Copertura assicurativa detenuti impegnati in lavori pubblica utilità, Inail la circolare n.2 del 10 gennaio 2020

Pubblicata da Inail la circolare n.2 del 10 gennaio 2020 con chiarimenti riguardanti l’estensione 2020 della copertura assicurativa, prevista dall’articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità.

Il documento riporta indicazioni sull’ambito soggettivo di applicazione della copertura e sull’aggiornamento dei servizi online in seguito all’estensione del Fondo sperimentale 2016-2019 disposta dall’articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, che ha previsto contestualmente un’integrazione di 3milioni di euro.

La circolare riassume le tipologie di soggetti interessati:

  • beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito;
  • detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
  • stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno;
  • soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

In corso l’aggiornamento del servizio online Polizza volontari e il relativo quadro Q1, per l’utilizzo del quale saranno pubblicate nuove istruzioni operative.

La nota Inail raccoglie quindi informazioni procedurali per l’attivazione della copertura assicurativa da parte del soggetto assicurante e riassume le abituali modalità di attuazione dell’obbligo per i detenuti e gli internati non annoverati nelle categorie previste dal Fondo.

Fonte: Inail

In memoria dei Vigili del Fuoco caduti nel 2019 Primo concorso letterario

In memoria di Antonio Dell’Anna, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

E’ stato indetto il concorso insieme alla Biblioteca tecnica dei Vigili del Fuoco della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, è la prima edizione di tale iniziativa e richiama racconti inediti scritti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco  e dai familiari.

Bando per opere inedite, della lunghezza massima di 1800 battute, in palio tre premi, ovvero con targa personalizzata e pubblicazione su Noi Vigili del Fuoco, soggiorno in struttura Ona di una settimana, quattro giorni e due giorni.

I dieci finalisti saranno inseriti in un’antologia curata dalla stessa Biblioteca tecnica dei Vigili del Fuoco della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica.

Scadenza 15 marzo 2020, premiazione maggio 2020.

Fonte: http://www.vigilfuoco.it

Bollettino Ministero Ambiente:Nanomateriali, Reach, Regolamento 2018/1881

Cosa sono i namonateriali, la loro applicazione e la normativa dopo la pubblicazione del Regolamento (UE) 2018/1881.

Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2018/1881del 3 dicembre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze.

Gli adempimenti che interesseranno fabbricanti importatori e quindi le autorità competenti alla vigilanza riguarderanno i parametri per la valutazione della sicurezza chimica, i requisiti per la registrazione delle sostanze e infine gli obblighi per la sicurezza degli utilizzatori a valle.

Echa ha già provveduto all’aggiornamento di IUCLID (versione 6.4) e del manuale per i dossier di registrazione, pubblicando i pareri dei Comitati RAC e SEAC e annunciando la prossima revisione della Guida alla registrazione e all’identificazione delle sostanze.

La scheda del Ministero dell’Ambiente ricapitola cosa sono i nanomateriali, la loro applicazione industriale, i rischi e la valutazione. Si tratta di sostanze chimiche comprese tra 1 e 100 nanometri (nm). Equivalente a 11 milioni di tonnellate attualmente il mercato globale, circa 400.000 gli addetti nel mercato europeo. Nanomateriali più comuni sono: triossido di alluminio, nero di carbone (carbon black), grafene e biossido di titanio.

La valutazione dei rischi riguarda l’esposizione sia dell’uomo che degli ambienti, degli organismi nella catena alimentare. In particolare l’attenzione è rivolta:

  • “la rilevanza delle vie di esposizione per l’uomo e per l’ambiente;
  • i sistemi di misura dell’esposizione;
  • i meccanismi di traslocazione e la possibilità di degradazione delle nanoparticelle all’interno del corpo umano;
  • i meccanismi di tossicità per l’uomo e per l’ambiente”.

Fonte: Ministero Ambiente

Messaggio n. 4583 – Istruzioni Inps per invio da parte dei datori di lavoro (Anf)

E’ stato pubblicato da Inps il messaggio n. 4583 del 6 dicembre 2019 con indicazioni per i datori di lavoro di aziende attive del settore privato non agricolo per la presentazione delle domande Anf riguardanti i lavoratori dipendenti.

