La rivalutazione 2018 prestazioni infortunio lavoro e malattia professionale

Sono state pubblicate da Inail, circolare n.40 del 25 ottobre 2018 le rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2018. Affiancate dai riferimenti retributivi per la prima liquidazione e la riliquidazione. Si tratta delle rivalutazioni proposte da Inail con determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 253 e approvate con i decreti ministeriali del 19 luglio 2018, adeguate alla variazione dell’1,10% dell’indice dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat.

Le rivalutazioni riguardano i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

La circolare riporta nel dettaglio gli importi per le rendite di inabilità permanente, inabilità temporanea assoluta in agricoltura e assegno una tantum in caso di morte. Elencate le retribuzioni medie, annue minime e massime nei settori citati con le distinzioni interne per tipo di mansione o contratto.

La riliquidazione. Le indicazioni interessano l’assegno per l’assistenza personale di 539, 09 euro nei settori industria e agricoltura. Gli assegni continuativi mensili nei due settori citati e rivalutati nella stessa percentuale delle rendite. Ancora in merito alla riliquidazione vengono forniti indirizzi operativi alle Sedi territoriali in merito a rettifica, surroga e regresso, comunicazione.

“La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I”.

Info: Inail

La circolare Inps sulle nuove regole di prestazione occasionale

È stata pubblicata da Inps la circolare n.103 del 17 ottobre 2018 con nuove indicazioni per l’utilizzo delle prestazioni occasionali successive all’articolo 2-bis del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 – Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96. Cosiddetti nuovi voucher con regimi speciali per il lavoro occasionale.

La circolare riassume quanto previsto dai nuovi regimi per i settori agricoltura, aziende ricettive ed enti locali, tenendo conto anche dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con le note prot. n. 6616 del 14/09/2018, n. 6699 del 18/09/2018 e n. 7036 del 28/09/2018 e rimandando per i profili non citati alla precedente circolare pubblicata dall’Istituto n. 107/2017.

Per quanto riguarda l’agricoltura vengono riassunte le richieste previste dalla nuova disciplina, il limite esteso a dieci giorni consecutivi, il calendario giornaliero, la comunicazione, che va effettuata a Inps almeno un’ora prima della prestazione lavorativa, la revoca.

Alberghi e turismo. Anche in questo caso il calendario giornaliero Inps il compenso orario non inferiore ai 9 euro, la comunicazione almeno un’ora prima, la revoca entro le 23.59 del terzo giorno successivo alla conclusione dell’arco temporale.

Enti locali, che possono ricorrere alle prestazioni occasionali in caso di progetti speciali per categorie specifiche; emergenza e calamità naturali; solidarietà; manifestazioni sociali e sportive.

La piattaforma di riferimento è Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia, presso la quale i prestatori devono iscriversi e autocertificare la propria posizione. Per quanto riguarda gli utilizzatori la circolare riporta informazioni per i versamenti per portafoglio telematico, in proprio o tramite intermediario.

Info: Inps

Decreto 112/2018 Ecco le linee guida formazione e aggiornamento piloti dei porti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2018 il Decreto del Ministero dei Trasporti 24 settembre 2018 l’approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale dei piloti dei porti. In vigore dal 10 ottobre 2018.

Il provvedimento riporta indicazioni per la formazione iniziale degli aspiranti piloti e per l’aggiornamento dei piloti effettivi in servizio nei porti italiani. Non interessa chi avrà almeno 25 anni di servizio.

Per quanto riguarda la formazione iniziale vengono indicati i criteri: il periodo accanto agli effettivi e la prova pratica a dodici mesi dalla nomina, preceduta da tirocinio con Syllabus e Bridge Resource Management. La licenza definitiva: “La licenza definitiva vale quale documento richiamato al punto 3 dell’annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e indica i porti e le aree nell’ambito dei quali il pilota svolge il proprio servizio”.

