Contenitori distributori uso privato carburante liquido C, circolare VVF

DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. Indicazioni applicative.

Pubblicata dai Vigili del Fuoco la circolare del 29 agosto n.11468 con chiarimenti riguardanti l’applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 2018 e del Decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2017 Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Sei i principali punti trattati. Il primo riguarda l’articolo 4 comma 1 del DM 22 nov 2017 e l’esenzione dall’obbligo di adeguamento alla Regola tecnica per i soggetti esistenti. La nota ricorda che sono esentati i casi che:
“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia:
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151″.

Il secondo punto ricorda come il termine “contenitore-distributore” utilizzato nella regola tecnica sia lo stesso utilizzato in precedenza nel decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 1990 e sono esclusi quindi dall’applicazione del provvedimento impianti fissi e serbatoi fissi. Il terzo la decadenza per le nuove immissioni delle approvazioni rilasciata ai serbatoi in plastica senza requisito di reazione classe A1.

I punti quattro e cinque interessano il bacino di contenimento e i punti 4.1 e 4.10 dell’allegato al DM 22 nov 2017. Si legge: “Il bacino di contenimento non è considerato elemento strutturale del contenitore-distributore: pertanto l’eventuale modifica del solo bacino di un contenitore-distributore, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934. Alla luce di ciò, un eventuale adeguamento del bacino di contenimento può essere perseguito con diversi sistemi anche non strutturati con il contenitore-distributore stesso come ad esempio la posa del contenitore-distributore all’intento di una vasca di capacità geometrica idonea”. “Analogamente al bacino di contenimento, anche il box prefabbricato non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore.
Pertanto, l’eventuale realizzazione di un box prefabbricato che rispetta i requisiti del p.to 4.10 dell’allegato al Decreto, per un contenitore-distributore esistente, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo”.

Sesto punto sul DM 10 maggio 2018 e la data del 17 febbraio 2019. Fino a a tale data possono essere commercializzati contenitori distributori conformi alle specifiche precedenti ma con apparecchiature realizzate entro il 5 gennaio 2018. La norma interessa in particolare bacini pari al 50% della capacità geometrica.

Info: VVF Circolare prot. n. 11468 del 29 agosto 2018

Gli infortuni dei lavoratori del mare

Pubblicato da Inail – Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale un volume che analizza il settore marittimo. Rischi, criticità riguardanti la gestione della sicurezza sul lavoro, normativa. Incidenti cause e conseguenze sulla base delle rilevazioni delle Capitanerie di porto e del sistema Infor.Mo.

Il documento è strutturato in due parti, la prima sul contesto e sui profili di rischi del settore, la seconda che riporta dati e schede sugli infortuni sul lavoro. Su mansioni faticose, insicure e rischiose, con rischi che dipendono dal tipo di attività nave cicli, e da condizioni trasversali alle quali possono essere sottoposti sia i lavoratori che i passeggeri. Collisione, naufragio e incendio.

“La presenza di questi rischi nelle navi è l’elemento costitutivo stesso dei compiti del comandante, dei profili professionali marittimi, dell’organizzazione del lavoro a bordo, della costituzione degli equipaggi, della definizione di percorsi abilitanti di formazione e addestramento, oltre che dell’organizzazione di un sistema articolato di gestione delle emergenze e di un complesso sistema di controlli pubblici (da parte degli Stati di bandiera e da parte degli Stati dei porti scalati) esercitati sulle navi ai fini della sicurezza della navigazione”.

Rischio fatica,turni, guardie e lavoro notturno, lontananza da casa, fattori ambientali esterni, vita collettiva e difficoltà di socializzazione. Il documento riassume in una tabella tutti i fattori possibili, analizzandoli per tipologia e specifiche (ambienti, elementi, operazioni). Cause che incidono ovviamente anche sulla possibilità del verificarsi di malattie professionali, dove i rischi principali derivano da: vibrazioni e rumore; clima; orari; sole e raggi UV; movimentazione carichi e movimenti ripetitivi.

Questo l’indice:

  • “L’approccio prevenzionale agli infortuni marittimi;
  • Il contesto socio-economico ed il profilo del rischio nel settore marittimo-portuale;
  • L’analisi degli infortuni dei lavoratori marittimi;
  • Approfondimento dei fattori di rischio tramite Infor.Mo;
  • I dati;
  • Schede infortuni (d.d. 30/05/2000);
  • Focus per tipo di nave (Schede infortuni);
  • Sistema Infor.Mo: infortuni mortali e gravi”.

Info: Inail, Gli infortuni dei lavoratori del mare 

Società sportive, calcio professionistico, prestazioni occasionali, note Inps

Inps ha pubblicato il 14 e il 20 agosto due circolari con indicazioni per le società sportive (legge n. 91/1981) in merito all’utilizzo delle prestazioni occasionali per gli steward negli impianti sportivi. Come disciplinato dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 integrato dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La circolare n.95 del 14 agosto 2018 ricorda che i soggetti, gli utilizzatori, che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, sono le società che si occupano di organizzazione di competizioni sportive, partite ufficiali di calco professionistico, in impianti con capienza superiore ai 7.500 posti.

limiti economici per il prestatore sono 5.000 euro l’anno verso un solo utilizzatore o verso la totalità degli utilizzatori. “Le società sportive in oggetto sono escluse dall’applicazione del limite […] pari a € 5.000, relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward”. Superato il limite economico il rapporto di lavoro del prestatore diverrà a tempo pieno e indeterminato.