Le istruzioni riguardano le nuove modalità online ANF/DIP” (SR16) in vigore dal 1° aprile 2019 che possono essere utilizzate dal 3 novembre 2019 anche dai datori di lavoro che hanno ricevuto delega dai lavoratori.

Il datore di lavoro potrà avvalersi del Cassetto Previdenziale Aziende – Richieste ANF Dip. Az. Att. e del modulo ANF/DIP “ANF Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive” attraverso i quali potrà espletare le funzioni per nuova domanda, consultazione o domanda di variazione.

Si ricorda che in caso di datore di lavoro non attivo la richiesta del lavoratore va presentata direttamente a Inps con le modalità indicate dal punto 3.3 della circolare n. 45/2019.

Fonte: Inps

Periodico Dati Inail novembre 2019

E’ stato Pubblicato da Inail il numero di novembre 2019 del periodico statistico Dati. Quattro gli argomenti affrontati: le novità nell’indennizzo del danno biologico; le tavole di mortalità; la vivenza a carico e l’assicurazione per le casalinghe.

Per quanto riguarda il danno biologico la scheda analizza le motivazioni e le novità accorse negli ultimi anni che hanno comportato l’adozione della nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale 2019-2021 con Dmn. 45 del 23 aprile 2019.

Punto Inail in valore capitale, indennizzi tabellati, gradi di inabilità, componente patrimoniale. “In conseguenza dell’adozione di basi tecniche aggiornate, sia in termini finanziari che demografici, (tasso tecnico più basso – 2,5% anziché 4,5% – e probabilità di sopravvivenza più elevate, in particolare per le malattie professionali), si stima che l’applicazione della nuova tabella comporterà, in media, per l’Istituto l’erogazione di indennizzi più elevati di circa il 40%”.

Il paragrafo sulle tavole di mortalità approfondisce i criteri alla base del calcolo degli oneri Inail in riferimento a infortunati e tecnopatici con grado di inabilità superiore al 16%.

Viene affrontata inoltre, la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2019 sulla vivenza a carico di ascendenti e collaterali, ovvero eliminazione del riferimento all’insussistenza di mezzi autonomi e concorso del lavoratore al mantenimento del superstite; calcolo su reddito pro capite su reddito netto del nucleo familiare superstite. Questo il nuovo articolo 106 del Testo Unico Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n.1124: A gli effetti dell’art. 85, la vivenza a carico è provata quando il reddito pro capite dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall’Istat e abbattuto del 15% di una famiglia tipo composta di due persone adulte”.

Inail ricorda anche le novità in materia introdotte dopo la Legge di bilancio 2019: ampliamento platea 18-67 anni, grado di invalidità permanente passato dal 27% al 16%, una tantum di 300 euro per inabilità 6-15%, assegno assistenza continuativa per e gravi condizioni menomative; premio assicurativo annuo passato da da 12,91 euro a 24 euro.

Fonte :Dati Inail Novembre 2019

Nuovo bando dopo la revoca del precedente, #Conciliamo

Conciliazione vita lavoro.

Pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri il nuovo bando Conciliamo per finanziare interventi di welfare aziendale che sappiano assecondare i bisogni dei dipendenti e quelli delle loro famiglie.

Il nuovo avviso sostituisce il precedente pubblicato lo scorso agosto poi sospeso in ottobre e ora totalmente revocato. Vengono stanziati 74 milioni di euro, per progetti di conciliazione vita lavoro che abbiano l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei dipendenti e in particolare perseguire:

  • “a. crescita della natalità;
    b. riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;
    c. incremento dell’occupazione femminile;
    d. contrasto dell’abbandono degli anziani;
    e. supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;
    f. tutela della salute”.

Massimali:

  • 15mila – 50mila euro per imprese con meno di dieci dipendenti, 10% contributo minimo a carico delle imprese stesse;
  • 30mila – 100mila euro meno di 50 dipendenti e “i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo
    all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni”,  contributo minimo 15%;
  • 100mila – 300mila euro 50 – 250 dipendenti “i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni”, contributo minimo 20%;
  • 250mila – 1 milione 500mila più di 250 dipendenti e fino a 50 milioni di ricavi, contributo minimo 30%.