L’addestramento e l’aggiornamento degli effettivi sono disciplinati dai punti 5 e 6 delle linee guida. Gli effettivi (5.1) “fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto interdirigenziale – devono aver frequentato i seguenti corsi di addestramento:

a. sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR);
b. sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento;
c. primo soccorso elementare;
d. ECDIS (livello operativo non specifico);
e. RADAR;
f. RADAR-ARPA; e
g. qualora i piloti utilizzino il «Personal Pilot Unit» gli stessi devono effettuare una familiarizzazione con l’equipaggiamento o un corso attraverso il produttore dello stesso”.

I corsi saranno pianificati con provvedimento del Capo del 6° reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Previste quindi otto attività formative da seguire a rotazione.

Ancora mantenimento: ogni cinque anni il Capo del compartimento marittimo procede a verifica dello stato di servizio del pilota e rilascia idoneità per altri cinque anni in caso di assenza di eventi che hanno coinvolto il pilota; idoneità dopo verifica in caso di eventi.

“7. Attitudine fisica. 1. Il pilota e l’aspirante pilota devono essere fisicamente idonei al servizio, con particolare riguardo a vista, udito e idoneità fisica ed ai requisiti psico-fisici previsti dalla vigente normativa (1) e successive modifiche”.

Info: GU n.235 del 9 ottobre 2018

Le linee guida uso antibiotici negli allevamenti emanate dal Ministero della Salute

Sono state pubblicate dal Ministero della Salute le Linee guida per la promozione dell’uso prudente degli antimicrobici negli allevamenti zootecnici per la prevenzione dell’antimicrobico-resistenza, il documento indirizzato ad autorità competenti, veterinari e operatori del settore, realizzato dalla Sezione per la
farmacosorveglianza sui medicinali veterinari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.

“La resistenza agli antimicrobici (di seguito AMR) è un fenomeno naturale biologico di adattamento di alcuni
microrganismi che acquisiscono la capacità di sopravvivere o di crescere in presenza di un agente antimicrobico. La capacità di resistere si realizza per mutazioni genetiche o per acquisizione, da altri organismi, di geni di
resistenza già “precostituiti”.

Il fenomeno può riguardare tutti i tipi di farmaci antimicrobici: antibatterici (detti anche antibiotici), antifungini, antivirali, antiparassitari.

In Italia, il problema al momento di maggiore impatto, per cui sono più urgenti le azioni di prevenzione e
controllo, è rappresentato dalla resistenza agli antibiotici, categoria di medicinali più venduta e utilizzata nel
settore veterinario. Pertanto, il documento che segue è focalizzato sugli antibiotici e il termine antimicrobico è
utilizzato esclusivamente per coerenza con l’espressione adoperata a livello internazionale”.

Il documento riporta indicazioni per la riduzione dell’uso inappropriato di medicinali antimicrobici, per un approccio prudente e conscio per la salute degli animali, degli allevamenti e quindi dei consumatori.

L’antimicrobico-resistenza, fenomeno che annovera tra le cause primarie anche la somministrazione fuori controllo di antimicrobici, è uno dei maggiori rischi per il benessere degli allevamenti. Rischi che possono essere arginati adottando misure idonee riguardanti l’igiene, l’alimentazione, il controllo delle malattie infettive e infine campagne di vaccinazione. Aspetto al quale cui la guida dedica uno studio particolare, in cui viene analizzata la possibilità di somministrare vaccini al posto degli antibiotici.

Info: Ministero Salute

Prestazione per mesotelioma amianto non professionale

Sono state pubblicate da Inail con la circolare n.36 del 21 settembre 2018 le indicazioni e istruzioni per la richiesta del beneficio assistenziale prorogato dalla Legge di bilancio 2018 anche al triennio 2018-2020.

La prestazione economica riguarda persone malate di mesotelioma non professionale e loro eredi, affette da mesotelioma per esposizione familiare o per esposizione ambientale avvenute su territorio italiano. Si tratta di prestazione una tantum, con limite di spesa annuale di 5,5 milioni e che per ciascuno dei tre anni previsti sarà di 5.600 euro.