In merito alla procedura di riferimento, il messaggio n. 3193 del 24 agosto 2018 ha informato circa il rilascio previsto per il 6 settembre 2018 delle funzionalità dedicate nella procedura Prestazioni Occasionali. Lo stesso messaggio ne riporta in dettaglio le istruzioni operative necessarie: richiesta da inviare via Pec alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti; accesso a Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia e alle funzionalità Gestione Lista MasterGestione Luoghi di Lavoro e Gestione Eventi (Dettaglio EventoModifica EventoElimina Evento); Lista prestazioni. 

Prima dell’utilizzo della piattaforma l’utilizzatore dovrà aver integrato il portafoglio telematico per pagamenti e assicurazione sociale. “Il versamento deve avvenire mediante modello F24 Elementi identificativi (c.d. Elide), utilizzando la causale “CLOC”, oppure attraverso strumenti di pagamento elettronico esclusivamente dal Portale dei Pagamenti INPS – sezione Prestazioni Occasionali; successivamente è necessario inviare una PEC all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it per la richiesta di assegnazione degli importi alla gestione degli steward negli stadi”.

Gps su flotte aziendali, indicazioni del Garante

L’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, riporta tra i temi segnalati un provvedimento dello stesso Garante che ha interessato contemporaneamente un’azienda che stava utilizzando Gps sulle auto aziendali e la ditta produttrice del rilevatore di posizione.

Il provvedimento Localizzazione di veicoli aziendali è stato adottato dall’Autorità in seguito all’istanza di un dipendente dell’azienda in merito all’installazione dei dispositivi Gps avvenuta senza informativa e policy aziendale e sul protrarsi dell’attivazione dei dispositivi anche fuori servizio. Essendo i veicolo autorizzati all’utilizzo al di fuori dell’orario di lavoro,il Garante ha risposto a tale appello con le seguenti disposizioni.

Per quanto riguarda la società produttrice del sistema e fornitrice del servizio ha stabilito l’incorporazione del diritto alla privacy nelle funzionalità, per il principio di minimizzazione dei dati e di privacy by design; la rimodulazione di intervalli temporali, tempi di conservazione dati, memorizzazione mappe; la facoltà di disattivazione del Gps; l’adeguamento del sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda la ditta utente, ha vietato il trattamento dei dati fuori dell’orario di servizio. “visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei”.

Norme richiamate:

Info: Garante Privacy newsletter n.443 del 31 luglio 2018

Garante protezione dati personali, Relazione 2017

E’ stata presentata dal Garante per la protezione dei dati personali la Relazione sull’attività svolta nel 2017, il rapporto sul complesso delle attività condotte dall’Autorità in merito all’applicazione della normativa corrente in materia di protezione dei dati, compreso il Regolamento UE 2016/79.

Quattro le parti attraverso le quali si articola il rapporto: Stato di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personaliL’attività svolta dal Garante; L’ufficio del Garante;Dati statistici. All’interno delle aree citate vengono riportati i dati in merito a rapporti con Parlamento e Istituzioni, amministrazioni pubbliche, sanità e dati genetici, ricerca scientifica, dati giudiziari e Forze dell’Ordine, giornalismo, cyberbullismo, marketing, movimenti politici.

Internet e servizi di comunicazione elettronica, attività economiche, pubblico e privato, condominio, trasferimento dati all’estero, registro trattamenti, corsi, contenzioso giurisdizionale, attività ispettiva, relazioni comunitarie e internazionali, comunicazione e informazione.

Dalla scheda di apertura della relazione che sintetizza i dati statistici 2017 si legge che: 573 sono stati i provvedimenti collegiali adottati, 276 i ricorsi decisi, 116 le ordinanze di ingiunzione e 26 le verifiche preliminari.

19 i pareri resi al Governo, 38 i pareri di accesso civici, 5.819 riscontri a segnalazione e reclami. Le ispezioni sono state 275 e 589 le sanzioni, 3.179 le notificazioni e 41 le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria. 3.776.694 euro la somma riscossa.

16.193 le risposte fornite ai quesiti.

Info: Garante protezione dati personali, Relazione 2017

Decreto dignità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 13 luglio 2017 il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, in vigore dal 14 luglio e a breve presentato alle Camere per la conversione in legge.

In merito ai contratti di lavoro a tempo determinato il provvedimento riporta modifiche agli articoli 19, 21 e 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. All’articolo 19 viene sostituito il comma 1 “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”, con il seguente: “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:  a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;  b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

Passa da 36 a 24 mesi la durata di un contratto a tempo determinato tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore (fatte salve disposizioni da contratti collettivi e attività stagionali articolo 21 comma 2). “Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”. Rinnovo con atto scritto e proroga  che necessiterà di atto scritto eccedendo il termine complessivo i dodici mesi.