Bando accessibile anche a consorzi e reti di imprese.  Valutazione a punteggio. Invio domanda via PEC a conciliamo@pec.governo.it.

Scadenza ore 12. 00 del 18 dicembre 2019.

Info: nuovo avviso Conciliamo novembre 2019

Commissione di inchiesta condizioni sicurezza sfruttamento lavoro,Senato.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.262 8 novembre 2018 la Delibera del Senato del 31 ottobre 2019 che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’organismo sarà in carica per la durata della XVIII Legislatura con relazioni scritte che verranno presentate annualmente. Sarà composto da venti senatori nominati dal presidente del Senato in proporzione ai gruppi parlamentari, due vicepresidenti.

Procederà alle indagini con poteri e limitazioni appartenenti all’autorità giudiziaria, avrà potere di acquisire atti e documenti giudiziari, atti pubblici, e potrà avvalersi di agenti e uffici di polizia giudiziaria.

Questi i compiti della nuova Commissione elencati per intero: “Art. 3 – Compiti.  1. La Commissione accerta:

a) l’entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell’art. 45 della Costituzione;
e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
f) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull’applicazione delle norme antinfortunistiche;
g) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
i) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
m) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi”.

Info: GU n. 262 8 novembre 2019 Delibera 31 ottobre 2019

Decreto tutela del lavoro e crisi aziendali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre 2019 la Legge 2 novembre n.128 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. In vigore dal 3 novembre.

Per quanto riguarda la tutela del lavoro eseguito tramite piattaforme digitali, Capo V-bis, la legge di conversione riporta: “Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). – 1. I contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”. Risarcimento fino a un anno di compensi in caso di violazione. Compenso complessivo che può essere stabilito da contratti collettivi , e “in difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.

Indennità del 10% per lavoro notturno, festivo, o in condizioni meteo sfavorevoli, da determinare con contratti collettivi o con decreto ministeriale. Applicazione della disciplina antidiscriminatoria, accesso garantito alle piattaforme, protezione dei dati personali dei lavoratori secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali. Il committente è datore di lavoro ed è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sicurezza sul lavoro.

Ispettorato nazionale del lavoro. Autorizzata procedura di concorso per 150 nuove unità dal 2021.

Comunicazioni obbligatorie per via telematica al Ministero del lavoro che le mette a disposizione di Anpal, Inps, Inail, regioni e Inl.

Info: GU n.257 del 2 novembre 2019 Legge 2 novembre n.128

Regola tecnica impianti produzione calore combustibili gassosi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 il Decreto del Ministero dellInterno 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

La nuova regola tecnica in vigore a trenta giorni dalla GU interessa impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, che vengono utilizzati per climatizzazione, acqua calda, cottura e forni, lavaggio.

Non riguarda impianti industriali, incenerimento, stufe catalitiche, impianti di tipo A (esclusi radianti a incandescenza). Riguarda apparecchi a gas in un unico locale la cui somma sia superiore a 35W.

Le disposizioni si applicano a nuovi impianti e impianti esistenti ad eccezione di quelli di portata termica superiore a 116Kw, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, tra 35Kw – 116Kw e per entrambi anche in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20%.

L’adeguamento viene invece richiesto nell’ipotesi di aumenti “in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Condizioni sicurezza sfruttamento lavoro

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.262 8 novembre 2018 la Delibera del Senato del 31 ottobre 2019 che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’organismo sarà in carica per la durata della XVIII Legislatura con relazioni scritte che verranno presentate annualmente. Sarà composto da venti senatori nominati dal presidente del Senato in proporzione ai gruppi parlamentari, due vicepresidenti.

Procederà alle indagini con poteri e limitazioni appartenenti all’autorità giudiziaria, avrà potere di acquisire atti e documenti giudiziari, atti pubblici, e potrà avvalersi di agenti e uffici di polizia giudiziaria.

Questi i compiti della nuova Commissione elencati per intero: “Art. 3 – Compiti.

1. La Commissione accerta:

a)l’entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell’art. 45 della Costituzione;
e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
f) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull’applicazione delle norme antinfortunistiche;
g)la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
i) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
m) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale