Categoria SICUREZZA SUL LAVORO

Dati Inail: Infortuni nei cantieri, analisi periodica

30.174 sono stati i casi di infortunio accertati nel 2018, 19,2% in meno sul 2014, flessione causata sia dal calo dell’occupazione nel settore che dal miglioramento delle condizioni di lavoro. Gli infortuni nel comparto permangono però ad alto grado di pericolosità con il 27% dei casi mortali di Industria e servizi avvenuto in cantiere. Ovvero 115 decessi su 432 nel 2017.

Morti sul lavoro aumentate quindi di 23 casi rispetto al 2017, più 16 considerando gli episodi in itinere che portano il computo generale dei decessi nelle costruzioni a 125. In generale “la quota dei casi occorsi in occasione di lavoro, inoltre, è tra le più alte tra i vari settori di attività, attestandosi per l’intero quinquennio 2014-2018 intorno al 92,9%, inferiore solo al 93,7% dell’industria del legno”.

Il 39% dei decessi ha interessato persone tra i 50 e i 59 anni, su 30.714 infortuni 8.801 hanno coinvolto persone tra i 45 e 54 anni.

98 le rendite ai superstiti nel 2018.

Cause di infortunio: 50% nel periodo 2014-2018 dovuto a controllo macchinari, scivolamento e caduta, 65% nei casi mortali.

Un terzo del totale degli infortuni del 2018 è avvenuto nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna, il 60% in tutto il Nord.

Fonte: Inail

La Sorveglianza sanitaria

La gestione di ogni dettaglio necessario alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori rientra negli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti indicati dall’articolo 18 del Testo Unico sicurezza.

Così l’articolo 18 comma a: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo”.

All’argomento è riservato l’articolo 41 del TU che pone i criteri basilari e inderogabili riguardanti la sorveglianza, che deve essere effettuata quando previsto dalla normativa o quando richiesta dal lavoratore e confermata dal medico competente, e può configurarsi in:

1.visite preventive e periodiche, pre-assuntive e precedente alla ripresa del lavoro per assenza superiore ai 60 giorni;

2. visita su richiesta ritenuta correlata ai rischi;

3. visita per cambio di mansione

4. per cessazione.

La visita può comprendere “esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”. può annoverare la verifica di assenza di alcol dipendenza o dipendenza da sostanze stupefacenti. Quattro i giudizi finali:idoneità, idoneità temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea e inidoneità permanente.

Le risultanze delle visite vanno conservate nella cartella sanitaria di rischio.

Condizioni sicurezza sfruttamento lavoro

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.262 8 novembre 2018 la Delibera del Senato del 31 ottobre 2019 che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’organismo sarà in carica per la durata della XVIII Legislatura con relazioni scritte che verranno presentate annualmente. Sarà composto da venti senatori nominati dal presidente del Senato in proporzione ai gruppi parlamentari, due vicepresidenti.

Procederà alle indagini con poteri e limitazioni appartenenti all’autorità giudiziaria, avrà potere di acquisire atti e documenti giudiziari, atti pubblici, e potrà avvalersi di agenti e uffici di polizia giudiziaria.

Questi i compiti della nuova Commissione elencati per intero: “Art. 3 – Compiti.

1. La Commissione accerta:

a)l’entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;
c) l’incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;
d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell’art. 45 della Costituzione;
e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;
f) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull’applicazione delle norme antinfortunistiche;
g)la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;
h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;
i) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;
l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
m) l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi”.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

I dati Inail anno 2018/2019 – Infortuni scolastici

Il periodico statistico Dati Inail, ha analizzato gli incidenti accaduti nelle scuole statali nell’anno scolastico 2018/2019, luoghi e cause.

Nell’anno scolastico esaminato sono stati circa 8,5 milioni gli studenti iscritti nelle scuole statali e paritarie, 7.682.635 nelle statali.

Più di 77mila le denunce di infortunio negli istituti statali, ovvero +2% rispetto all’anno precedente (1.400 in più), trend in crescita derivante anche dall’obbligo di denuncia di infortunio che abbia comportato assenza di almeno un giorno in vigore dal 2017.

