Categoria SICUREZZA SUL LAVORO

Governo approva proroga stato di emergenza al 31 marzo 2022

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 2021 ha approvato il Decreto legge sulla Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Lo stato di emergenza viene prorogato al 31 marzo 2022 e di conseguenza vengono prorogati i poteri speciali del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Il decreto comporta l’estensione al 31 marzo 2022 anche del periodo di utilizzo del green pass e green pass rafforzato, tamponi rapidi a prezzi calmierati.

Green pass rafforzato fino al 31 marzo 2022 anche in zona bianca per le attività oggetto di restrizioni in zona gialla.

Fonte: Governo

PEE rifiuti, linee guida Dpcm 27 agosto 2021, circolare VVF

Pubblicata dai Vigili del Fuoco la circolare n.4293 del 15 novembre 2021 indirizzata alle Prefetture con indicazioni sull’art. 26 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 in merito alle linee guida piano emergenza esterna e informazione impianti stoccaggio e trattamento rifiuti – PEE.

La circolare riguarda in particolare quanto previsto dal Dpc 27 agosto 2021 GU 7 ottobre 2021, linee guida, e ricorda che queste interessano:

impianti stoccaggio rifiuti articolo 183 comma 1 lett.aa del D.Lgs 152/2006;

impianti trattamento rifiuti comma 1 lett. s;

centri raccolta comunali e intercomunali ;

non gli impianti nel campo di applicazione del D.lgs 105/2015.

La circolare riassume gli obiettivi del PEE (controllo degli incidenti; misure di protezione; informazione della popolazione servizi emergenza) e ricorda cosa comporta a livello operativo:

i gestori trasmettono al prefetto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm informazioni per elaborazione e aggiornamento del PEE;

il Prefetto predispone e aggiorna il piano entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, piano che va aggiornato periodicamente e non superando i tre anni;

in caso di IR pari a zero il Prefetto non dovrà predisporre il PEE.

“Il Dipartimento ha ideato un applicativo informatico per permettere ai gestori l’inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE. Riguardo a tale procedura, disponibile al link https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login, sarà avviato, a breve uno specifico programma illustrativo”.

Fonte: Vigili del Fuoco

Definiti i criteri di gestione dell’emergenza – sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021 il decreto n. 2 del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante i criteri per la gestione in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il decreto sottolinea la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da adottare in caso di incendio, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento delle procedure standardizzate.

Addetti alla sicurezza

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio secondo i criteri del piano di emergenza dove sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze.

E’ necessario adottare le misure finalizzate alla formazione sui rischi di incendio secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.

Formazione degli addetti e dei docenti

Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e conseguono l’attestato di idoneità tecnica. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti, dal datore di lavoro o dai lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

– documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico;

– avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– essere iscritti negli elenchi del Ministero e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;

– rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Fonte: Ipsoa

“Yoon” vince il premio cinematografico “Ambienti di lavoro sani e sicuri”

Yoon è il film vincitore del premio cinematografico Ambienti di lavoro sani e sicuri 2021 che è stato assegnato nel corso dell’ultima edizione del festival Doc Lisboa che si è tenuto al Lisbona dal 21 al 31 ottobre 2021. Lo si legge nella nota Eu-Osha del 12 novembre.

Yoon è un documentario dei registi portoghesi Pedro Figueiredo Neto e Ricardo Falcão, un’opera sul tragitto compiuto Mbaye, lavoratore migrante, che trasporta merci in automobile da Lisbona e Dakar, Senegal.

“Un momento di meditazione e riflessione sulle difficili vite di milioni di lavoratori migranti”.

Restando sul tema delle categorie maggiormente esposte ai rischi lavorativi e dei Dms, oggetto della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2020-2022, Eu-Osha ha appena rilasciato una guida in inglese sulla prevenzione dei rischi professionali riguardanti donne, migranti e LGBTI, e i risultati di un’indagine sui rischi e sulle possibili misure preventive che possono interessare i giovani e i bambini.

