Dpi, in Gazzetta il decreto per adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/425

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell’11 marzo 2019 il Dlgs 19 febbraio 2019, n. 17 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CE.

Il decreto è in vigore dal 12 marzo 2019, risponde alla Legge delega 25 ottobre 2017, n. 163 ed è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2019.

Le modifiche maggiori interessano il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (viene abrogato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10) a partire dal titolo e dall’articolo 1: “Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). – 1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI”.

Sostituiti gli articoli 2 (norme armonizzate) 3 sui requisiti di sicurezza, 5 conformità per la vendita, che rimandano ai criteri definiti dal nuovo regolamento europeo Dpi. 6 organismi notificati, 7 certificazione CE, 12 marcatura, 13 vigilanza sul mercato: “Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI). – 1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI.

2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché gli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.

5. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all’interessato con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

6. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell’importatore, del distributore o dell’operatore economico destinatario del relativo provvedimento”.

14 sanzioni per il fabbricante e l’importatore e 14-bis disposizioni di adeguamento che prevedono prossimi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro in caso di aggiornamento di ambiti già disciplinati che dovranno armonizzarsi con il regolamento (UE) n. 2016/425. Articolo 15 oneri per la vigilanza.

L’articolo 2 del nuovo D.lgs riporta quindi le modifiche al Testo unico sicurezza lavoro al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 74 comma 1 dove viene aggiunto “Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425”; articolo 76 dove il riferimento al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 viene sostituito da quello al al regolamento (UE) n. 2016/425.

In ogni disposizione legislativa, regolamentare ed amministrativa in vigore dovranno essere sostituiti i riferimenti alla Direttiva 89/686/CEE con quelli al Regolamento (UE) n. 2016/425 e dovranno essere integrati seguendo la tavola di concordanza allegato X del citato regolamento.

Info: GU n.59 11 marzo 2019 Decreto legislativo 19 febbraio 2019 n.17

“Faccende pericolose” rapporto Anmil sul lavoro domestico

Questo il rapporto pubblicato da Anmil riguardante il lavoro domestico, gli infortuni, i cambiamenti delle mansioni.

“Uno studio su caratteristiche, evoluzione e prospettive del mestiere più rischioso del mondo: la casalinga”. Il documento è stato presentato in una conferenza stampa che si è tenuta a Roma il 5 marzo 2019 nella Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” e alla quale hanno preso parte tra gli altri il presidente nazionale Anmil Franco Bettoni, il segretario della Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato sen. Roberta Toffanin, il sottosegretario al Lavoro, on. Claudio Durigon, il presidente del Civ Inail Giovanni Luciano, il direttore centrale Prevenzione dell’Inail, Ester Rotoli.

Dai dati analizzati da Anmil emerge che sono circa 3 milioni gli incidenti domestici in Italia ogni anno, 3,5 milioni le persone coinvolte. 7 milioni 338mila le casalinghe da dati Istat 2017 , 518mila in meno rispetto al 2007.

41% over 65, 8,5% le casalinghe con meno di 34 anni, impegno lavorativo non retribuito equivalente a 49 ore settimanali 7 giorni su 7, stipendio stimato su ogni mansione svolta che arriva a 3.045 euro netti al mese.

Circa 600mila le donne coinvolte in incidenti domestici ogni anno, il 36% dei casi comporta fratture, 18,5% ustioni, 15% ferite da taglio. 8 miliardi all’anno i costi diretti e indiretti derivanti da infortunio domestico (stima dell’Istituto superiore di sanità – SINIACA).

Anmil ricorda l’assicurazione Inail prevista dalla Legge 493/1999, entrata in vigore il 1° marzo 2001, recentemente modificata dalla Legge di bilancio 2019 che ha con riduzione del grado di invalidità dal 27% al 16%, indennizzo una tantum tra 6% e 15%, limite di età fino a 67 anni e importo del premio passato da 12,91 a 24 euro.

