Categoria SICUREZZA SUL LAVORO

Manodopera in edilizia, decreto congruità

Con una nota del 25 giugno 2021 il Ministero del Lavoro informa sulla sottoscrizione di un decreto che definisce un nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia, nel pubblico e nel privato.

Il decreto riguarda la congruità mostrata da imprese affidatarie in appalto e subappalto e lavoratori autonomi, per quanto concerne il pubblico in ogni attività edile e affine direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori in applicazione della contrattazione collettiva; nel privato per lavori sopra i 70mila euro.

La congruità sarà in riferimento alle informazioni che l’impresa principale invierà alla Cassa Edile/Edilcassa. Verrà rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta al committente o impresa affidataria nel pubblico. All’ultimo stato di avanzamento lavori nel pubblico e prima del saldo nel privato. In caso di esito negativo regolarizzazione entro 15 giorni. Scostamento tollerato del 5%.

L’esito inciderà sul rilascio del Durc online. “Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto, le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.”

Il sistema riguarderà i lavori con denuncia di inizio 1° novembre 2021.

Verrà definito entro dodici mesi il sistema di interscambio di informazioni che coinvolgerà Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inps, Inail e Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE).

FONTE: Ministero Lavoro

Violenza e le molestie sul lavoro, in vigore la Convenzione Ilo 190

Il 25 giugno 2021 è entrata in vigore la Convenzione del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro (n. 190), convenzione adottata dall’Ilo il 21 giugno 2019 e attualmente totalmente ratificata da sei Paesi. Argentina, Ecuador, Fiji, Namibia, Somalia e Uruguay.

Per quanto riguarda l’Italia dovrebbe essere in corso il procedimento di completamento della ratifica, essendo stata approvata dal Parlamento lo scorso gennaio: Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 – Legge 15 gennaio 2021.

Questo il testo completo della convenzione C190 anticipato e completato dalla Raccomandazione n. 206.

Articolo 2 comma 1 Ambito di applicazione: “La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi le lavoratrici e i lavoratori come definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro.

Comma 2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia privato che pubblico, all’economia formale e informale, e alle aree urbane o rurali”.

In occasione del 25 giugno Ilo lancerà una campagna di comunicazione globale ed è attualmente in corso dal 21 al 25 giugno la settimana d’azione per la promozione della ratifica.

Csì Guy Reader direttore generale Ilo: “la Convenzione 190 invita tutti gli Stati membri dell’OIL a contrastare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro in tutte le loro forme. Esorto i paesi a ratificare la Convenzione e a contribuire a costruire, insieme ai datori di lavoro e ai lavoratori e alle loro organizzazioni, una vita lavorativa dignitosa, sicura e sana per tutti”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Nuove linee guida sicurezza attività educative informali e ricreative  

Con ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministero della Salute e del Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia è stato pubblicato l’aggiornamento del 21 maggio 2021 del documento di riferimento per centri estivi e attività non formative.

Le linee guida sono adottate ai sensi dell’articolo 12 del Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, sono state validate dal Comitato tecnico scientifico il 18 maggio 2021 e sostituiscono integralmente le precedenti in allegato 8 del Dpcm 2 marzo 2021 derivanti dall’allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020.

L’ordinanza 21 maggio 2021 è stata pubblicata dal Ministero delle Pari opportunità ed è prossima alla Gazzetta Ufficiale.

I soggetti interessati sono:

  • centri estivi;
  • servizi socioeducativi;
  • centri educativi e ricreativi minori;
  • attività di comunità;
  • attività residenziali;
  • gioco libero e ludotech;
  • scuole di danza musica lingua,non formazione professionale;
  • attività nei musei;
  • attività per genitori e tutori per bambini fino a 6 anni;
  • nidi micronidi e sezioni primavera;
  • nidi familiari tagesmutter;
  • attività all’aperto.

Questo l’indice del documento:

  1. “Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per minori;
  2. Attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori:
  • (Indicazioni sull’organizzazione degli spazi;
    Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile;
    Indicazioni per la protezione e controllo dell’infezione;
  • Attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni;
  • Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio;
  • Utilizzo delle mascherine;
  • Sicurezza durante visite, escursioni e gite;
  • Garantire la sicurezza del pernottamento;
  • Sicurezza dei pasti;
  • Pulizia e igiene degli ambienti;
  • Previsione di scorte adeguate;
  • Risposta a eventuali casi sospetti e casi confermati di COVID-19;
  • Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;
  • Indicazioni per la programmazione delle attività;
  • Indicazioni sull’accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori;
  • Indicazioni sui protocolli di accoglienza;
  • Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso;
  • Indicazioni generali;
  • Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità;
  • Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze”.