Fonte: Eu-Osha

Impianti stoccaggio e trattamento rifiuti – linee guida PEE

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.240 del 7 ottobre 2021 con Dpcm del 27 agosto 2021 le Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In attuazione delli all’art. 26-bis, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il documento riporta procedure di intervento per la gestione dell’emergenza negli eventi incidentali come incendi, sostanze inquinanti che interessano:

impianti stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006;

impianti trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006;

centri di raccolta comunali e intercomunali.

Non riguardano gli impianti a rischio incidente rilevante con sostanze pericolose, d. lgs. 105/2015.

Il documento è pubblicato come supporto operativo per Prefetture e soggetti competenti individuati dal Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n.113, è diviso in tre parti:

metodo ad indici per distanza di attenzione per la Pianificazione di emergenza esterna PEE;

metodologia speditiva per la pianificazione provinciale;

schede e dati utili per il PEE.

“I titolari delle attività individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26-bis, del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Morti sul lavoro, cordoglio presidente del Consiglio Draghi, pene severe

Il 29 settembre il Presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura della conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Chigi con il ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco a conclusione del Consiglio dei Ministri n.38, ha espresso il cordoglio del Governo per le morti sul lavoro che stanno funestando il Paese. Ha manifestato inoltre vicinanza ai familiari delle vittime sul lavoro, evidenziando come il fenomeno stia assumendo i contorni di una strage.

Il presidente del Consiglio ha quindi informato sull’esito dell’incontro avuto con i segretari di Cgil, Cisl, Uil il 27 settembre al quale hanno preso parte i ministro del Lavoro Orlando, Pubblica Amministrazione Brunetta e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Garofoli.

Incontro definito costruttivo, dal quale è emersa l’esigenza comune di assumere provvedimenti immediati entro la prossima settimana e intavolare un piano strutturale a medio termine.

Pene più severe in caso di violazione della normativa, collaborazione in azienda per individuare carenze in merito alla sicurezza sul lavoro, comitati lavoratori – impresa per monitoraggio senza allargamento della responsabilità dei lavoratori. Sono alcune delle tematiche condivise.

Alcuni degli interventi immediati che potrebbero essere avviati sono raccolti nella nota pubblica dallo stesso Governo il 27 settembre:

“sulla revisione e il potenziamento del sistema della formazione dei dipendenti e degli imprenditori;

la revisione e il potenziamento delle norme sanzionatorie da applicare a seguito delle ispezioni;

la razionalizzazione dell’assetto delle competenze in materia di ispezione;

la costituzione di una banca dati unica delle sanzioni applicate”.

Fonte: governo.it

Attrezzature sistemi antincendio, criteri controllo manutenzione impianti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.230 del 25 settembre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto sarà in vigore tra un anno, il 25 settembre 2022 e da quel momento abrogherà l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

(La circolare n.14804 del 6 ottobre 2021 dei Vigili del Fuoco con primi chiarimenti).

Per quanto riguarda i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi dispone che vengano eseguiti e registrati nel rispetto delle norme tecniche, delle istruzioni del fabbricante e nel rispetto dell’allegato I dello stesso decreto.

La norma tecnica volontaria ISO, IEC, EN, CEI, UNI conferisce presunzione di conformità; gli interventi possono essere attuati anche tramite i modelli di gestione da articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 e l’allegato II riportano i criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori, la cui qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

I tecnici devono seguire un percorso formativo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti, prova scritta, prova orale e prova con simulazione. “Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento”.

Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che psosono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.

Fonte: Ministero Interno

Indicazioni operative Inl : esame conduzione generatori vapore

Nota n.3741 del 3 giugno 2021,pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro il 23 luglio la nota Esame di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Indicazioni operative.

La nota riporta chiarimenti sulle tempistiche degli esami di abilitazione 2021 a seconda che questi vengano effettuati prima o dopo il 30 settembre 2021. Ovvero dopo l’entrata in vigore del Dm 94/2020 o con il D.M. del 1° marzo 1974 attualmente applicabile.