Oltre la metà i casi riconosciuti, 99,7%infortuni lievi senza riconoscimento di un grado di menomazione, 2% con gradi tra 1 e 5. Studenti il 55,7% 44,3% studentesse, il 64% ha interessato ragazzi e ragazze con meno di 14 anni, 35,1% 15-19 anni. Cause maggiori scivolamenti, inciampamenti, movimenti scoordinati, passi falsi, conseguenze fratture, contusioni, lussazioni. Mese con l’incidenza più elevata è maggio.

Inail ricorda che gli studenti sono assicurati “per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche, delle esercitazioni pratiche (attività di scienze motorie e sportive, attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori) e di lavoro nonché durante i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (art. 4 n.5 del d.p.r. 1124/1965)“.

Il documento riassume quindi i criteri della tariffa premi, includendo le novità derivanti dalla revisione da Dm 27/2/2019:

  • insegnanti non statali sono in regime ordinario e gli studenti in premio speciale unitario;
  • insegnanti e studenti statali gestione conto Stato;
  • scuole infanzia e scuole speciali di primarie inserite in istruzione grado preparatorio nella tariffa ordinaria dipendenti;
  • istruzione universitaria nel gruppo istruzione – attività sanitarie per le cliniche universitarie;
  • revisione tirocini formatici extracurriculari (con lavori aziendali o senza istruzione);
  • confermata voce 0314 per tirocini in programmi di recupero.

FONTE: INAIL

Il Documento di Valutazione Rischi Interferenze – Duvri

L’articolo 26 del Testo Unico, tratta la valutazione e la gestione del rischio interferenze in caso di contratti d’appalto d’opera o di somministrazione.

In occasione di affidamento di lavori ad appaltatrici o lavoratori autonomi il datore di lavoro è chiamato a verificarne l’idoneità tecnica in relazione ai lavori e a informare gli stessi sui rischi specifici presenti e sulle relative misure di prevenzione e protezione.

Ogni datore di lavoro incaricato presente deve quindi cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione, e coordinare “gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

Al vertice il committente, che deve occuparsi della cooperazione e del coordinamento anche attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze.

Il Duvri va allegato al contratto d’appalto ed  adeguato all’evolversi dell’impiego.

Il datore di lavoro committente può assolvere all’adempimento “limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali” anche nominando un “proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

Gli obblighi citati non interessano servizi di natura intellettuale, forniture, lavori e servizi non superiori a cinque uomini giorno “sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro : La Valutazione dei rischi (DVR)

L’articolo 17 del Testo Unico sicurezza sul lavoro indica tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, quindi all’apice dei molteplici adempimenti necessari alla sicurezza, la valutazione dei rischi e l’elaborazione del relativo documento.

Il Dvr Documento valutazione dei rischi viene illustrato dall’articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi, comma 2. Viene redatto al termine della valutazione, con data certa e sottoscrizione del datore di lavoro e ai fini di prova della data deve essere sottoscritto anche dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente.

Deve contenere in sintesi la relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per condurla, misure di prevenzione e protezione e Dpi, programma per il miglioramento progressivo della sicurezza, procedure e ruoli, Rspp – Rls – Medico competente coinvolti nella valutazione, mansioni e rischi specifici.

Va realizzato di nuovo dopo nuova valutazione in caso di nuova impresa da parte del datori di lavoro.

E come indicato nell’articolo 29 deve essere rielaborato in caso di modifiche al processo produttivo che implicheranno la rielaborazione della valutazione.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

LA FORMAZIONE: La figura del preposto

La figura del preposto si colloca all’interno degli ambienti di lavoro come riferimento funzionale, riferimento nel portare a termine impieghi, mansioni, obiettivi stabiliti dal datore di lavoro e per il rispetto della normativa riguardante la sicurezza.

A definire il preposto in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro è l’articolo 2 del TU, l’articolo che riporta tutte le definizioni dei ruoli:

“e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Gli obblighi riferiti a tale figura professionale per quanto riguarda prevenzione e sicurezza sono indicati dall’articolo 19, e vanno dal vigilare sul rispetto degli altri lavoratori delle disposizioni aziendali sulla SSL, mezzi, DPI, accesso in zone particolari a seguito di adeguate istruzioni; misure di controllo delle situazioni di rischio; informazione sulle misure da prendere in caso di rischio, astensione richiesta ai lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato; “f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Tra gli obblighi ovviamente anche quello di essere formati, di frequentare i corsi e gli aggiornamenti e quindi rispettare quanto notoriamente indicato dall’articolo 37 del TU e dagli Accordi Stato Regioni. Tea i temi necessari nei percorsi formativi figurano, obblighi e soggetti coinvolti nella mansione e nella sicurezza, fattori di rischio, valutazione, misure di prevenzione e protezione.

