Gdrp, linee guida dell’Edpb sull’ambito territoriale

Sono state approvate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati – EDPB le nuove linee guida sull’ambito territoriale, documento per il quale era stata indetta una consultazione pubblica il 16 novembre 2018.

Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3). Il documento, per ora soltanto in inglese, interessa l’applicazione del Regolamento Ue 2016/679 in relazione a situazioni come il criterio dello stabilimento sul territorio, targeting, luogo soggetto al diritto di un Satto membro.

Questo l’indice:

Applicazione del criterio dello stabilimento – Articolo 3 (1);

Applicazione del criterio di targeting – Art 3 (2);

Applicazione in un luogo in cui il diritto degli Stati membri si applica in virtù del diritto internazionale;

Rappresentante di responsabili del trattamento o responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione.

FONTE: Garante Privacy

LA FORMAZIONE: La figura del preposto

La figura del preposto si colloca all’interno degli ambienti di lavoro come riferimento funzionale, riferimento nel portare a termine impieghi, mansioni, obiettivi stabiliti dal datore di lavoro e per il rispetto della normativa riguardante la sicurezza.

A definire il preposto in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro è l’articolo 2 del TU, l’articolo che riporta tutte le definizioni dei ruoli:

“e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Gli obblighi riferiti a tale figura professionale per quanto riguarda prevenzione e sicurezza sono indicati dall’articolo 19, e vanno dal vigilare sul rispetto degli altri lavoratori delle disposizioni aziendali sulla SSL, mezzi, DPI, accesso in zone particolari a seguito di adeguate istruzioni; misure di controllo delle situazioni di rischio; informazione sulle misure da prendere in caso di rischio, astensione richiesta ai lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato; “f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Tra gli obblighi ovviamente anche quello di essere formati, di frequentare i corsi e gli aggiornamenti e quindi rispettare quanto notoriamente indicato dall’articolo 37 del TU e dagli Accordi Stato Regioni. Tea i temi necessari nei percorsi formativi figurano, obblighi e soggetti coinvolti nella mansione e nella sicurezza, fattori di rischio, valutazione, misure di prevenzione e protezione.

TU, articolo 78 – Obblighi dei lavoratori comma 5. “I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

Innovazione sociale e sicurezza lavoro – Eu-Osha

Sono stati pubblicati da Eu-Osha due nuovi articoli previsionali sui cambiamenti nel mondo del lavoro e il loro l’impatto sulla gestione della sicurezza. I documenti sono entrambi in inglese.

Il primo si intitola La quarta rivoluzione industriale e l’innovazione sociale sul luogo di lavoro. I temi affrontati sono la digitalizzazione delle mansioni, gli impieghi online e fuori ufficio, il lavoratore autonomo. Nuove classi di lavoratori, le sfide opposte di giovani e anziani, come inquadrare tali categorie nella gestione della SSL, a livello organizzativo e sindacale.

Il secondo approfondimento riguarda L’impatto dell’uso degli esoscheletri sulla sicurezza e salute sul lavoro. Il ruolo che potrebbero ricoprire nella prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici, effetti sulla salute, certificazione uniforme, il rapporto con la necessità di progettazione di ambienti di lavoro ergonomici.

Info: Eu-Osha

Proroghe per l’adeguamento antincendio: Scuole e asili nido

Sono state disposte attraverso la legge di conversione del Decreto legge Cultura pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto le proroghe per l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici e asili nido.

A disporle l’articolo 4 bis della citata legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, che ha introdotto “modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”.

Si legge nel comma 2: “Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019“.

Piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, previsto dal comma 1, che stanzia ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 25 milioni per il 2019, 25 per il 2020 e 48 milioni per il 2021.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Stima costi infortuni lavoro e malattie professionali, Eu-Osha

Pubblicata da Eu-Osha la relazione The value of occupational safety and health and the societal costs of work-related injuries and diseases, secondo documento di un progetto di ricerca sull’impatto economico di una gestione non adeguata della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il progetto di ricerca è stato lanciato nel 2017 prevedendo due linee di studio. Una prima in larga scala sull’analisi dei dati provenienti da ciascuno degli Stati membri UE e una seconda che ha interessato la produzione di un modello di stima dei costi utilizzando dati Ilo, Commissione internazionale per la salute sul lavoro e istituzioni di Finlandia e Singapore. Entrambe le fasi sono state relazionate nel 2017.

Il documento presentato ora interessa la fase accessoria 2b inerente la seconda linea di ricerca ed è stato terminato con l’intento di ottenere un modello sofisticato di determinazione dei costi, utilizzando però dati nazionali.