Rinnovo di contatto a tempo determinato, con consenso del lavoratore, solo con durata iniziale inferiore a 24 mesi, rinnovo massimo per quattro volte in 24 mesi, alla quinta proroga contratto a tempo indeterminato. Impugnazione entro 180 giorni. Disposizioni che si applicano per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dall’entrata in vigore del decreto. Non alla PA. Articolo 2 del decreto: per i contratti a tempo determinato applicazione della disciplina Capo III del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ad esclusione degli articoli 23 e 24, Numero complessivo di contratti a tempo determinato e Diritti di precedenza.

In merito all’indennità di licenziamento senza giusta causa l’articolo 3 modifica l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Aumentato a 6-36 mensilità il periodo di tempo utile per il calcolo dell’indennità. +0,5% sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro per contratti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ora all’1,4%.

Delocalizzazione. Imprese italiane ed estere che operano sul territorio italiano decadono dal beneficio degli aiuti di Stato per investimenti produttivi in caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti allo spazio economico Europeo avvenuta entro cinque anni dalla data di conclusione del beneficio. Con sanzioni previste da due a quattro vole l’importo del beneficio stesso. Decadono anche in caso di delocalizzazione e beneficio per investimenti mirati su un determinato sito: delocalizzaizone avvenuta entro cinque anni dall’investimento. Sanzioni e controlli stabiliti da ciascuna amministrazione responsabile. “L’importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali”.

“Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147“.

Ancora imprese beneficiarie di aiuti, italiane o estere operanti sul territorio nazionale. Decadenza dal beneficio in caso di aiuti con impatto occupazionale e riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10%; decadenza proporzionale al calo dell’occupazione e totale con taglio superiore al 50%. In caso di agevolazioni concesse o bandite o avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Iper ammortamento per beni destinati a strutture produttive sul territorio nazionale: in caso di cessione dei beni agevolati recupero delle quote attraverso aumento del reddito imponibile. Disposizioni in vigore su investimenti successivi all’operatività del decreto.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo non valido per beni immateriali e operazioni tra imprese dello stesso gruppo. “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi gia’ attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto”.

Semplificazione fiscale e redditometro, articolo 10, abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 16 settembre 2015 a partire dall’anno di imposta 2016, non sul 2015, non per atti notificati e non sono previsti rimborsi.

Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate. Dati terzo trimestre 2018 comunicabili entro il 28 febbraio 2019. Scadenza “entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre”. Abolito lo split payment per realtà i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenutaa titolo di acconto. Per fatture emesse dopo l’entrata in vigore del decreto.

Ludopatia. Vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi e scommesse e a partire dal 1° gennaio 2019 qualsiasi sponsorizzazione o sovrimpressione del marchio. Escluse le lotterie nazionali. Sanzioni irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: 5% del valore della pubblicità e non meno di 50mila euro. Norme non applicabili a contratti in essere e non per più di un anno dall’entrata in vigore del decreto.

“La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019”.

Info: GU n.161 del 13 luglio 2018 Decreto-legge 12 luglio 2018 n.87

Circolare vigilanza inadempienze contributive appalto illecito

Questa la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n.10 dell’11 luglio 2018 con la quale vengono fornite indicazioni per la vigilanza condivisa Ministero, Inps e Inail, sugli appalti non genuini e le relative inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori nell’esecuzione d’appalto. Calcolo della contribuzione e recuperi.

La circolare in apertura richiama il D.Lgs. n. 8/2016 e la depenalizzazione prevista dal provvedimento per l’appalto privo dei requisiti e per i reati previsti dall’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003. Secondo tale previsione la sanzione per appalti non genuini e inadempienze è amministrativa, ovvero 50 euro per ogni lavoratore e gionata di lavoro sia per l’appaltatore che per il committente/utilizzatore. Anche in caso di appalto creato per eludere i diritti dei lavoratori; escludendo la possibilità di sanzioni per lavoro nero in quanto esiste “una “tracciabilità” del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se facenti capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni (cfr. interpello ML n. 27/2014)”.

Per quanto riguarda i recuperi retributivi, dipendono dalla facoltà di cui dispone il lavoratore in merito alla costituzione del rapporto di lavoro verso l’utilizzatore, con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Considerare il lavoratore dipendente dell’effettivo utilizzatore non sarà quindi automatico e “in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 c.p.c. – al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 – il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore (ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato”.

Recuperi contributivi: non saranno dipendenti dalla scelta del lavoratore di agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro, il rapporto rilevante per l’ente è quello con il datore effettivo e quindi “gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo“. Il personale ispettivo procederà quindi sul committente/utiizzatore, “fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore”, che verrà chiamato ancora in causa nel caso in cui non vada a buon fine il recupero contributivo verso l’utilizzatore.

Info: Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n.10 11 luglio 2018

Monitoraggio sui luoghi di lavoro

Di seguito un estratto del discussion paper di Eu-Osha “TECNOLOGIA DI MONITORAGGIO: LA RICERCA DEL BENESSERE DEL XXI SECOLO?”