La nota riporta indicazioni suddivise in tre circostanze, derivanti dalle sessioni d’esame indette dagli Uffici. Sono:

“Uffici in relazione ai quali il periodo della sessione di esami previsto per l’ultimo trimestre 2021 dall’ALLEGATO I al citato D.M. 94/2020 differisce rispetto a quello già indicato nei dall’Allegato 1 del D.M. del 01/03/1974 (primi tre trimestri dell’anno);

Uffici per i quali, invece, il periodo della sessione di esami fissato nell’ultimo trimestre del corrente anno dal citato ALLEGATO I al D.M. 94/2020 corrisponde a quello già previsto dall’Allegato 1 al D.M. del 01/03/1974;

Uffici per i quali l’ALLEGATO I al D.M. 94/2020 stabilisce la sessione d’esame nel bimestre settembre – ottobre 2021“.

Riassume quindi le tempistiche, la normativa e la modalità di attivazione dei bandi in una tabella riepilogativa e ricorda infine che le ITL con doppia sede potranno indire sessioni in sedi differenti in caso di esigenze derivanti da numero e provenienza candidati, composizione commissione, logistica.

FONTE: Inl

Ministero Salute: No marcatura CE dispositivo medico per i purificatori d’aria

Il Ministero chiarisce che gli strumenti in questione, utilizzati per sanificazione, igienizzazione, purificazione dell’aria degli ambienti, non rientrano nella definizione di dispositivo medico, non sono dispositivi medici e quindi non possono avere marcatura CE.

Il Ministero chiede alle aziende fabbricanti di conseguenza di non qualificare i purificatori con marcatura CE e di rimuoverli inoltre dalla Banca dati dei dispositivi medici. L’immissione dei prodotti in commercio potrà avvenire secondo l’abituale Codice del consumo (D.L.gs. 206/2005).

Questi i riferimenti nella normativa europea che suffragano tale conclusione:

FONTE: Ministero Salute

Salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 : quadro strategico UE

Cambiamento, prevenzione e preparazione. È stato adottato il 28 giugno dalla Commissione Europea il Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, ovvero il programma che definisce cardini e obiettivi della prossima strategia europea sulla Ssl.

Tre le sfide primarie: COVID-19 e rischio pandemie, digitalizzazione e la transizione verde, da affrontare seguendo tre direttrici.

Cambiamento, ovvero aggiornamento delle direttive sui luoghi di lavoro, sul lavoro con videoterminali, sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto e al piombo, sulla salute mentale.

Prevenzione, impegno nell’obbiettivo vision zero, aggiornamento normative sostanze chimiche e pericolose.

Preparazione alle possibili minacce pandemiche, sviluppo di procedure di emergenza in collaborazione con le autorità sanitarie.

Così il Commissario Lavoro e Politiche sociali, Nicolas Schmit: “Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali conferisce ai lavoratori il diritto a un elevato livello di protezione della loro salute e sicurezza sul lavoro. Mentre ci rialziamo meglio dalla crisi, questo principio dovrebbe essere al centro della nostra azione. Dobbiamo impegnarci per un approccio di “visione zero” quando si tratta di decessi legati al lavoro nell’UE. Essere sani sul lavoro non riguarda solo il nostro stato fisico, ma riguarda anche la nostra salute mentale e il nostro benessere”.

Nonostante un calo del 70% degli infortuni in Europa dal 1994 al 2018, dai dati UE 2018 sono emersi 3,1 milioni di incidenti sul lavoro e 3.300 morti, circa 200mila persone muoiono ogni anno per patologie lavoro correlate.

Il Quadro 2021-2027 è stato segnalato da Eu-Osha che continuerà ad affiancare la Commissione nella diffusione di prassi, informazioni e dati per la prevenzione e la cultura della sicurezza sul lavoro.

FONTE: Eu-Osha