La nuova relazione incrocia dati nazionali su costi diretti indiretti e immateriali, dati internazionali sull’onere economico di lesioni e malattie stimando l’impatto economico di una gestione della sicurezza sul lavoro per cinque paesi: Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Italia e Polonia.

Infoe consultazione completa su:

https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work/view

INL: risultati del primo semestre 2019 Raddoppiate le sanzioni per appalto illecito e triplicate le denunce per caporalato

In attesa che vengano avviati gli iter concorsuali per le assunzioni autorizzate dalla legge di bilancio nell’intento di rafforzare la tutela della legalità nel mondo del lavoro, i risultati dei controlli effettuati e dei servizi resi al pubblico dagli Ispettorati del Lavoro nel primo semestre di quest’anno sono significativi di un ulteriore tendenziale progresso rispetto al già positivo andamento fatto registrare nel 2018.

Pur a fronte di un minor volume di ispezioni (-9%) consentito dalle risorse disponibili, gli indici di efficacia dell’attività di vigilanza risultano infatti crescenti a confronto di quelli del corrispondente periodo dello scorso anno.

Il tasso delle irregolarità riscontrate presso le imprese controllate è salito del 3% (dal 69 al 72% dei casi) come pure del 7,7% è aumentato il numero delle posizioni lavorative risultate irregolari (dalle 77.222 del 2018 alle attuali 83.191). In crescita del 14% (da 20.398 a 23.300) è anche il numero dei lavoratori “in nero” accertati mentre, in questa prima fase di attuazione della misura, sono stati 185 i percettori indebiti del “reddito di cittadinanza” individuati.

L’attività di contrasto è risultata parimenti e ancor più incisiva anche in ambiti di intervento più complessi ed insidiosi: è infatti più che raddoppiato (da 5.161 a 10.454) il numero dei lavoratori soggetti a forme di appalto e somministrazione illeciti e pressoché triplicato (da 150 a 413) quello dei lavoratori interessati da accertamenti in materia di distacco transnazionale illecito.

Le indagini svolte sul fronte della lotta al “caporalato” hanno altresì portato alla denuncia di 263 persone – 59 delle quali in stato d’arresto – in netto incremento rispetto alle 80 denunce dell’omologo periodo del 2018 e con una incidenza del fenomeno che si è confermata prevalente (147 denunce) nel settore agricolo.

In sensibile aumento sono anche i recuperi contributivi risultanti dall’attività di vigilanza previdenziale e assicurativa, di ammontare pari a 530 milioni di € superiore del 43% rispetto ai 351 milioni di € del corrispondente primo semestre del 2018.

Nella loro estrema sintesi, i dati riportati rendono chiara la misura della professionalità e dell’impegno con cui gli organi ispettivi si adoperano nel presidio del territorio a tutela dei diritti dei lavoratori e sono al tempo stesso indici di un efficace esercizio, da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, delle funzioni di analisi, pianificazione, coordinamento e condotta della vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, contribuzione e assicurazione obbligatoria che ad esso fanno capo.

Fonte: https://www.ispettorato.gov.it/

Governo: approvato il decreto tutela del lavoro

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri n.68 del 6 agosto 2019 un decreto legge riguardante la tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali.

Come si legge dalla nota del Governo, il provvedimento riporterà misure per la tutela di categorie di lavoratori come rider, persone con disabilità, LSU ed LPU. Misure per l’attuazione attraverso Inps del Reddito di cittadinanza e per la disciplina di Anpal sevizi Spa.

Per quanto riguarda le crisi industriali interesserà le aree produttive di Sardegna, Sicilia, Isernia, Ilva, prevedendo inoltre l’accesso al fondo salva opere per la aziende edili in crisi.

Previsti interventi per l’Associazione italiana alberghi per la gioventù per il sostegno del turismo giovanile, scolastico, sportivo.

L’addetto alla conduzione di macchine agricole

Il Testo Unico per la Sicurezza, con l’articolo 69, definisce le attrezzature di lavoro come “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.

Con il successivo articolo 73 il D.Lgs 81/2008, dispone che per alcune attrezzature di lavoro, considerate pericolose per gli operatori, in ragione della complessità e della natura progettuale, il datore di lavoro abbia l’obbligo di assicurare una adeguata formazione e addestramento :”il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente”. Tale formazione deve riguardare sia le normali condizioni operative che la gestione di eventuali situazioni anormali prevedibili.

L’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione, viene esteso inoltre anche ai rischi che l’impiego della attrezzature pericolose può comportare per altre persone “Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari […] ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”

L’individuazione delle attrezzature definite pericolose, per le quali è richiesta la formazione e addestramento, viene demandato con il comma 5 a provvedimenti di successiva emissione “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”

In proposito sono intervenuti gli Accordi del 22 febbraio 2012 tra lo Stato e le Regioni che hanno recepito quanto richiesto del decreto 81. Con l’allegato A si identificano nel dettaglio le attrezzature per le quali è obbligatoria la formazione mirata, tra queste vi sono attrezzature impiegate nel campo dell’edilizia e nel settore agricolo, due ambiti professionali dove l’incidenza degli infortuni è significativamente elevata. In particolare, la lettera f) del punto 1.1 definisce che per i trattori agricoli sia necessaria la formazione, definendoli come: “Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.”