Qual è il tipo di tecnologia di monitoraggio che ti ha fatto sentire meglio? Questo effetto è durato a lungo? È stato forse un software che ti ha costretto a fare una pausa o un contapassi che ti ha informato della tua mancanza di movimento? Oppure è stato lo strumento di chat professionale che ti ha consentito di mantenerti in contatto con i tuoi colleghi? Si tratta di semplici gadget o qualcosa di più? Se sono qualcosa di più, possono aiutarci a perseguire il nostro benessere?

Questo articolo si propone di rispondere a tutte queste domande. Innanzitutto verrà fornita una spiegazione su tecnologie di monitoraggio, benessere e tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere. Successivamente, verrà discussa l’invasione del tradizionale monitoraggio elettronico delle prestazioni professionali (EPM) e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sul luogo di lavoro e si procederà a un confronto con la tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere. Sulla base di questa analisi, sono state individuate cinque sfide principali, che devono essere eliminate o vinte per consentire alla tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere di raggiungere il suo pieno sviluppo. […]

Monitoraggio elettronico precoce delle prestazioni al lavoro

Decenni fa, l’industria aveva già fatto ricorso a tecnologie di monitoraggio per controllare sia i lavoratori che le macchine, quando l’essere umano era considerato quasi alla stregua di un tipo specifico di macchina. Tale tipologia di monitoraggio è spesso denominata EPM. Queste tecnologie controllano le prestazioni e non il benessere. Sono stati segnalati numerosi vantaggi dell’EPM, tra cui:

  • aiuta a individuare le esigenze di formazione;
  • facilita l’impostazione degli obiettivi;
  • può portare a guadagni di produttività;
  • facilita il telelavoro e l’orario flessibile;
  • fornisce assistenza per la pianificazione delle risorse;
  • aumenta il valore degli investimenti in sistemi informatici;
  • può fornire riscontri immediati e oggettivi e
  • riduce il rischio di pregiudizio nelle valutazioni delle prestazioni.

Tuttavia, l’EPM è stato associato anche a una serie di svantaggi, tra cui:

  • può comportare una violazione della privacy:
  • aumenta lo stress e può avere esiti negativi per la salute a lungo termine;
  • può diminuire la soddisfazione e abbassare il morale;
  • può ridurre il contatto tra dipendenti e supervisore;
  • può ridurre il contatto tra dipendenti e collaboratori;
  • può portare a concentrarsi sulla quantità di lavoro sacrificando la qualità;
  • può trasformare il clima di lavoro in una «competizione elettronica» e
  • potrebbe sopraffare il supervisore con dati e aspettative di riscontri.

La maggior parte di questi vantaggi e svantaggi si applica anche alla tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere.

Come tecnologia di monitoraggio, l’adozione dell’EPM è potenzialmente vantaggiosa sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Tuttavia, sebbene l’EPM sia stato inizialmente usato per ottimizzare la produzione, gli obiettivi del suo impiego dovrebbero essere estesi al benessere generale di tutte le parti interessate. A lungo andare, ciò comporterà anche una massimizzazione della produzione.

L’invasione delle TIC sul lavoro

La tecnologia di monitoraggio è un tipo di TIC dedicata, con i suoi pro e i suoi contro. Nonostante le sue limitazioni, poche persone si interrogano sul suo potenziale. Tuttavia, la tecnologia di monitoraggio, come tutte le TIC, presenta anche dei limiti. Questa sezione affronta alcuni rischi derivanti dall’uso delle TIC, quali la tecnologia di monitoraggio, sul posto di lavoro.

Anche prima dell’avvento degli smartphone e dei tablet, l’adozione delle TIC sul lavoro aveva già causato problemi di salute. Nel corso dei decenni, da allora in poi, l’uso delle TIC sul lavoro è stato intensificato con l’uso di computer portatili, tablet, smartphone e anche dispositivi indossabili come orologi da polso (ad es. smart watch). I problemi iniziali di salute identificati sono stati principalmente fisici, tra cui:

  • problemi muscolo-scheletrici, che includono lesioni dovute a sollecitazioni ripetitive (repetitive strain injury, RSI);
  • problemi alla vista;
  • mal di testa;
  • obesità (ad es. a causa della mancanza di attività fisica);
  • disturbi dovuti a stress (ad es. burnout).

Più di recente, a causa dell’insorgere di problemi correlati al benessere fisico, sono stati individuati altrettanti problemi riguardanti il benessere soggettivo legati all’uso di TIC. Di conseguenza, l’elenco iniziale è stato ampliato e comprende attualmente cinque ulteriori problemi sanitari correlati alle TIC:

  • problemi metabolici, quali carenze di vitamine e diabete;
  • dipendenza (ad es. da giochi, social media e Internet);
  • problemi di sonno;
  • isolamento sociale e
  • una visione del mondo irrealistica (con conseguente depressione, ad esempio).

