Tutti gli articoli di Sarcina Antonio

Privacy, lavoro, algoritmi, podcast del Garante

Questa una nuova puntata del podcast informativo del Garante della privacy, che affronta in questo caso i diritti dei lavoratori e la gestione del lavoro tramite algoritmo.

Il nuovo episodio prende spunto da un provvedimento dell’Autorità del novembre 2024, che ha sanzionato per 5 milioni di euro una società di i food delivery che aveva utilizzato algoritmi per la definizione di turni, ordini, attivazione degli account e comunicazioni standardizzate.

Argomenti correlati e trattati sono la relazione tra protezione dei dati personali e Statuto dei lavoratori, controlli illeciti, sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione. “E, se a vostra insaputa, la app che organizza il lavoro tracciasse i vostri spostamenti, anche fuori dall’orario di lavoro e i vostri dati personali fossero comunicati ad altri?”.

Fonte: Garante della privacy

Nuovo vademecum Inps: Bonus mamme

Con nota del 27 gennaio è stato pubblicato da Inps un vademecum che raccoglie tutte le informazioni utili e aggiornate riguardanti il Bonus mamme, il contributo per madri lavoratrici con due o più figli.

La misura, introdotta dal Dl 95/2025 convertito in legge 118/2025, prevede un contributo di 40 euro mensili per dodici mensilità corrisposto da Inps a lavoratrici con reddito fino ai 40mila euro e fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Limite esteso ai 18 anni per chi ha tre o più figli. Bonus che dal 2026 è di 60 euro mensili.

Il bonus va richiesto con domanda. Inps ricorda che fino al 31 gennaio 2026 può presentare domanda chi ha maturato i requisiti tra il 9 e il 31 dicembre 2025 e chi dovrà richiedere mesi integrativi del 2025.

Per ogni ulteriore informazione viene segnalata la circolare n.139 del 28 ottobre 2025.

Fonte: Inps

Sostanze chimiche, il pacchetto OSOA, la prossima piattaforma aggregata

Una sostanza chimica, una valutazione (OSOA), la futura piattaforma. Con nota del 29 gennaio Eu-Osha segnala il nuovo sistema comune europeo per la valutazione delle sostanze chimiche introdotto dai regolamenti (UE) 2025/2455, (UE) 2025/2457 e dalla direttiva (UE) 2025/2456.

Si tratta del nuovo sistema in vigore dal 1° gennaio 2026 chiamato Una sostanza, una valutazione OSOA, un nuovo pacchetto di norme che andrà a riunire e a gestire i dati sulle sostanze chimiche delle cinque agenzie europee sulla sicurezza e della stessa Commissione europea. Al fine di permettere una valutazione continua, solida e integrata, normazione e vigilanza tempestiva. Collaboreranno contemporaneamente al sistema l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Questa la nota della stessa Echa e questa la nota del Reach Gov italiano.

Nel cuore di tale sistema, dovrà attivarsi entro i prossimi tre anni, gennaio 2029, una piattaforma comune di dati, un hub centrale su dati sulle sostanze chimiche, ma anche di alimenti, biocidi, che si comporterà come un nuovo sportello unico aggregato. Per aziende, cittadini, istituzioni. Che riporterà informazioni su monitoraggi, valori di riferimento, divieti e sostanze alternativi. Su quanto gestito abitualmente da Echa e su RoHS sostanze pericolose apparecchiature elettriche, inquinanti organici rifiuti da Regolamento POP, sostanze nei dispositivi medici.

Al vertice della piattaforma e del sistema Osoa sarà Echa, che dovrà inoltre:

“Sviluppare un quadro di monitoraggio e di previsione;

Supportare l’allerta precoce e l’identificazione dei rischi;

Generare nuovi dati quando necessario;

Promuovere l’uso della ricerca scientifica per rafforzare la sicurezza chimica”.

Fonte: Eu-Osha

Decreto: Politiche attive lavoratori che hanno superato patologia oncologica

Il decreto, pubblicato di concerto con il Ministero della Salute e in attuazione della legge n. 193/2023 sull’oblio oncologico, inserisce i lavoratori guariti da patologie oncologiche nel novero delle categorie fragili. Categorie beneficiarie degli interventi di politica attiva, di cui potranno beneficiare anche gli ex pazienti oncologici. Programma GOL, Fondo Nuove Competenze, Assegno di inclusione (ADI), Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), Accomodamenti ragionevoli persone con disabilità da articolo 2 Convenzione ONU.

Gli accomodamenti adeguati saranno fondamentali per il diritto al lavoro dignitoso e inclusivo. Il decreto prevede quindi che “I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sentito il medico competente di cui all’articolo 38 dello stesso decreto legislativo, sono tenuti ad adottare misure che permettano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, conciliare le esigenze di cura con l’attività lavorativa ed evitare discriminazioni“.

Ogni intervento di politica attiva potrà interessare anche i lavoratori sottoposti a trattamenti prolungati in assenza di evidenza di malattia: “condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti.”

Così il ministro del Lavoro Calderone, nella nota del 20 gennaio 2026: “Con questo decreto compiamo un passo che tocca la vita concreta delle persone, rendere pienamente operative le tutele previste dalla legge sull’oblio oncologico significa affermare con chiarezza che la guarigione deve coincidere con un nuovo inizio, libero da paure, pregiudizi e barriere ingiustificate. Il provvedimento garantisce strumenti reali per accompagnare il rientro al lavoro, sostenere la crescita professionale e valorizzare le competenze di ciascuno.”

Fonte: Ministero della Salute

Nuova area sito sui rischi derivanti dai cambiamenti climatici, Eu-Osha

Cambiamenti climatici e sicurezza sul lavoro. Questo il tema della nuova area del proprio sito con la quale Eu-Osha richiama l’attenzione sull’impatto del clima sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’area online raccoglie dati, materiali e strumenti utili alla comprensione del fenomeno e alla comprensione delle necessità riguardanti la sicurezza. Per prevenire e contrastare l’azione e gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle prassi lavorative. “Questi fattori possono acuire i rischi esistenti o crearne di nuovi: malattie legate al calore, malattie infettive, incidenti, allergie e tumori. Oltre agli impatti fisici, i cambiamenti climatici possono incidere anche sulla salute mentale dei lavoratori”.

Il fenomeno è considerato preoccupate dal 31% dei lavoratori europei consultati da OSH Pulse 2025.

Questo l’indice degli argomenti trattati:

Impatti climatici sulla sicurezza e salute sul lavoro;

Chi è a rischio? (lavoratori all’aperto e indoor);

Risposte politiche;

Orientamenti e strumenti.

Fonte: Eu-Osha

Nuovo decreto in GU: Protezione lavoratori rischi esposizione amianto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 9 gennaio 2026 il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. In vigore dal 24 gennaio 2026.

Il decreto riporta una serie di modifiche al Testo unico sicurezza sul lavoro, nella parte che tratta i rischi da esposizione all’amianto, in particolare dagli articoli 244 al 261. Le raccogliamo in elenco:

le prime modifiche interessano l’articolo 244 sulla Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità, dove al comma 3 viene aggiunto un nuovo comma a tra quelli annoverati tra i casi del Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, che annovera quindi “i casi di cui all’allegato XLIII-ter (nuovo Ndr), dell’articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all’amianto”;

modifiche all’articolo 246 Campo di applicazione del CAPO III sul rischio amianto, applicabile su “tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro”;

all’articolo 247 ai casi di silicati fibrosi vengono aggiunti inoltre quelli “classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008″;

introdotte variazioni sostanziali all’articolo 248, che riporta gli obblighi per il datore di lavoro nell’individuazione della presenza di amianto: la frase “Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto”, ora viene sostituita da una seconda, con una nuova prassi “Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame”;

modifiche all’articolo 249 ancora obblighi per il datore di lavoro ma questa volta nella valutazione del rischio con i nuovi commi a e b dell’articolo 1 che indica come questa vada condotta per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione, lasciando il solo obbligo di notifica alla vigilanza, tra quelli non previsti per i casi di debole esposizione;

modifiche all’articolo 250 sulla notifica, che è prevista nei casi in cui i lavoratori sono o possono essere esposti durante lavorazioni di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento rifiuti, bonifica, viene aumentata la portata della notifica, con l’obbligo di conservare i documenti sul numero dei lavoratori coinvolti, per quaranta anni;

modifiche al 251, sulle misure di prevenzione: previste per il più basso valore tecnicamente possibile, e viene fornito un elenco di misure da attuare nei casi in cui non si possa evitare l’emissione di polvere: “1) l’eliminazione della polvere di amianto; 2) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte; 3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti”, con chiarimenti sull’imballaggio e il trattamento dei rifiuti;

articolo 252 misure igieniche da adottare in tutte le attività nelle quali c’è rischio esposizione, fermo restando quanto previsto dalla valutazione dei rischi;

modifiche all’articolo 253 controllo dell’esposizione: a intervalli regolari tramite campionamento sul lavoratore e a integrazione il controllo dell’aria confinata ambientale, misurazione che deve essere effettuata con microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029, dal 21 dicembre 2029 con microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo previsto da prossimo decreto del Ministero della Salute;

articolo 254 valore limite: “il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bi”, con limite superato o con sospetto di lavorazione con amianto il lavoro cessa immediatamente e riprende solo dopo le adeguate misure di protezione;

255, area ventilata a estrazione meccanica negli ambienti confinati;

articolo 256 lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, dove il piano deve prevedere la verifica anche alla ripresa di altre attività dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro;

articolo 258 – Formazione dei lavoratori, deve essere riposta particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, formazione “adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione”, formazione specifica per chi lavora nella demolizione che deve comprendere anche fasi relative “all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi”;

259 sorveglianza sanitaria: prevista per “attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto”; e tutti gli addetti “sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”;

modifiche all’articolo 260 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio, dove Inail prende il posto di Ispesl;

articolo 261, la parola mesoteliomi diviene patologie da amianto, ovvero “tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica di patologie di cui all’allegato XLIII-ter” ;

nuovo allegato XLIII-ter presente in calce al decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

DL sicurezza sul lavoro, approvata la conversione in Legge

Approvata dalla Camera Dei Deputati il 18 dicembre la legge di conversione del decreto 31 ottobre 2025, n. 159 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 ottobre.

