Circolare vigilanza inadempienze contributive appalto illecito

Questa la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n.10 dell’11 luglio 2018 con la quale vengono fornite indicazioni per la vigilanza condivisa Ministero, Inps e Inail, sugli appalti non genuini e le relative inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori nell’esecuzione d’appalto. Calcolo della contribuzione e recuperi.

La circolare in apertura richiama il D.Lgs. n. 8/2016 e la depenalizzazione prevista dal provvedimento per l’appalto privo dei requisiti e per i reati previsti dall’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003. Secondo tale previsione la sanzione per appalti non genuini e inadempienze è amministrativa, ovvero 50 euro per ogni lavoratore e gionata di lavoro sia per l’appaltatore che per il committente/utilizzatore. Anche in caso di appalto creato per eludere i diritti dei lavoratori; escludendo la possibilità di sanzioni per lavoro nero in quanto esiste “una “tracciabilità” del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se facenti capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni (cfr. interpello ML n. 27/2014)”.

Per quanto riguarda i recuperi retributivi, dipendono dalla facoltà di cui dispone il lavoratore in merito alla costituzione del rapporto di lavoro verso l’utilizzatore, con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Considerare il lavoratore dipendente dell’effettivo utilizzatore non sarà quindi automatico e “in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 c.p.c. – al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 – il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore (ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato”.

Recuperi contributivi: non saranno dipendenti dalla scelta del lavoratore di agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro, il rapporto rilevante per l’ente è quello con il datore effettivo e quindi “gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo“. Il personale ispettivo procederà quindi sul committente/utiizzatore, “fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore”, che verrà chiamato ancora in causa nel caso in cui non vada a buon fine il recupero contributivo verso l’utilizzatore.

Info: Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n.10 11 luglio 2018

Comunicazione Rls, circolare INAIL

È stata pubblicata da Inail la circolare con indicazioni per l’invio telematico della comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Invio obbligatorio per le amministrazioni statali a partire dal 12 luglio 2018.

La procedura online di riferimento per le Amministrazioni statali è Dichiarazione RLS sarà accessibile attraverso le credenziali utilizzate per l’invio delle denunce di infortunio e malattia professionale; l’ utente profilato Datore di lavoro struttura PA in gestione conto Stato potrà inserire i dati del Rls per ogni struttura di competenza.

Chi non disporrà delle credenziali dovrà richiederle all’indirizzo di posta dcra@postacert.inail.it.

Escluso dall’obbligo della richiesta delle credenziali il Miur, che potrà comunicare “il nominativo RLS in cooperazione applicativa tramite una nuova area funzionale SIDI dedicata alle istituzioni scolastiche e agli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica”.

Per Ambasciate e Consolati all’estero comunicazione via PEc a romacentro@postacert.inail.it, su modello (Mod. RLS PA-estero).

Info: Inail circolare n.29 11 luglio 2018

Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2018 il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 giugno 2018 che informa circa la pubblicazione del decreto Inl n.12 del 6 giugno sulla valutazione quinquennale delle sanzioni prevista dall’articolo 306 delDecreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, cosi come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76.

Secondo quanto previsto dal nuovo decreto dal 1° luglio 2018 le ammende per contravvenzione in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie vengono rivalutare dell’1,9%.

La rivalutazione è stata calcolata seguendo la variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo 2013-2018.

Info: Inl, decreto direttoriale n.12 del 6 giugno 2018

Garante Privacy, tirocini per laureati 2° semestre 2018

È stato pubblicato dal Garante della Privacy un avviso per la selezione di cinque giovani laureati che potranno seguire un tirocinio di sei mesi nella sede dell’Autorità.

Si tratta di un periodo formativo semestrale non rinnovabile né ripetibile che verrà presumibilmente attivato nel luglio 2018. Gratuito, non comporta rapporti di lavoro subordinato, con indennità mensile di 800 euro dopo partecipazione minima al 70% delle giornate e ridotta proporzionalmente alla riduzione delle presenze.

Quattro posti per profilo giuridico e uno comunicazione.

Per laureati da non più di dodici mesi con laurea di secondo livello specialistica, magistrale o ciclo unico, conseguita con votazione non inferiore a 105/110 (o equivalente) in giurisprudenza, scienze politiche, scienze della comunicazione o equipollenti. I candidati non devono aver compiuto 30 anni.