FONTE: Ministero della Salute

Pubblicata l’European Medical Device Nomenclature dei dispositivi medici

Pubblicata la versione ufficiale dell’European Medical Device Nomenclature (EMDN), la nomenclatura dei dispositivi medici che parte dall’italiano e verrà tradotta in inglese. Si tratta della catalogazione che verrà utilizza per definire i dispositivi e per la registrazione nella banca dati EUDAMED.

Il 14 febbraio 2019 l’europeo Medical Device Coordination Group (MDCG) ha scelto di utilizzare l’italiana Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND) come base per il futuro nomenclatore EMDN.

Il 30 aprile 2021 è stata presentata dall’Italia la proposta di elencazione ufficiale, è stata valutata con soddisfazione, autorizzata alla recente pubblicazione e alla conseguente traduzione.

Questo la bozza della versione in inglese in corso di valutazione.

Fonte: Ministero della Salute

Ri-etichettatura fitosanitari: nuova procedura semplificata autorizzazione siti

Rilasciata dal Ministero della Salute una nuova Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

Si tratta di una procedura immediatamente operativa allestita per la semplificazione del processo di autorizzazione dei siti di rietichettatura, che presentano meno complessità rispetto ai siti di produzione e confezionamento.

Procedura già visionata e approvata dalle Associazioni di categoria delle
aziende di prodotti fitosanitari.

Procedura per la gestione delle ispezioni a distanza presso i siti di ri-etichettatura di prodotti fitosanitari, effettuabile in modalità a distanza.

La nota di trasmissione del Ministero del 30 aprile 2021.

FONTE: Ministero della Salute

Messaggio Inps del 23 aprile: quarantena, lavoratori fragili

Pubblicato da Inps il messaggio n.1667 del 23 aprile 2021 Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi.

I chiarimenti riguardano quanto previsto dal Decreto Sostegni in materia intervenuto sulla Legge di Bilancio.

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori fragili estesa al 30 giugno 2021, Inps comunica che “il riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Quarantena. I chiarimenti riguardano la gestione dei certificati 2020 giacenti. Per questi Inps indica che le istanze potranno essere riconosciute con certificato attestante la quarantena anche in caso di assenza di indicazione del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Limiti di spesa. 663,1 milioni all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 282,1 milioni di euro per i lavorati fragili. Per quanto riguarda le ulteriori tutele dell’articolo 26 per il 2021 in attesa di eventuali nuovi finanziamenti “la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.”

FONTE: Inps

Messaggio Inps del 23 aprile: quarantena, lavoratori fragili

Pubblicato da Inps il messaggio n.1667 del 23 aprile 2021 Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi.

I chiarimenti riguardano quanto previsto dal Decreto Sostegni in materia intervenuto sulla Legge di Bilancio.

Per quanto concerne la tutela dei lavoratori fragili estesa al 30 giugno 2021, Inps comunica che “il riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza”.

Quarantena:

I chiarimenti riguardano la gestione dei certificati 2020 giacenti. Per questi Inps indica che le istanze potranno essere riconosciute con certificato attestante la quarantena anche in caso di assenza di indicazione del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Limiti di spesa. 663,1 milioni all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 282,1 milioni di euro per i lavorati fragili. Per quanto riguarda le ulteriori tutele dell’articolo 26 per il 2021 in attesa di eventuali nuovi finanziamenti “la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.”

Fonte: Inps

Dati Inail: Infortuni sul lavoro e malattie professionali nel 2020

554.340 infortuni sul lavoro nel 2020, 1.270 i casi mortali, 45.023 le denunce di malattia professionale. Sono i numeri Inail del rapporto della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto sugli Open data rilevati al 31 dicembre 2020.

I 554.340 infortuni nell’anno concluso equivalgono al 13,6% in meno rispetto al 2019, +16,% invece i casi mortali ovvero +181 decessi e di questi -30,1% in itinere e +34% sul luogo di lavoro.

Circa un quarto delle denunce e un terzo delle morti sul lavoro del 2020 sono imputabili al Covid.

