandazioni e suggerimenti per il rispetto delle norme sul lavoro, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione in epidemia Covid e per garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose alla persona.

“I lavoratori stagionali transfrontalieri godono di un’ampia serie di diritti, che possono variare a seconda che si tratti di cittadini dell’Unione o di paesi terzi. A causa della natura temporanea del loro lavoro e delle particolari circostanze in cui lo svolgono, essi possono però essere maggiormente esposti a condizioni di vita e di lavoro precarie. La pandemia di COVID-19 ha reso più visibili queste condizioni e le ha talvolta aggravate. Ha anche mostrato che questi problemi possono in alcuni casi portare a un’ulteriore diffusione di malattie infettive e aumentare il rischio di cluster di COVID-19″.

Gli aspetti trattati sono in particolare:

diritto dei lavoratori;

condizioni di vita e di lavoro,

comunicazione chiara agli stessi lavoratori,

lavoro irregolare non dichiarato e sicurezza sociale.

La parità di trattamento, le condizioni di ammissione, alloggio e trasporti, informazione.

Molti degli stagionali sono impiegati in micro e piccole imprese. Questo uno dei punti segnalati dalla Commissione UE, che invita gli Stati membri a fornire loro orientamenti pratici per la sicurezza sul lavoro, in particolare in questo momento correlato all’ emergenza Covid.

FONTE: Commissione UE

Relazione Inail annuale 2019

644.803 denunce di infortunio sul lavoro, -0,09% rispetto al 2018, 405.538 riconosciute, di queste il 18,6% in itinere. 1.156 i casi mortali denunciati, ovvero -8,5% e 628 quelli accertati, ovvero -17,2% e di questi 57,6% in itinere, 52 casi in istruttoria. Sono questi i dati pubblicati da Inail nella Relazione annuale 2019.

61.201 le malattie professionali denunciate, +2,9% rispetto al 2018, 40% in più rispetto al 2010, riconosciuto il 36,7%, 2,7% in istruttoria. Circa 43.700 le persone ammalate, causa professionale riconosciuta nel 40,3% dei casi. Circa 1.500 le malattie da amianto, 1.018 le morti per malattia professionale riconosciuta, -24,6% rispetto al 2018, 212 morti per silicosi/asbestosi.

La scheda che raccoglie dati su infortuni e malattie professionali 2019.

3.769.000 posizioni assicurative territoriali nel 2019, 692.198 rendite per inabilità permanente e ai superstiti. 7,6 milioni di prestazioni sanitarie erogate, di cui l’83% per infortunio sul lavoro e il 17% per malattia professionale.

Copertura assicurativa estesa ai rider a partire da gennaio 2020 per la Legge n. 128 del 2 novembre 2019, estesa anche ai beneficiari di Reddito di cittadinanza in progetti di utilità. Abbattimento dei tassi medi del 37,2%, 28.500 istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione.

Per quanto riguarda i controlli 15.503 le aziende controllate, 89,22% risultate irregolari, 49.827 lavoratori regolarizzati dopo le verifiche.

FONTE: INAIL