Prevista una selezione sulle candidature di un gruppo destinato a colloquio, dal quale puoi verranno stilate le graduatorie definitive. “Le predette graduatorie conserveranno validità sino all’indizione di una nuova selezione (a titolo meramente informativo, si fa presente che di norma le selezioni in questione hanno cadenza semestrale). Per esigenze di carattere organizzativo, l’Autorità si riserva di comunicare le date dei colloqui anche con breve preavviso”.

Domande da inviare all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it compilate secondo il seguente schema.

Scadenza fissata a venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito del Garante, avvenuta l’8 giugno 2018.

Info:
Garante Privacy tirocini formativi 2° semestre 2018
La pagina con tutti i tirocini e i bandi di concorso

Stampa 3D, tecnologie monitoraggio, e-retail, farmaci, rischi lavoro

Sono state rilasciate da Eu-Osha le versioni in italiano di due approfondimenti pubblicati nel luglio del 2017, uno riguardante l’impatto della stampa 3D sul lavoro e sulla sicurezza; l’altro sulle tecnologie di monitoraggio, i vantaggi, i rischi e la privacy.

Il documento offre una panoramica su quanto attualmente possa rientrare nella produzione additiva, produzione desktop, prototipazione rapida, fabbricazione digitale. Descrive tecniche e applicazioni e prospetta rischi per il lavoro, per la stabilità dei posti di lavoro, per la qualità della vita, per la salute. L’impatto che la stampa 3D potrebbe avere sugli ambienti di lavoro e quindi sugli stili di vita.

Tra gli argomenti la differenza tra stampa 3D e macchinari ad elevata tecnologia ma abituali come ad esempio la fresatrice CNC, i costi di una stampante desktop o di macchinari professionali, le tecniche di stampa per unione ed estrusione, i materiali. L’impatto sociale ed individuale, le attività in casa e i fablab, il futuro prossimo della stampa di alimenti e della biostampa, la nano-stampa.

“L’impatto quotidiano della stampante 3D sulla sicurezza fisica sul luogo di lavoro è probabilmente limitato. Ci saranno rischi, ma difficilmente si prevede che ci saranno nuovi rischi legati alla sicurezza fisica”. “Tuttavia, l’impatto sul benessere del lavoratore può essere significativo. La stampa 3D introduce nuovi rischi in termini di insicurezza del lavoro, orari di lavoro, responsabilità, monotonia e routine sul luogo di lavoro, esigenze di rimanere al corrente con i nuovi sviluppi attraverso la formazione e l’istruzione e, infine, rischi per la sicurezza derivanti dall’introduzione di macchinari sperimentali. Si raccomanda vivamente di fornire una risposta a questi cambiamenti nell’ambiente di lavoro a livello europeo e non nazionale, in quanto la stampa 3D è un’economia globale”.

L’osservazione dell’evoluzione della stampa 3D nel lavoro dovrebbe essere condotta attraverso monitoraggio e verifica dei cambiamenti in atto  e in primo luogo attraverso una regolamentazione che osservi il susseguirsi di novità brevetti investimenti. I rischi per il benessere sul lavoro potrebbero derivare da ritmi e orari, scarsa protezione collettiva in caso di startup e microimprese, dai tipi di materiale stampato e dalle relative emissioni. Da precarietà e scarso coinvolgimento sul lavoro. Da qui l’importanza della formazione: “La formazione può avere un’influenza positiva sulla motivazione dei lavoratori. I lavoratori della stampa 3D sono di solito relativamente giovani. I datori di lavoro dovrebbero, inoltre, adottare misure supplementari per mantenerli motivati, condividendo la responsabilità e offrendo condizioni di lavoro flessibili”.

Tecnologia di monitoraggio: la ricerca del benessere del xxi secolo? Il secondo documento è un’analisi sull’utilità delle tecnologie di monitoraggio per la sicurezza e per il benessere, su quanto sia possibile individuare il benessere di una persona, su quanto le tecnologie possano essere fondamentali in aspetti come la segnalazione di rischi, sulla privacy.

Si affronta il confine tra tecnologie di monitoraggio e qualunque gadget, strumento professionale elettronico possa essere in dotazione di una persona per lavorare, essere in contatto con i colleghi. Che cosa è la tecnologia di monitoraggio partendo dall’Epm (Enterprise Performance Management) per il controllo delle prestazioni introdotto alcuni decenni fa.