[…]

Sfide per il monitoraggio finalizzato al benessere sul lavoro

La tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere diventerà la migliore alleata dei lavoratori? Per vincere questa sfida, la tecnologia di monitoraggio si basa sull’esperienza clinica derivante dalla conduzione di esperimenti e dall’adozione di interventi e approcci graduabili. Infatti, è stato spesso affermato che tutti i problemi professionali connessi alle TIC sono stati risolti utilizzando la tecnologia di monitoraggio. Ad esempio, i problemi muscolo-scheletrici possono essere evitati utilizzando tecnologie persuasive, il problema dell’inattività fisica viene affrontato nello stesso modo e così anche mal di testa, diabete, disturbi del sonno e isolamento sociale. Quindi sembra essere un caso di «soluzione unica valida in tutti i casi». Tuttavia, molte soluzioni si rivelano fragili e le procedure di controllo su base casuale sono assenti o condotte su piccola scala. Inoltre, le soluzioni restano a livello di gadget anziché a livello di soluzioni cliniche mirate. Il problema risiede nella tendenza crescente a vedere solo ciò che mostra il computer. Forse è per questo che il monitoraggio finalizzato al benessere sul lavoro non è mai diventato una pratica standard. Le applicazioni che costringono a fare una pausa sono destinate al benessere del lavoratore, ma non monitorano nulla.

Interpretazione del significato

La velocità e la facilità di calcolo, le statistiche e persino l’apprendimento automatico hanno spinto i ricercatori a «mettere sotto torchio i dati» fino a farli «confessare», semplicemente calcolando tutti i possibili confronti a fini di analisi. Le ipotesi e perfino i quadri teorici vengono adattati e, inoltre, i test multipli inducono a trarre conclusioni errate. Di conseguenza, i risultati scientifici dovrebbero essere gestiti, più che mai, con la massima cura. La necessità di replica non è mai stata così grande, in quanto non possiamo sfruttare la natura come le mucche al pascolo (Medawar, 1969). Sfortunatamente, nella ricerca di nuove opportunità scientifiche e commerciali, anche molte delle tecnologie di monitoraggio sembrano derivare da questa prassi.

La tecnologia di monitoraggio richiede che i processi siano resi espliciti, perché diversamente non è possibile programmarli ed eseguirli, come pacchetto software o applicazione collegati ad alcuni sensori. Nel tentativo di attuare quadri teorici relativi al benessere, si scopre una carenza di modelli specifici adeguati e la programmazione diventa difficile. Se si tiene in considerazione questo aspetto, la tecnologia di monitoraggio può anche essere un metodo, tra gli altri, per convalidare le teorie relative al benessere. Inoltre, una volta definiti correttamente i quadri teorici, il monitoraggio consente di sperimentarli nel mondo reale, ben lontano dagli ambienti di laboratorio controllati. Ci si trova quindi di fronte all’incredibile variabilità della vita. Spesso, nelle scienze umane ci si riferisce a tale variabilità calcolando delle medie, per mezzo di una statistica avanzata. Tuttavia, come è possibile garantirne il funzionamento per ogni singolo individuo? In questo caso, anche lievi differenze possono essere importanti. Se applicate correttamente, le TIC possono fornire alcune soluzioni, grazie alle branche dedicate all’apprendimento automatico e al riconoscimento dei modelli.

Sicurezza

In linea di principio, possiamo supporre che i dati della tecnologia di monitoraggio possano essere conservati per sempre, se necessario. La nuvola informatica potrebbe essere una possibilità adatta allo scopo o i dati dovranno essere memorizzati localmente, in casa, in forma indossabile o nell’organismo di una persona? In un modo o nell’altro, la trasmissione senza fili sembra praticamente inevitabile. Purtroppo, ciò introduce, per definizione, un rischio relativo alla sicurezza.

Sono stati sviluppati alcuni algoritmi che deteriorano i dati nel tempo, basandosi sulla supposizione che i dati meno recenti, a cui non sia stato effettuato l’accesso per molto tempo e solo scarsamente correlati ai dati e ai processi attuali, non siano più importanti. Tuttavia, come possono tali algoritmi effettuare le scelte corrette, quando ciò risulta difficile (ancora una volta) anche per le persone? Non dovremmo piuttosto cercare di capire la storia, dato che gli eventi e i processi sembrano ripetersi nel tempo e per generazioni?

Una combinazione di misure di sicurezza potrebbe ridurre il rischio per la sicurezza in maniera significativa. Ad esempio, potrebbero essere utilizzati a questo scopo nuovi tipi di biometria; in particolare, i biosegnali, una volta registrati, possono servire a un duplice scopo. Tuttavia, anche per quanto riguarda la sicurezza, resta ancora molto lavoro da fare.

Il «grande fratello»: un fattore di stress

Le tecnologie di monitoraggio richiedono la conservazione, il trattamento, l’analisi dei dati e così via. È molto probabile che quando i dati riguardano il benessere delle persone siano molto personali e non siano destinati a essere condivisi con tutti. Ciò rappresenta un problema specifico quando vengono associate più tecnologie di monitoraggio, come GPS, biosegnali e audio, poiché insieme possono rivelare molto di più riguardo alle persone che separatamente.