Info: Anmil rapporto Faccende pericolose 

Scadenze dichiarazione investimenti incrementali 2018 per Bonus Pubblicità

Con un post del 31 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha raccolto i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali realizzati nel 2018, da effettuare dal 1° al 31 gennaio 2018.

Si tratta del beneficio fiscale introdotto dall’’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148; dal decreto regolamentare D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 e dal provvedimento del 31 luglio 2018. Beneficio derivante dall’incremento minimo dell’1% nell’investimento, 75% del valore incrementale degli investimenti, 90% per micro piccole medie imprese e startup.

Le scadenze indicate dall’articolo 4 del provvedimento del 31 luglio 2018 sono:

  1. La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per
    l’anno 2017 e la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’accesso al beneficio per
    gli investimenti relativi all’anno 2018 sono presentate, separatamente, dal giorno 22 settembre
    2018 al giorno 22 ottobre 2018, utilizzando il modello di cui all’articolo 2.
  2. La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al beneficio per
    l’anno 2018 è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2019“.

Info: Dipartimento informazione editoria

La Legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 la Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Legge approvata definitivamente alla Camera il 30 dicembre 2018, dopo la questione di fiducia posta dal Governo alla Camera il 28 dicembre 2018 approvata con 327 voti favorevoli e 228 contrari. Questo il quadro di sintesi degli interventi pubblicato dalla Camera.

Di seguito in sintesi alcuni dei provvedimenti riguardanti il lavoro e le imprese:

  • credito di imposta 36% per acquisto prodotti riciclati;
  • proroga credito imposta formazione 4.0 per spese successive al 31 dicembre 2018;
  • estromissione agevolata immobili strumentali dal patrimonio di impresa;
  • regime forfettario e imposta unica sostitutiva al 15% per ricavi e compensi inferiori ai 65.000 euro;
  • 20% dal 2020 su imposte sui redditi e dell’IRAP per i imprenditori individuali ed i lavoratori
    autonomi con ricavi fino a 100.000 euro;
  • passa dal 50 al 25% la quota agevolabile per ricerca e sviluppo, da 20 a 10 milioni massimale di spesa;
  • contributo a fondo perduto Pmi per Piano Impresa 4.0 – Voucher manager;
  • proroga detrazioni per ristrutturazioni edili, efficienza energetica, bonus mobili, bonus verde;
  • credito imposta 65% erogazioni liberali bonifica ambientale edifici e terreni pubblici, compresa rimozione amianto.

Lavoro.

  • benefici previdenziali amianto a lavoratori ex Ipost con ricongiunzione contributiva e iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall’Assicurazione generale obbligatoria;
  • incremento di 1 milione all’anno per il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
  • proroga incentivo occupazione Mezzogiorno;
  • incentivo assunzione a tempo indeterminato di laureati con laurea magistrale 110 e lode oppure dottorato prima di 34 anni;
  • riduzione premi e tariffe Inail dal 1° gennaio 2019 410 milioni nel 2019, 525 2020 e 600 2021;
  • rimborso Inail 60% per reinserimento persone con disabilità al lavoro;
  • riduzione 2019 2020 e 2021 risorse strutturali Inail per progetti di investimento e formazione sicurezza sul lavoro (110,100, 100 milioni);
  • riduzione 2020 e 2021 dello sconto prevenzione Inail (riduzione di 50 milioni ogni anno);
  • aumento sanzioni violazioni sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale (+10% sanzioni sicurezza lavoro);
  • nuove assunzioni personale ispettivo Inl;
  • congedo obbligatorio paternità lavoratore dipendente di 5 giorni.

Sicurezza e antincendio luoghi cultura.

Prevista dal comma 566 dell’articolo 1 una ricognizione dei propri istituti e sedi e delle sedi degli altri ministeri adibite ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42soggetti al controllo prevenzione incendi. Per tali immobili si dovrà procedere alla messa a norma e a nuove prescrizioni con decreti appositi da adottare entro sessanta giorni dal termine segnalato dal comma 566.

“Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle
scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.

Info: Gazzetta Ufficiale

Inps, nuovi servizi informativi per verifica stato domanda NASpI

Inps informa su alcuni nuovi servizi che a breve verranno implementati per permettere agli utenti di verificare lo stato di una domanda di NASpI. Sms, MyInps e App

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Per quanto riguarda l’app Inps mobile entro la fine del 2018 verrà attivata una funzionalità per il controllo in tempo reale dello stato di avanzamento di una domanda.

Le notifiche su ricezione e avanzamento potranno quindi essere ricevute dall’utente anche per Sms attraverso un nuovo servizio automatico in corso di realizzazione. Il servizio potrà essere utilizzato anche dal beneficiario NASpI che verrà informato sulla liquidazione della prima rata.

Infine l’area MyInps del sito, dove l’utente potrà verificare online ogni informazione su esito e stato dei pagamenti. Tre saranno in particolare gli avvisi:

  • notifica di comunicazione epistolare con link su accoglimento/rigetto al documento Postel;
  • “avviso di pagamento Disoccupazione non agricola;
  • avviso di possibile diritto all’indennità NASpI”.

Info: Inps

Nanomateriali, modifica ai requisiti di informazione forniti dalle aziende

L’Helpdesk Reach ed Echa informano circa l’approvazione da parte della Commissione europea di nuove norme sui requisiti che le aziende dovranno comunicare in merito ai nanomateriali.

Si tratta di nuovi requisiti che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, avranno l’obiettivo di consentire un controllo sistemico sulle proprietà dei nanomateriali, sull’utilizzo e sui rischi per la salute e per l’ambiente.

I cambiamenti riguarderanno produttori e importatori e saranno rilevanti per le nanoforme di sostanze che rientrano nel regolamento Reach. Echa invita le aziende a prepararsi alla novità e annuncia la possibile pubblicazione di nuove guide e supporti.

Info:  Helpdesk Reach

Comunicazioni Obbligatorie, Ministero del Lavoro ecco la terza nota trimestrale 2018

Sono stati pubblicati dal Ministero del Lavoro i dati sulle Comunicazioni Obbligatorie nel terzo trimestre 2018. 56,4mila in più rispetto al 2017 i contratti che da tempo determinato sono stati trasformati in indeterminato.

2milioni 822mila i contratti di lavoro attivati nel terzo trimestre 2018 al netto di quelli derivanti dal tempo determinato o apprendistato, +1,5% rispetto al 2017. In totale comprese le trasformazioni 2milioni 994mila i contratti di lavoro, +3,4% rispetto al 2017. Come detto 56,4mila le trasformazioni ovvero +48,6% e di queste 55mila derivano dal tempo determinato.

+6% attivazioni al Centro, +5,8% al Nord, -1% al Sud. Il 69% dei contratti attivati si è avuto nei servizi (+2,9% aumento di settore), Industria 14,4% (+8%), Agricoltura 16,6% (+1,6%).

Le attivazioni a tempo indeterminato hanno rappresentato un flusso complessivo di circa 565mila unità, 67mila in più sul 2017 ovvero 13,4%. 495mila le cessazioni, ovvero 6mila in meno rispetto alle attivazioni.

Ancora: +0,7% ovvero 14mila i nuovi contratti a tempo determinato, +9,4% apprendistato (+7mila contratti), Altro +5,0%. -0,6% i contratti di collaborazione.

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: “Sono questi i primi effetti reali del decreto dignità. Rispondiamo con i numeri reali del mercato del lavoro alle ipotesi ed agli studi catastrofistici”.