Le differenti forme per il controllo, dall’audio al posizionamento passando per i campioni del sangue, le interviste; l’accumulo di mega dati, l’arrivo delle TIC tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il concetto di benessere, quanto sia possibile effettivamente analizzare e di conseguenza intervenire sul benessere di una persona.

“La tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere diventerà la migliore alleata dei lavoratori? Per vincere questa sfida, la tecnologia di monitoraggio si basa sull’esperienza clinica derivante dalla conduzione di esperimenti e dall’adozione di interventi e approcci graduabili. Infatti, è stato spesso affermato che tutti i problemi professionali connessi alle TIC sono stati risolti utilizzando la tecnologia di monitoraggio. Ad esempio, i problemi muscolo-scheletrici possono essere evitati utilizzando tecnologie persuasive, il problema dell’inattività fisica viene affrontato nello stesso modo e così anche mal di testa, diabete, disturbi del sonno e isolamento sociale. Quindi sembra essere un caso di «soluzione unica valida in tutti i casi”.

Le sfide per gli ambienti di lavoro riguardano la tecnologia di monitoraggio (incorporata e indossabile e tecnologia persuasiva), la raccolta dei dati, il calcolo, la possibilità di giungere a standard per intervenire sul benessere in relazione alla variabilità di ogni persona, la sicurezza della trasmissione degli stessi dati e quindi la privacy, la riservatezza, lo stress derivante dall’essere sempre controllati, il Grande Fratello.

“In sintesi, come accade per tutta la tecnologia che interagisce con le persone, la tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere deve innanzitutto porre al centro l’essere umano. Esistono attuazioni specifiche per i contesti occupazionali che rispettano la vita privata, la sicurezza e lo stress dei lavoratori legato al monitoraggio e si può prevedere che se ne aggiungeranno altre. La tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere in generale rimarrà una grande sfida per diverso tempo e saranno le scienze sociali, anziché la scienza e la tecnologia, a dover fornire le soluzioni significative. Tenendo conto di tutti questi aspetti, la tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere ha già cambiato le regole del gioco negli ambienti di lavoro e farà sempre più la differenza in futuro”.

I due approfondimenti tradotti in italiano sono stati pubblicati da Eu-Osha insieme a due nuove schede per ora disponibili soltanto in inglese riguardanti l’e-retail e l’uso di farmaci sul lavoro. Da un lato il commercio al dettaglio, la salute e la sicurezza in relazione a turni, tempi di evasione degli ordini, i ritmi derivanti dalle richieste del commercio online (Il futuro del settore del commercio al dettaglio (on-line) dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro).

Dall’altra i farmaci, l’uso di medicinali che permettono di aumentare le prestazioni lavorative. Rischi emergenti, affrontanti osservando contesti, implicazioni sulla salute, politiche e buone prassi attuali e auspicabili (Politiche in materia di farmaci che migliorano le prestazioni nel posto di lavoro: una prospettiva dal punto di vista della SSL).

Info: Eu-Osha, e-retail, farmaci sul lavoro, stampa 3D, tecnologie di monitoraggio 

Factsheet Inail : Alimentazione e lavoro

È stata pubblicata da Inail tra maggio e giugno 2018 una serie di schede di approfondimento sul benessere negli ambienti di vita e di lavoro, la tutela dei lavoratori. Una di queste schede ha affrontato il tema Alimentazione e lavoro. Indicazioni per un’offerta mirata da parte delle mense, la prevenzione e la buona salute in rapporto agli alimenti quotidiani.

Stili di vita sani, mangiare sano sul lavoro, datori di lavoro e mense. Una corretta alimentazione viene ormai abitualmente indicata dalle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali come una delle principali armi contro l’insorgere di malattie croniche non trasmissibili NCD, contro malattie cardiovascolari, respiratorie, tumori. Seguire un’alimentazione sana, favorire un’alimentazione sana sul lavoro diviene quindi uno degli accorgimenti chiave per la tutela della salute del lavoratore, che avrebbe poi conseguenze positive in termini di performance e produttività.

La scheda riporta in una tabella il rapporto tra tipi di mansione e dispendio energetico, tra lavoro leggero moderato pesante e assunzione di Kcal/H, differenti esigenze caloriche tra uomini e donne. Quindi Cinque regole fondamentali per una corretta alimentazione anche al lavoro, riassumendole: frutta e verdura, meno grassi, varietà, acqua in abbondanza, porzioni consone.