Per accedere al beneficio sarà necessario presentare di persona o per raccomandata alla sede Inail territoriale il Mod. 190, affiancato dalla documentazione sanitaria rilasciata da ente ospedaliero pubblico a privato accreditato al Ssn, Irccs. Per quanto riguarda gli eredi il modulo sarà il Mod. 190 E e la domanda potrà essere presentata entro 90 giorni dal decesso del de cuius.

La prestazione qualora la documentazione presentata sia risultata completa verrà erogata da Inail in 90 giorni; in caso di documentazione incompleta l’Istituto potrà avanzare richiesta di integrazione alla quale si potrà rispondere entro 15 giorni.

Il beneficio non è cumulabile con la “prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 303 . Per quanto concerne, invece, l’ipotesi in cui il soggetto risulterà titolare della prestazione aggiuntiva di cui al
predetto decreto, in quanto superstite di un lavoratore vittima dell’amianto, la prestazione in esame deve essere corrisposta, al ricorrere dei presupposti di legge, tenuto conto del diverso fondamento giuridico posto a base delle due prestazioni”.

Info: Inail

Parere Garante Privacy schema decreto sicurezza lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato nella newsletter n.444 del 10 settembre 2018 una parere sullo schema di decreto per l’applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008 salute e sicurezza sul lavoro per Forze di Polizia, Vigili del fuoco, Protezione civile.

Il Garante ha espresso parere positivo, accompagnando la valutazione ad alcune considerazioni sul perfezionamento del testo tenendo conto di esigenze riguardanti impiego e formazione del personale nei corpi citati.

Le considerazioni riguardano in sintesi:

  • doppio regime di comunicazione dei documenti del personale ad Asl e vigilanza interna;
  • trasmissione a Inail dei dati su infortuni e malattie professionali attraverso il Sinp.

“Il Garante ritiene in particolare che la trasmissione dei dati di tale personale debba avvenire per le sole finalità di cui all’art.8 comma 1 decreto 81. Tali finalità sono volte ad orientare, pianificare e valutare l’efficacia della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi”.

Info: Garante Privacy

Inail luglio 2018: Denunce infortuni lavoro malattie professionali

379.206 denunce di infortunio sul lavoro, 587 con esito mortale, 37.501 denunce di malattia professionale. Sono stati pubblicati da Inail gli open data luglio 2018.

Questi i dati sulle denunce pervenute all’Istituto nel periodo gennaio-luglio 2018, pubblicazione ripresa ad agosto dopo la sospensione temporanea dovuta all’aggiornamento dei sistemi rispetto all’obbligo di comunicazione a fini statisti dei casi con assenza dal lavoro di almeno un giorno. Obbligo ricordiamo in capo ai datori di lavoro.

Le 379.206 denunce indicano un -0,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 325.054 (-0,1%) i casi in occasione di lavoro, 54.152 (-1,3%) in itinere. -1,2% donne, +0,2% uomini; -1,4% lavoratori italiani, -0,2% comunitari, +8,6% lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari. -4,1% 30-44 anni, -1,2% 45-59, +3,7% under 29 e +5,9% 60-69 anni. Settori: -0,2% Industria e Servizi, -2,8% Agricoltura, +0,1% Conto Stato. -0,04% Nord-Ovest, -1,8% Centro, -3% Isole, +o,7% Nord-Est, +0,5% Sud.

591 le denunce di infortunio mortale gennaio-luglio 2017, 578 nel 2018: 414 in occasione di lavoro ovvero -3,9%, 173 in itinere +8,1%. “Il decremento rilevato nel confronto tra i primi sette mesi del 2017 e del 2018 è legato esclusivamente alla componente maschile, i cui casi mortali denunciati sono stati quattro in meno (da 531 a 527), mentre quella femminile ha registrato 60 decessi in entrambi i periodi”. Quasi la metà dei casi di infortunio mortale ha riguardato persone tra i 50 e i 64 anni: 291 (nel 2017 247). Dieci gli incidenti mortali plurimi.