Info:
Ministero del Lavoro nota sul rapporto comunicazioni obbligatorio terzo trimestre 2018
Terza nota trimestrale 2018 comunicazioni obbligatorie 

Fonte: Ministero del Lavoro

Echa, nuovo database per articoli SVHC in Candidate list

Echa annuncia la prossima realizzazione di un nuovo database riguardante gli articoli contenenti sostanze estremamente problematiche in quantità superiori allo 0,1% (SVHC) in Candidate list. Un database che dovrà essere utile in primo luogo nel ciclo nel trattamento e riciclo dei rifiuti, per le informazioni necessarie ad operatori e consumatori.

Come evidenziato dall’Helpdesk nazionale, l’istituzione della banca dati è stata prevista dalla direttiva quadro sui rifiuti aggiornata a giugno 2018. Sarà quindi uno strumento attraverso il quale conoscere le sostanze estremamente problematiche che potrebbero essere incontrate nel riciclo, migliorare i processi di separazione, la sicurezza delle operazioni, la materia prima da riutilizzare.

Il servizio dovrà essere allestito entro il 5 gennaio 2020. L’invio delle informazioni dovrà essere quindi completato entro una anno, entro il 5 gennaio 2021. L’invio interesserà ogni attore della catena di approvvigionamento: produttori; importatori; assemblatori; distributori; rivenditori.

Si informa inoltre di aver recentemente aggiornato il proprio sito con nuove funzionalità per chi dispone di un account. Le nuove funzionalità permettono di:

  • seguire sostanze e processi normativi, con alert settimanali
  • salvare le proprie ricerche.

Info: Echa

Circolare Inps su regime contributivo apprendistato

È stata pubblicata da Inps la circolare 14 novembre 2018, n. 108 che elenca i dettagli del regime contributivo vigente riguardante l’apprendistato, secondo ilDecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che ha abolito il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico.

Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Attualmente l’apprendistato viene regolato dagli articoli 41-47 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Così viene definito “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Le tre tipologie di collaborazione possibili sono:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante (per mobilità ordinaria o trattamento di disoccupazione;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La circolare Inps riassume e spiega anche attraverso tabelle ogni adempimento in merito a tutela previdenziale e assistenziale, imponibile, contribuzioni in regime generale a carico sia del datore di lavoro che dell’apprendista, gli incentivi per il primo livello, la misura della contribuzione in contratto di apprendistato per ricerca e professionalizzante.

Ancora, vengono riportate le istruzioni contabili le istruzioni per il flusso Uniemens per contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l’apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione.

La circolare succede le precedenti.

Info: Inps

I diritti, nuova scheda informativa del Garante Privacy

I diritti.

Questo il tema dell’ultima scheda informativa pubblicata dal Garante della Privacy riguardante il Regolamento (UE) 2016/679. Infografica sui diritti per la protezione dei dati di cui beneficia una persona, l’accesso, l’azione attraverso di essi e l’opposizione al trattamento.

Il foglio interessa in particolare quanto previsto dal Regolamento negli articoli dal 15 al 22, come comportarsi per proteggere i propri dati rivolgendosi al titolare del trattamento.

In merito all’accesso la persona ha il diritto di conoscere se sia in corso un trattamento (copia, origine, destinatari, profilazione, periodo di conservazione). Quindi dove previsto, può avanzare richiesta di cancellazione o limitazione del trattamento, oppure avvalersi del diritto di portabilità, ovvero del trasferimento dei dati a un altro titolare. L’opposizione. L’oggetto del trattamento può motivare una richiesta di opposizione, o presentare un’opposizione senza motivazione nel caso in cui i dati siano utilizzati per marketing diretto.

La scheda del Garante elenca le modalità utili per esercitare attraverso il Garante i diritti elencati: posta elettronica o posta raccomandata al Garante della Privacy inviando un modulo dedicato. Il titolare del trattamento una volta sollecitato dovrà rispondere entro un mese o richiedere una proroga per farlo di un massimo di due mesi. Altrimenti e in caso di risposta non soddisfacente la persona può inviare un reclamo ancora al Garante o all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

Info: Garante Privacy