I citati Accordi del 2012 consentono con la parte II dell’allegato I, che la parte teorica dei corsi di formazione sia erogabile a distanza, a condizione che siano rispettati determinati requisiti: presenza di un Tutor, test di apprendimento, organizzazione e contenuti allineati con quelli previsti dall’allegato VIII.

Messaggio Inps 2767 : Anf e computabilità altre misure di sostegno alla famiglia

Pubblicato da Inps il messaggio n.2767 del 18 luglio 2019 con chiarimenti in merito al calcolo degli importi Anf e alla computabilità delle altre misure a sostegno della famiglia.

I benefici per i quali si riportano indicazioni in relazione alla formazione del reddito sono:

  • Premio alla nascita;
  • Assegno di natalità;
  • Reddito di garanzia, Contributo famiglie, e assegno regionale Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Inps comunica che nella composizione del reddito complessivo e quindi nel calcolo del diritto al beneficio Anf sono esclusi sia l’Assegno di natalità che il Premio alla nascita.

Sono redditi esenti i benefici regionali Reddito di garanzia, Contributo famiglie numerose e Assegno regionale per il nucleo familiare.

Info: Inps 

Direttiva: Attività professionale vita familiare, genitori e assistenza

Pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione europea del 12 luglio 2019 la Direttiva Ue 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

La direttiva riporta nuove prescrizioni minime riguardanti la parità uomo donna sul lavoro e in merito alla conciliazione vita lavoro in caso di genitorialità o assistenza. In vigore ad agosto 2019 deve essere recepita dagli Stai membri entro il 2 agosto 2022. Entro il 2 agosto 2024 per quanto riguarda le misure riguardanti retribuzione o l’indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale.

Il provvedimento in particolare si riferisce:

  • “a) al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza;
  • b) a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza”.

Per quanto riguarda il congedo di paternità o di un secondo genitore nel caso sia riconosciuto dal diritto nazionale, dovrà essere di dieci giorni lavorativi. Quattro mesi il congedo parentale prima del compimento di una determinata età, massimo otto anni, due mesi non potranno essere trasferiti, previsto il ragionevole preavviso, subordinazione ad anzianità non superiore a un anno, consentite misure per godimento con modalità flessibili.

Prestazioni di assistenza. Cinque giorni lavorativi all’anno, possibili integrazioni a discrezione degli Stati membri o di assegnazione di periodi differenti da u anno. Assenza per causa di forza maggiore, ovvero da “ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l’immediata presenza”. Da inquadrare per periodo determinato in base ad anno, evento o entrambi.

Retribuzione e indennità. “2. Per quanto riguarda il congedo di paternità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, tale retribuzione o indennità garantisce un reddito almeno equivalente a quello che il lavoratore interessato otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo suo stato di salute, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono subordinare il diritto a un pagamento o un’indennità a periodi di occupazione precedente, che non devono essere superiori a sei mesi immediatamente prima della data prevista per la nascita del figlio.

3. Per quanto riguarda il congedo parentale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, tale retribuzione o l’indennità è definita dallo Stato membro o dalle parti sociali ed è stabilita in modo da facilitare il ricorso al congedo parentale da parte di entrambi i genitori”.

Orari flessibili per figli fino a otto anni o per prestazioni di assistenza. Diritto alla richiesta e durata che può essere soggetta a limitazione ragionevole. “Quando le modalità di lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 hanno durata limitata, alla fine del periodo convenuto il lavoratore ha il diritto di ritornare all’organizzazione originaria della vita professionale. Il lavoratore ha il diritto di chiedere di tornare all’organizzazione originaria della vita professionale anche prima della fine del periodo convenuto, ogniqualvolta un cambiamento di circostanze lo giustifichi. Il datore di lavoro prende in considerazione una richiesta di ritorno anticipato all’organizzazione originaria della vita professionale e vi risponde alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore”.

Diritto di riprendere il proprio posto di lavoro o posto equivalente dopo il congedo e di beneficiare di eventuali miglioramenti avvenuti durante l’assenza. Misure contro la discriminazione, misure contro il licenziamento e onere della prova.

Relazione degli Stati membri alla Commissione entro il 2 agosto 2027 i cui dati confluiranno nel rapporto generale della Commissione al Parlamento europeo.

Info: Gazzetta europea 12 luglio 2019