In merito ai pasti somministrati in azienda, viene consigliata un’attenzione particolare alle esigenze derivanti da patologie, intolleranze allergie. Si segnalano la possibilità di stipulare convenzioni per buoni pasto anche in frutteria, la vigilanza del medico competente ed eventualmente di un nutrizionista anche sui distributori automatici.

“Nelle mense aziendali potrebbero essere proposti menù con l’indicazione della composizione di ogni pietanza e delle relative calorie. L’attenzione alla dieta dovrebbe essere un argomento trattato nei corsi di informazione e formazione (Tabella 2) con la raccomandazione di tenere sotto controllo il peso utilizzando i parametri dell’indice di massa corporea e della circonferenza addominale”.

Info: Inail, factsheet Alimentazione e lavoro 

Ministero del Lavoro : Rinnovo autorizzazione ponteggi, istruzioni in circolare

Pubblicata dal Ministero del Lavoro il 28 maggio 2018 la circolare n.10 con le indicazioni riguardanti il Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Attualmente è attivo un Gruppo di lavoro tecnico istituito dal Ministero del Lavoro con il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell’Inail e l’Istituto per le tecnologie della costruzione del Cnr, per analizzare in base a quanto previsto dagli articoli 131 e 132 del Testo Unico sicurezza, l’evoluzione tecnica dei ponteggi fissi.

Tale gruppo di lavoro tenendo in considerazione anche le recenti Norme tecniche per le costruzioni decreto 17 gennaio 2018, definirà delle nuove regole per la costruzione e l’impiego dei ponteggi fissi. Nell’attesa della loro stesura, il Ministero del Lavoro invita all’invio delle istanze di rinnovo decennale previsto dall’articolo 131. “Questa Amministrazione ha necessità di conoscere le autorizzazioni per le quali permanga tuttora l’interesse del fabbricante al relativo rinnovo decennaleCiò al fine di poter avviare, una volta disponibili le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, la necessaria istruttoria per verificarne l’adeguatezza al progresso tecnico secondo quanto previsto dal richiamato articolo 131, comma 5″.

Le istanze di rinnovo dovranno essere inviate dal titolare dell’autorizzazione entro il 15 giugno 2018. Dovranno essere inviate a dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it corredate di copia delle precedenti autorizzazioni e dichiarazioni su requisiti del ponteggio e produzione in corso ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Quelle già presentate dovranno essere integrare con i documenti citati.

Le domande pervenute dopo il 15 giugno 2018 non verranno accettate e l’autorizzazione quindi non rinnovata verrà automaticamente revocata. “Nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti.

Si rappresenta fin d’ora che questo Ministero, una volta disponibili le nuove istruzioni tecniche, renderà noti – con la necessaria tempestività – i termini e le modalità per la revisione delle autorizzazioni rinnovate medio tempore, sulla base delle nuove istruzioni tecniche”.

Info: Ministero Lavoro, circolare n.10 del 28 maggio 2018

Bando Inail formazione: Pubblicati i punteggi

Sono stati pubblicati da Inail i punteggi riguardanti il bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese indetto nel gennaio 2016.

Si tratta del bando che ha stanziato 14.589.896,00 per progetti destinati a piccole medie e microimprese (e a loro lavoratori anche stagionali, Rls e Rlst), piccoli imprenditori, realizzati da soggetti attuatori come: sindacati, organismi paritetici, università, Vigili del Fuoco, Ordini professionali, patronati e formativi accreditati.

I progetti sono stati valutati dalla relativa Commissione il 21 maggio 2018. Attribuiti i punteggi, le graduatorie verranno stilate e comunicate dopo la verifica delle autocertificazioni e delle documentazioni previste dall’articolo 13 del bando.

Info: Inail, pubblicati i punteggi del bando formazione

Progetto Anpal e Enm per avvio giovani all’impresa

Yes I start up – Formazione per l’avvio d’impresa.

Questo il nome del progetto per l’avvio all’imprenditorialità attraverso SELFIEmployment o misure analoghe firmato da Anpal e dall’Ente nazionale del microcredito Enm il 19 aprile 2018.

Quel sogno chiuso nel cassetto o quell’idea più volte rimandata, oggi possono diventare realtà grazie al progetto “Yes I Start Up”, avviato dall’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) e dall’Ente Nazionale del Microcredito.

Vari gli sportelli attivi dedicati a questa misura finalizzata alla formazione e all’accompagnamento all’autoimprenditorialità dei giovani, attraverso un percorso formativo mirato e personalizzato per la definizione di un’idea di impresa.