+3,5% le denunce di malattia professionale, 37.501 a fronte delle 36.224 del 2017, 1.277 in più. Aumento in tutti i comparti: 2,9% Industria e servizi, 6,2% Agricoltura, 2,1% Conto Stato. Un terzo delle denunce al Centro +717, quindi Sud +568, Nord-Ovest +115, Nord-Est +10, -133 Isole. 21.676 casi di patologie del sistema osteo muscolare e del tessuto connettivo, 4.211 sistema nervoso, 2.774 orecchio, 1.618 sistema respiratorio, 1.401 tumori.

Info: Inail open data luglio 2018 infortuni malattie professionali 

Verifica sicurezza estintori portatili utilizzati nella formazione, VVF

Attività di accertamento dell’idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro – Raccomandazioni circa l’impiego degli estintori portatili.

Questa la circolare pubblicata dai Vigili del Fuoco il 14 agosto 2018 con indicazioni utili per la verifica della sicurezza degli estintori portatili, in questo caso utilizzati nei corsi e negli esami erogati da un Comando VVF.

La nota dopo aver ricordato l’obbligo per i fornitori di garantire presidi idonei e certificati, dopo aver citato l’alta frequenza di scariche e ricariche alla quale questi potrebbero essere sottoposti e quindi l’eventualità per i corsi di richiedere estintori con minori pressioni di esercizio, elenca le operazioni preliminari che Commissione o incaricati dovranno compiere all’arrivo degli strumenti.

Verificare la leggibilità dell’etichetta, la vita utile ammissibile, marcatura CE requisiti PED per presidi successivi al 29 maggio 2002, integrità, accoppiamento manichetta cono, manichetta valvola di comando, indicatore di pressione in campo verde, sigillo sulla valvola di azionamento.

Inoltre, all’atto della richiesta del corso o dell’accertamento finale, il fornitore degli estintori dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art.8 comma 1 lett.c) del DM 7 gennaio 2005) e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art.4 comma 2 del DM 7 gennaio 2005)”. Il personale docente e discente dovrà sempre essere protetto in base alla valutazione del rischio effettuata.

Info: VVF circolare n.11197 del 14 agosto 2018

Rendicontazione piano controlli prodotti chimici 2017

Sono stati 1331 i controlli effettuati nel 2017 e hanno interessato 480 imprese (più verifiche per ogni impresa e prodotto chimico). 512 i controlli documentali, 810 analitici, 9 analitici Usmaf. 175 i controlli reattivi, ovvero causati da eventi e inadempienze (102 analitici e 73 documentali), 92 quelli condotti dalla collaborazione di diverse Autorità (9 congiunti tra ispettori di varie Regioni, 73 con altre Autorità specifiche di settore come cosmetici e luoghi di lavoro, 10 dalla collaborazione ACN REACH-CLP – Regioni PPAA – amministrazioni dello Stato). 1151 le sostanze e miscele verificate, 751 SDS, 164 articoli. 106 le violazioni.

Entrando nel dettaglio dei dati, il 9% delle imprese controllate appartiene alle categorie fabbricazione di prodotti chimici di base, organici, inorganici, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche; 8% fabbricazione di pitture, vernici, smalti e adesivi sintetici; 6% commercio all’ingrosso di elettrodomestici, macchinari e altri prodotti; 5% commercio di carburante e combustibili; 5% commercio al dettaglio di articoli;, 5% commercio di prodotti chimici; ancora 5% tessile e pelle. Le imprese sono state identificate “ mediante il sistema di classificazione statistica delle attività economiche NACE2. Il campione di imprese controllate per le quali è disponibile questa informazione è costituito da un numero di imprese pari a n. 418, mentre per n. 62 imprese tale informazione è risultata non nota”.

Per quanto riguarda i ruoli e considerando la possibilità che ogni impresa possa ricoprirne più di uno: 256 utilizzatori a valle, 163 distributori, 70 produttori importatori di articoli, 51 importatori di sostanze, 43 fabbricanti, 3 impiegati nella logistica. Dimensione, dato disponibile per 389 del 480 imprese controllate: 114 piccole, 118 micro, 84 medie, 63 non Pmi.