TU, articolo 78 – Obblighi dei lavoratori comma 5. “I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione”.

FONTE: D.Lgs. 81/08

Proroghe per l’adeguamento antincendio: Scuole e asili nido

Sono state disposte attraverso la legge di conversione del Decreto legge Cultura pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto le proroghe per l’adeguamento alla normativa antincendio di edifici scolastici e asili nido.

A disporle l’articolo 4 bis della citata legge di conversione 8 agosto 2019, n. 81, che ha introdotto “modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”.

Si legge nel comma 2: “Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019“.

Piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, previsto dal comma 1, che stanzia ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 25 milioni per il 2019, 25 per il 2020 e 48 milioni per il 2021.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

Obbligo corso Addetto al primo soccorso, e aggiornamento.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare le persone incaricate della gestione dell’emergenza aziendale, in materia di antincendio e di Primo Soccorso. Il Testo Unico sulla Sicurezza sottolinea in modo significativo la differenza tra Pronto Soccorso (l’insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche che vengono messe in atto da personale medico qualificato.) e Primo Soccorso, indicando che per quest’ultimo si intende “l’insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato”.

La normativa di riferimento per quanto riguarda l’organizzazione del primo soccorso aziendale è il DM 388 del 15 luglio 2003, pubblicato in GU n. 27 del 3 febbraio 2004. Il DM 388/03 classifica le aziende in tre gruppi, in relazione all’organizzazione del Primo Soccorso, in considerazione della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti. Al gruppo A appartengono le aziende a rischio alto, al gruppo B le aziende a rischio medio con più di tre lavoratori e al gruppo C le aziende a rischio basso con meno di tre lavoratori.

Con l’articolo 3 e gli allegati 3 e 4 del DM 388/03, vengono definiti i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione e di aggiornamento rispettivamente per le diverse categorie di aziende. Il corso di formazione per gli addetti al primo soccorso aziendale per le aziende a rischio alto (gruppo A), deve avere una durata minima di 16 ore con contenuti anche pratici relativi alle tecniche di intervento in medicina di emergenza. I corsi di formazione per le aziende appartenenti ai gruppi B e C devono avere una durata minima di 12 ore. È inoltre previsto l’aggiornamento obbligatorio per tutti i gruppi di rischio, con frequenza almeno triennale, della durata di 6 ore per le aziende ad alto rischio e di 4 ore per le aziende a rischio medio e basso.

La designazione degli addetti è un obbligo sanzionabile per il Datore di Lavoro e non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (art 43, comma 3, D.Lgs. 81/2008). Il numero dei lavoratori designati alla gestione del primo soccorso deve essere valutato in considerazione della natura dell’azienda, del numero dei dipendenti e della dislocazione geografica sul territorio, in modo da garantire l’efficacia dell’intervento in ogni situazione lavorativa.

La formazione del lavoratore art.37 del d.lgs.81/2008

Secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/2008, che rimanda ad Accordi tra Stato e Regioni in materia di disciplina dei percorsi formativi, tutti i Datori di Lavoro, pubblici e privati indipendentemente dalla natura e dalla dimensione dell’azienda, sono tenuti ad assicurare ai propri dipendenti percorsi formativi congruenti con i rischi presenti sui luoghi di lavoro.

I corsi devono essere progettati in modo da consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze indispensabili per la gestione degli aspetti della sicurezza in azienda e per renderli consapevoli dei pericoli presenti sul luogo di lavoro, in relazione diretta con la mansione svolta, al fine di poter applicare le misure di prevenzione e protezione.

La normativa prevede l’obbligo di frequentare programmi di formazione generale per i lavoratori, con contenuti rivolti a creare le corrette competenze trasversali in materia di organizzazione aziendale interna, di responsabilità in caso di incidente e di consapevolezza del proprio ruolo all’interno del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Successivamente i lavoratori devono frequentare programmi formativi orientati a creare la consapevolezza sui rischi specifici conseguenti delle proprie mansioni e delle derivanti misure di reazione e tutela.