I giovani interessati sono ragazzi dai 18 ai 29 anni iscritti al programma SelfiEmployment, (può fare domanda anche chi ha già usufruito di altre misure di Garanzia Giovani), che allo stato attuale non lavorano, non studiano e non si stanno formando.

“Yes I Start Up” è l’opportunità per sviluppare idee di business e avviare iniziative imprenditoriali, che permettano di ottenere finanziamenti agevolati attraverso il supporto per l’accesso al credito.

Per poter collaborare al progetto in qualità di soggetti attuatori, enti pubblici e privati potranno rispondere all’avviso pubblicato sul sito dell’Enm a partire dal 23 aprile 2018.

Info: Anpal, protocollo YES I start up – Formazione per l’Avvio di impresa

Decreto e regolamento: Fitosanitari per utilizzatori non professionali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.88 del 16 aprile 2018 il Decreto 22 gennaio 2018 n.33 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali. Regolamento che definisce classificazione di pericolo, formulazione, confezionamento, imballaggio, avvertenze e precauzioni da segnalare per l’utilizzo in sicurezza dei prodotti. Per la prevenzione dai rischi ai quali possono essere esposti uomo, ambiente e organismi non bersaglio.

In vigore dal 1° maggio 2018.

I requisiti oggetto del Regolamento sono raccolti nell’allegato arrivato a stesura definitiva dopo le osservazioni del Ministero della Salute in data 27 gennaio 2014, delle imprese di categoria 3 febbraio 2014, Consiglio tecnico-scientifico 23 giugno 2015, Consiglio di Stato 11 febbraio 2016 e dopo l’obbligo di notifica alla Commissione UE in conformità alla direttiva (UE) 2015/1535. Si tratta di un allegato che in futuro potrà essere modificato con decreto di natura non regolamentare del Ministero della Salute.

Il Regolamento ne riporta scadenze per l’adeguamento del commercio nel periodo transitorio e per la pubblicità.

Come si evince nella premessa dell’allegato, è stato elaborato per la protezione dell’utilizzatore non professionale o di chiunque possa entrare in contatto con fitosanitari e per la protezione dell’ambiente. Ciò in applicazione della direttiva 2009/128/CE che non prevede formazione per l’utilizzatore non professionale ma che al contempo indica: “Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l’uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l’uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi”.

I prodotti oggetto del decreto sono i PFn Pprodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, suddivisi in PFnPO prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali e PFnPE prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili. Si tratta di prodotti che interessano utenti non professionali che non necessitano di abilitazione da articolo 9 Decreto legislativo 150/2012 e autorizzati da regolamento (CE) 1107/2009.

L’allegato di riferimento indica:

  • A) Requisiti dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali.
    A.1) Classificazione di pericolo del prodotto (esenti da classificazione di pericolo ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 Clp).
    A.2) Classificazione di pericolo e proprietà tossicologiche delle sostanze attive e dei coformulanti presenti nel prodotto.
    A.3) Formulazione, confezionamento e taglia.
    A.4) Avvertenze e precauzioni d’uso.
    A.5) Intervallo di tempo tra l’applicazione del prodotto fitosanitario alla coltura e la raccolta del prodotto vegetale destinato all’alimentazione (intervallo di sicurezza).
  • B) Misure concernenti la stima dell’esposizione dell’uomo, dell’ambiente e degli organismi non bersaglio.

I prodotti devono avere in etichetta l’indicazione “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” seguita da PFnPE o PFnPO. Nella vendita devono essere indicati con apposita cartellonistica e ancora “ai fini del commercio e della vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, ad esclusione di quelli ricadenti nella categoria dei PFnPO, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, nonché le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 4 e 5, all’articolo 10, commi 1 e 3, e all’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150″.

La pubblicità che li interessa deve rispettare l’articolo 66 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l’autorizzazione all’immissione in commercio vigono le tariffe decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012.

Misure transitorie.

Gli articoli 6, 7 e 8 del decreto riportano scadenze per l’uso dei fitosanitari autorizzati prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto, per prodotti in corso di autorizzazione ai sensi regolamento (CE) n. 1107/2009 al fine del riesame da parte del Ministero della Salute su istanza dell’impresa; modifica dell’etichetta; tariffe per le autorizzazioni.

Info: GU n. 88 del 16 aprile 2018, Decreto 22 gennaio 2018 n.33