I dirigenti possono utilizzare diversi tipi di tecnologia di monitoraggio: Tra i più comunemente usati vi sono il monitoraggio del computer, che può misurare la velocità e la precisione nella digitazione dei dipendenti; la videosorveglianza, che rileva i furti compiuti dai dipendenti, i giochi disordinati o violenti e la sicurezza; lo spionaggio, che utilizza tecniche investigative, quando vi è un’attività sospetta all’interno del luogo di lavoro; la sorveglianza e le intercettazioni telefoniche, che rilevano le chiamate telefoniche effettuate e ricevute dei dipendenti e la relativa frequenza e il sistema di badge attivo, che registra la posizione dei dipendenti all’interno del luogo di lavoro (Mishra and Crampton, 1998). Per il momento, è possibile estenderli rilevando tutti i segnali trasmessi per mezzo di dispositivi TIC, come smartphone, tablet e computer portatili. Ciò vale non soltanto per la digitazione sulla tastiera, ma è possibile acquisire anche testi completi. La sorveglianza audio è un’estensione ovvia, così come il rilevamento della posizione (per mezzo, ad esempio, del GPS) e i biosegnali.

Analogamente all’EPM, il lavoratore può percepire la tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere come una violazione della privacy, che viene generalmente vissuta come fattore di stress. Questa percezione è giustificata, pertanto, quando viene attuata la tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere, i lavoratori dovrebbero avere il controllo totale dei loro dati personali. Di conseguenza, possono scegliere i dati da condividere. Questa sensazione di controllo può ridurre o addirittura eliminare la sensazione di violazione della privacy. Ma quante persone sono in grado di comprendere, anche solo minimamente, per quali scopi vengono usati i loro dati, che cosa comunicano al loro riguardo e se possono essere distribuiti ulteriormente?

Il datore di lavoro può cercare di persuadere il lavoratore a fornire ulteriori informazioni. Tuttavia, le informazioni devono essere inserite in un contesto (ad esempio le circostanze personali del lavoratore) perché sia possibile attribuire loro un significato adeguato. Molto probabilmente ciò richiederà almeno un intervento umano, dato che il contesto è molto difficile da cogliere e interpretare. In ogni caso, il datore di lavoro deve ricevere una formazione relativa al processo di interpretazione del significato, tramite i dati forniti dalla tecnologia di monitoraggio, in quanto sarà ritenuto responsabile delle misure adottate in base alle informazioni.

Tecnologia di monitoraggio incorporata e indossabile

È possibile monitorare non soltanto il benessere soggettivo, ma anche quello fisico. Tuttavia, in molte occasioni, sarà difficile scinderli. Ad esempio, quando viene utilizzato un biosensore per l’attività elettrodermica, viene monitorata la secrezione di sudore. Tuttavia, una persona sta sudando perché ha la febbre, è stressata o ha appena salito le scale? In ambienti di laboratorio controllati, è possibile stabilirlo; nel mondo reale incontrollato, con le sue infinite variazioni, ciò risulta molto difficile, se non impossibile. Tuttavia, la tecnologia di monitoraggio può offrire una certa sicurezza e può essere usata (e lo è già) per ridurre i costi.

  • Nelle macellerie si verificano tuttora incidenti, nonostante l’uso di coltelli professionali. I lavoratori semplicemente dimenticano di avere tra le mani un coltello, ad esempio quando vanno al bagno o iniziano una conversazione. Un semplice rilevamento basato sulla localizzazione potrebbe essere utilizzato per monitorare la posizione dei coltelli e potrebbe emettere un segnale quando un coltello viene portato fuori dall’area limitata.
  • I lavoratori nel settore della conoscenza potrebbero trarre beneficio da un mouse comprimibile che rilevi il loro stato di stress. Un mouse di questo tipo può utilizzare sensori di pressione e biosensori per determinare il livello di stress. Grazie alla triangolazione dei segnali, è possibile ottenere un indicatore di stress piuttosto affidabile. Possono essere forniti riscontri al lavoratore, al datore di lavoro, ai colleghi o a tutte queste persone insieme.
  • Nell’ambito dell’assistenza agli anziani, vengono utilizzati diversi sensori per determinarne la sicurezza. Tali sensori comprendono telecamere e microfoni e si sostituiscono agli occhi e alle orecchie dell’operatore sanitario. In questo modo, un operatore sanitario può controllare più anziani contemporaneamente. La politica generale è che l’anziano abbia il controllo di quando la tecnologia di monitoraggio è attiva e quando non lo è. Tuttavia, ciò richiede che la persona sia in grado di prendere una decisione di questo tipo.
  • Un esempio di tecnologia di monitoraggio invasiva utilizzata nella pratica quotidiana per mantenere la funzionalità delle persone è il defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD). L’ICD è un piccolo dispositivo posto nel torace o nell’addome che può correggere automaticamente le aritmie (ovvero i battiti cardiaci irregolari), tramite uno shock elettrico per ripristinare il battito cardiaco normale. Gli ICD moderni funzionano anche come pacemaker e defibrillatori, anche se gli ICD sono molto più complessi.
  • Il personale preposto all’applicazione della legge (ad esempio i funzionari di polizia) può indossare videocamere, compresi microfoni, che ne registrano la condotta durante il servizio. Se si rende necessaria una valutazione, le registrazioni della videocamera possono essere consultate sia dal funzionario che dal datore di lavoro, consentendo il controllo e i riscontri in relazione alla sua condotta. Attualmente, ciò può essere effettuato solo offline, in un secondo momento. Tuttavia, nel futuro prossimo sarà possibile, almeno tecnicamente, eseguire tale operazione online in tempo reale.