-2,8% infortuni Industria e servizi passata dai 501.496 casi del 2019 ai 487.369 del 2020, -19,6% Agricoltura, -6,2% conto Sato, ma all’interno della gestione Industria e servizi si è registrato il +206% di infortuni in occasione di lavoro nella Sanità passata da 27.500 casi nel 2019 a 84mila nel 2020, con crescita esponenziale nei mesi di novembre +750%, tra 400%-500% marzo aprile ottobre e dicembre.

Uomini -22,1% infortuni sul lavoro, donne +1,7%. Fasce d’età: calo in tutte le fasce ma +3,2% 50-64 anni che ha fatto registrate +39,9% ottobre-dicembre 2020.

Aree geografiche: Nord-Ovest -4,1%, Centro -19,3%, Isole -18,8%, Sud -17,3% e Nord-Est -16,5%.

Malattie professionali: 5.023, 16.287 in meno rispetto al 2019 (-26,6%), simile sia per le donne che per gli uomini. Crescita nei mesi di febbraio +17% e +1% agosto. Tipo di patologia: 28.164 casi sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, 5.060 sistema nervoso, 2.919 orecchio, 1.808 sistema respiratorio, 1.584 tumori.

Fonte: Inail

Documento Eu-Osha Covid : Covid-19: fare ritorno al luogo di lavoro

Eu-Osha ha rilasciato un aggiornamento datato dicembre 2020 del documento e delle slide Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori pubblicate lo scorso aprile. Disponibili in italiano.

Si tratta di una revisione degli orientamenti Ue per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro in epidemia Covid, indicazioni per procedure e prassi per ambienti di lavoro sicuri.

La serie di orientamenti non vincolanti è affiancata da link e riferimenti a normative e prassi internazionali e ad altri documenti Eu-Osha.

Indicazioni per la valutazione dei rischi in relazione alle attuali condizioni lavorative, per il coinvolgimento dei lavoratori, per l’attenzione ai lavoratori che hanno subito il contagio. Quindi il telelavoro e la differenza tra settori. Nell’attesa che i vaccini vengano diffusi il più possibile e si riesca a tornare alla “normalità”.

Questo l’indice

  • Contesto e campo di applicazione degli orientamenti,
  • Introduzione;
  • Aggiornate la vostra valutazione del rischio e prendete misure adeguate;
  • Coinvolgimento dei lavoratori;
  • Attenzione nei confronti dei lavoratori che sono stati malati;
  • Pianificazione e apprendimento per il futuro;
  • Buona informazione;
  • Settori e occupazioni;
  • Orientamenti specifici per settore correlati alla COVID-19.

Fonte: Eu-Osha

Violenza sul lavoro : ratificata la Convenzione Ilo 190

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 la Legge 15 gennaio 2021, n. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione ILO 190 approvata dall’Organizzazione internazionale del lavoro il 21 giugno 2019, autorizzandone la piena esecuzione nell’ordinamento italiano dal momento della sua entrata in vigore. La legge di ratifica appena approvata sarà in vigore invece dal 27 gennaio 2021.

La Convenzione ha l’obiettivo della protezione di ogni lavoratore di ogni tipologia e settore e il contrasto alla violenza che si verifichi “in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro”.

Ratificando la convenzione gli Stati Membri Ilo sono tenuti ad adottare leggi che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione, a proibire la violenza e le molestie sul lavoro, a promuovere interventi contro la violenza e inclusivi che abbiano il fine ultimo di includere (articolo 4 della Convenzione 190):

“a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;

b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;

c) l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

d) l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;

e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;

f) l’istituzione di misure sanzionatorie;

g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalita’ accessibili e adeguate;

h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti”.

“Articolo 8. Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:

a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento ai lavoratori dell’economia informale;

b) l’identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente piu’ esposti alla violenza e alle molestie;

c) l’adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti”.

Dovrà favorire provvedimenti per i datori di lavoro; che permettano alla persona di adire vie legali e avanzare richieste di risarcimento; per orientamento e formazione.

“Articolo 11. In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;

b) siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;

c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione”.

Gli interventi negli ordinamenti nazionali dovranno essere attuati attraverso leggi, regolamenti, contratti collettivi, adeguamento della normativa esistente in materia salute e sicurezza sul lavoro.

L’entrata in vigore generale della Convenzione, che è stata fissata a dodici mesi dalla ratifica di due Stati Membri, dovrebbe esserci a giugno 2021, data la ratifica di Fiji avvenuta a giugno 2020 successiva a quella dell’Uruguay.

Fonte: Legge 15 gennaio 2021 n.4 GU n.20 del 26 gennaio 2021