601 degli 819 controlli analiciti hanno interessato le Restrizioni, 67 le Autorizzazioni, 46 Classificazione correttezza SDS, 96 SVHC negli articoli. 9 i controlli analitici Usmaf: 6 a Napoli, 1 ciascuno a Milano Malpensa, Porto Torres, Rivalta Scriva. Le 106 violazioni: 88 illeciti amministrativi, 9 casi con notizia di reato, 9 con raccomandazione scritta.

Info: rendicontazione Piano nazionale controlli prodotti chimici 2017

Decreto dignità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 13 luglio 2017 il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, in vigore dal 14 luglio e a breve presentato alle Camere per la conversione in legge.

In merito ai contratti di lavoro a tempo determinato il provvedimento riporta modifiche agli articoli 19, 21 e 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. All’articolo 19 viene sostituito il comma 1 “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”, con il seguente: “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:  a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;  b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

Passa da 36 a 24 mesi la durata di un contratto a tempo determinato tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore (fatte salve disposizioni da contratti collettivi e attività stagionali articolo 21 comma 2). “Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”. Rinnovo con atto scritto e proroga  che necessiterà di atto scritto eccedendo il termine complessivo i dodici mesi.

Rinnovo di contatto a tempo determinato, con consenso del lavoratore, solo con durata iniziale inferiore a 24 mesi, rinnovo massimo per quattro volte in 24 mesi, alla quinta proroga contratto a tempo indeterminato. Impugnazione entro 180 giorni. Disposizioni che si applicano per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dall’entrata in vigore del decreto. Non alla PA. Articolo 2 del decreto: per i contratti a tempo determinato applicazione della disciplina Capo III del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ad esclusione degli articoli 23 e 24, Numero complessivo di contratti a tempo determinato e Diritti di precedenza.

In merito all’indennità di licenziamento senza giusta causa l’articolo 3 modifica l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Aumentato a 6-36 mensilità il periodo di tempo utile per il calcolo dell’indennità. +0,5% sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro per contratti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ora all’1,4%.

Delocalizzazione. Imprese italiane ed estere che operano sul territorio italiano decadono dal beneficio degli aiuti di Stato per investimenti produttivi in caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti allo spazio economico Europeo avvenuta entro cinque anni dalla data di conclusione del beneficio. Con sanzioni previste da due a quattro vole l’importo del beneficio stesso. Decadono anche in caso di delocalizzazione e beneficio per investimenti mirati su un determinato sito: delocalizzaizone avvenuta entro cinque anni dall’investimento. Sanzioni e controlli stabiliti da ciascuna amministrazione responsabile. “L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali”.

“Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147“.

Ancora imprese beneficiarie di aiuti, italiane o estere operanti sul territorio nazionale. Decadenza dal beneficio in caso di aiuti con impatto occupazionale e riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10%; decadenza proporzionale al calo dell’occupazione e totale con taglio superiore al 50%. In caso di agevolazioni concesse o bandite o avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Iper ammortamento per beni destinati a strutture produttive sul territorio nazionale: in caso di cessione dei beni agevolati recupero delle quote attraverso aumento del reddito imponibile. Disposizioni in vigore su investimenti successivi all’operatività del decreto.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo non valido per beni immateriali e operazioni tra imprese dello stesso gruppo. “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto”.

Semplificazione fiscale e redditometro, articolo 10, abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 16 settembre 2015 a partire dall’anno di imposta 2016, non sul 2015, non per atti notificati e non sono previsti rimborsi.

Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. Dati terzo trimestre 2018 comunicabili entro il 28 febbraio 2019. Scadenza “entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre”. Abolito lo split payment per realtà i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenutaa titolo di acconto. Per fatture emesse dopo l’entrata in vigore del decreto.

Ludopatia. Vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi e scommesse e a partire dal 1° gennaio 2019 qualsiasi sponsorizzazione o sovrimpressione del marchio. Escluse le lotterie nazionali. Sanzioni irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: 5% del valore della pubblicità e non meno di 50mila euro. Norme non applicabili a contratti in essere e non per più di un anno dall’entrata in vigore del decreto.

“La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019”.

Info: GU n.161 del 13 luglio 2018 Decreto-legge 12 luglio 2018 n.87