Questa serie di esempi è la dimostrazione per eccellenza dell’uso e dell’ampia applicazione della tecnologia di monitoraggio incorporata e indossabile. Naturalmente si poterebbero fornire molti altri esempi. La cosa più importante è che viene chiaramente definito il valore aggiunto della tecnologia di monitoraggio, comprese le condizioni di lavoro e l’accesso ai dati, nonché molti altri aspetti, come illustrato in precedenza.

Tecnologia (di monitoraggio) persuasiva

Anche qualora sia stata data una risposta a tutte le sfide appena citate, la tecnologia di monitoraggio può ancora mostrare delle carenze, poiché nessuno di questi aspetti garantisce un cambiamento a lungo termine nel comportamento, necessario quando si vuole raggiungere un livello di benessere (più) elevato. Tuttavia, tramite una soluzione che utilizza la tecnologia di monitoraggio come parte della sua equazione (la tecnologia persuasiva), è probabile che questo obiettivo possa essere raggiunto. La tecnologia persuasiva mira a indurre gli utenti a cambiare volontariamente i loro atteggiamenti o comportamenti attraverso la persuasione e l’influenza sociale. Associata alla tecnologia di monitoraggio, la tecnologia persuasiva usa un algoritmo in grado di condizionare e alcuni attuatori per fornire riscontri attivi all’utente. Tali riscontri possono consistere in un cambiamento della luce ambientale, una musica diversa, un messaggio di incoraggiamento o un confronto anonimo con un riferimento (ad esempio i colleghi).

Dall’inizio del lavoro pioneristico di Fogg nel 2002, la tecnologia persuasiva ha conquistato un posto al confine tra scienze sociali e ingegneria. Tuttavia, la posta in gioco è alta. Le strategie persuasive sono difficili da inventare e applicare ma, una volta realizzate, sono molto efficaci. L’unica spiegazione è che la tecnologia persuasiva non applica la coercizione, di conseguenza il lavoratore è motivato a modificare i propri atteggiamenti e comportamenti. In particolare, quando i cambiamenti devono essere mantenuti a lungo termine, è fondamentale una forte motivazione intrinseca. In alternativa, i processi automatizzati possono essere modificati, possibilmente senza la completa consapevolezza del lavoratore, e successivamente consolidati, sostituendo i vecchi processi.

La tecnologia persuasiva si è già dimostrata efficace nel cambiamento dei comportamenti salutari, quindi perché non nell’ambiente di lavoro, in particolare se rivolta al benessere soggettivo dei lavoratori? Detto questo, sebbene vengano rivendicati molti successi, la tecnologia persuasiva soffre di diversi limiti, tra cui (Orji e Moffatt, in corso di stampa):

mancanza di standard di valutazione obiettivi;

  • fragile integrazione delle teorie e della pratica comportamentali nella sua progettazione;
  • uso di più strategie all’interno di un unico progetto, con relazioni non identificate tra strategie e successi e fallimenti;
  • scarse valutazioni longitudinali dell’efficacia della tecnologia persuasiva e
  • assenza di un pubblico di destinatari rappresentativi nella sua progettazione.

Nel complesso, la tecnologia persuasiva non è ancora un ramo maturo della scienza. Di conseguenza, non si può prevedere che venga applicata in pratica nel futuro imminente. Nonostante ciò, è un ramo promettente della scienza interdisciplinare, molto importante per la tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere sul luogo di lavoro.

A che punto siamo?

La serie di sfide descritte non è un elenco esaustivo; tuttavia, cinque sono le sfide più importanti. Queste sfide devono essere vinte affinché la tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere nei contesti professionali in genere raggiunga il suo pieno sviluppo. Tuttavia, per occupazioni specifiche, in contesti specifici, l’attuale tecnologia di monitoraggio innovativa può già fare una differenza significativa per il benessere dei lavoratori, come indicato negli esempi descritti.

Alcune delle sfide citate potrebbero scomparire, in quanto la società e l’uso delle TIC subiranno cambiamenti e, di conseguenza, anche le opinioni dei lavoratori su questioni quali la sicurezza e la vita privata. Inoltre, gli sviluppi nella tecnologia di monitoraggio incorporata e indossabile imprimeranno indubbiamente un’accelerazione e la tecnologia diventerà più accessibile dal momento che sta diventando rapidamente meno costosa. Questa evoluzione lascia aperte le due sfide principali e correlate dell’interpretazione del significato e della tecnologia persuasiva. La sfida centrale è l’interpretazione di ciò che viene monitorato e, successivamente, la scelta delle azioni adeguate da intraprendere. Si tratta di una sfida nell’ambito delle scienze sociali (ad esempio psicologia e scienze della comunicazione) più che di una sfida tecnica e riguarda il grado di comprensione raggiunto in merito ai lavoratori, alla loro occupazione, al loro ambiente di lavoro e, semplicemente, alla loro vita nel complesso.

Conclusione

Il nostro benessere e il relativo monitoraggio rappresentano un campo della scienza e della pratica di grande attualità e complessità. Indubbiamente, la tecnologia di monitoraggio farà parte del nostro futuro; in particolare, i biosensori diventeranno rapidamente più diffusi e importanti. Tuttavia, per ora, sembra opportuno riconsiderarne le basi. La tecnologia di monitoraggio non soltanto possiede il potenziale per accrescere il nostro benessere, ma può aiutarci anche a capirlo. Pertanto, le sue implicazioni sono ancora più vaste di quanto già preannunciato. Inoltre, la tecnologia di monitoraggio non si limita a contribuire al nostro benessere, ma può fare molto di più, aumentando anche la nostra sicurezza.

La tecnologia di monitoraggio è iniziata con l’EPM, che si è concentrato sull’aumento dell’efficacia e dell’efficienza della produzione. L’EPM ha già mostrato i suoi vantaggi e svantaggi, così come le TIC nel luogo di lavoro in generale. Recentemente, l’elenco degli svantaggi delle TIC è raddoppiato, evidenziando il ridimensionamento della tecnologia. La tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere sul lavoro si trova ad affrontare sfide proprie. Da un lato, è possibile che alcune svaniscano (ad esempio, nell’ambito della vita privata e della sicurezza) o che vengano superate (i problemi posti dalla tecnologia incorporata e indossabile). Dall’altro, è possibile prevedere che le sfide poste dall’interpretazione del significato e dall’inclusione della tecnologia di monitoraggio nella tecnologia persuasiva rimarranno per lungo tempo sfide importanti. Tuttavia, come illustrato, per occupazioni specifiche e in contesti specifici, la tecnologia di monitoraggio è già in grado di aumentare il benessere dei lavoratori.

In sintesi, come accade per tutta la tecnologia che interagisce con le persone, la tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere deve innanzitutto porre al centro l’essere umano. Esistono attuazioni specifiche per i contesti occupazionali che rispettano la vita privata, la sicurezza e lo stress dei lavoratori legato al monitoraggio e si può prevedere che se ne aggiungeranno altre. La tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere in generale rimarrà una grande sfida per diverso tempo e saranno le scienze sociali, anziché la scienza e la tecnologia, a dover fornire le soluzioni significative. Tenendo conto di tutti questi aspetti, la tecnologia di monitoraggio finalizzata al benessere ha già cambiato le regole del gioco negli ambienti di lavoro e farà sempre più la differenza in futuro.

Premio buone prassi sicurezza sul lavoro, Eu-Osha 2018-2019

Indetta da Eu-Osha la nuova edizione del premio europeo per buone pratiche sulla sicurezza sul lavoro questa volta centrate sull’appena lanciato tema biennale Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose.

Si tratta della quattordicesima edizione del contest. Come negli anni passati le candidature provenienti da ogni Paese verranno sottoposte a valutazione tripartita nel Focal point nazionale e i vincitori confluiranno nella valutazione europea e assoluta. Il premio in linea con il tema della nuova campagna biennale intende individuare esempi di:

  • gestione attiva dei rischi da sostanze pericolose;
  • approcci olistici nella gestione della sicurezza;
  • miglioramenti nell’uso delle sostanze.

Quindi:

  • priorità alle misure collettive;
  • sostenibilità;
  • trasferibilità.

Non verranno presi in considerazione progetti commerciali, le buone prassi presentate dovrebbero voler oltrepassare, rinforzare, quanto già previsto dalle normative nazionali sulla sicurezza sul lavoro.

Possono inviare candidatura:

  • “imprese individuali o organizzazioni di tutte le dimensioni;
  • enti e organismi che offrono formazione o istruzione;
  • organizzazioni dei datori di lavoro, associazioni di categoria, sindacati e organizzazioni non governative;
  • servizi regionali o locali per la prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, servizi di assicurazione e altre organizzazioni intermediarie;
  • partner ufficiali della campagna”.

Scadenza invio in Italia è il 19 gennaio 2019.

Eu-Osha, aggiornata area sito sulle sostanze pericolose

Eu-Osha informa circa l’aggiornamento della sezione del proprio sito dedicata alle sostanze pericolose negli ambienti di lavoro, rischi, prevenzione e buone prassi, normativa europea di riferimento.

Sostanze pericolose, ovvero “qualsiasi liquido, gas o solido che mette a repentaglio la salute o la sicurezza dei lavoratori”.

L’area del sito è suddivisa in sei categorie sui temi:

  • rischi per la salute;
  • agenti biologici;
  • rischi emergenti;
  • misure preventive e gestione;
  • sostanze cancerogene;
  • garanzie giuridiche, normativa.

A queste si affiancano, tool, le sezioni dedicate a Reach e Clp e la Roadmap on carcinogenes.

Nel 2015 ha affermato di essere esposto a sostanze chimiche il 17% dei lavoratori, stessa percentuale del 2000; il 15% ha dichiarato di respirare sul lavoro fumi polvere e pulviscolo.

L’aggiornamento dell’area Eu-Osha dedicata alle sostanze pericolose è in linea con il tema della nuova campagna biennale Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose 2018-19 che verrà lanciata ufficialmente il 24 aprile.

Info:
Eu-Osha aggiornata area tematica sostanze pericolose
Eu-Osha sostanze pericolose