La legge di conversione non è stata ancora pubblicata in GU. Qui i documenti disponibili sul sito della Camera dei Deputati. Tra le disposizioni aggiunte al Dl in sede di conversione figurano, in sintesi:

  • termine di 30 giorni per formazione e addestramento lavoratori assunti in imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • necessità di assenza di condanne penali e per sicurezza sul lavoro per l’accesso delle imprese alla Rete di lavoro agricolo di qualità;
  • priorità ispettiva sulle attività in subappalto in cantiere, due decreti dovranno definire l’obbligo dei datori di lavoro di dotare i lavoratori di codice univoco anti contraffazione e tessera di riconoscimento in badge;
  • innalzamento sanzioni Patenti a crediti e previsione estensione patente a crediti ad altri ambiti;
  • revisione norma scale verticali permanenti;
  • assunzione lavoratori svantaggiati e con disabilità, fino al 60% il limite percentuale e possibilità di distacco, stipula convenzioni quadro;
  • nuove misure sicurezza lavoro volontari a integrazione del TU tra cui “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto”.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone nella nota del Ministero del Lavoro del 18 dicembre 2025: “Il Decreto Sicurezza è da oggi legge dello Stato. Una risposta concreta e non retorica a una priorità del Governo Meloni fin dall’inizio del mandato: rendere il lavoro sicuro e di qualità. In altre parole mettere in sicurezza il futuro. Il via libera della Camera dei Deputati è un traguardo importante, possibile grazie a un lavoro condiviso con tutte le parti sociali”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Istituito l’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro, linee guida

Con nota del 15 dicembre il Ministero del Lavoro informa sulla nascita dell’Osservatorio previsto dalla legge n. 132/2025 in recepimento dell’AI Act europeo.

L’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro sarà operativo dal 2026, primo in Europa in recepimento immediato dell’Ai Act, anticipandone l’attuazione in ambito lavorativo europeo.

Sarà una struttura permanente istituita presso il Ministero del Lavoro e avrà il compito primario di definire le strategie nazionali su IA e lavoro, etica, diritti, monitoraggio delle attività e degli impatti dell’intelligenza artificiale sull’occupazione. Analizzerà le esigenze del mondo lavoro, evidenzierà i settori maggiormente esposti. Con particolare riguardo ai seguenti aspetti: “lavoro, competenze, diritti e relazioni industriali”.

Il nuovo organismo recepirà i principi europei della trasparenza, della supervisione umana e della tutela dei diritti sul lavoro. Oltre che dell’attivazione e del monitoraggio della Strategia nazionale su intelligenza artificiale e lavoro, si occuperà della redazione e dell’aggiornamento delle Linee guida per l’implementazione dell’Ia nel mondo del lavoro e del rapporto con il web coach per il lavoro, AppLI, operativo dallo scorso settembre.

Suoi uffici saranno un Comitato di indirizzo con i Ministeri, una Commissione Etica, una Consulta delle parti sociali e dei Comitati tecnico-scientifici tematici. Nominato presidente della Commissione etica Paolo Benanti, professore all’Università Luiss Guido Carli e presidente Commissione Intelligenza Artificiale informazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’Osservatorio che si è tenuta a Roma il 15 dicembre 2025: “Abbiamo scelto di costruire l’Osservatorio come una cabina di regia, un luogo aperto e stabile di confronto in cui istituzioni, parti sociali ed esperti lavorano insieme per governare il cambiamento e supportare le decisioni pubbliche. Non vogliamo che siano gli algoritmi a decidere il destino delle persone. Le decisioni sul lavoro devono restare umane, responsabili e verificabili”.

Fonte: Ministero del Lavoro

GU, Legge 2 dicembre 2025 semplificazioni

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2025 la Legge 2 dicembre 2025 n.182, in vigore dal 18 dicembre 2025.

Riassumiamo in elenco alcuni dei provvedimenti adottati:

  • autotutela, riduzione a 6 mesi del termine per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi della PA;
  • istituzione del sistema di interscambio di pallet;
  • lavoratori immigrati, autocertificaizone datore lavoro per alloggi in dormitori stabili in cantiere per rispetto requisiti di cui all’allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se albergo sufficiente indicazione;
  • nulla osta in 30 giorni per lavoratori dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica;
  • semplificazione della disciplina della professione di guida alpina, riguardante la formazione e i crediti per lavorare in una nuova regione o provincia autonoma di trasferimento, obbligo in alcuni casi di corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento su territorio innevati;
  • lavoratori del comparto turistico, alloggi ” 2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d’uso. Al mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego di tali immobili per le finalita’ previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall’articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unita’ immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile, a mitigare l’incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
  • norme che modificano l’esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco e contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio;
  • riordino della disciplina del servizio sanitario sui mercantili “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione”;
  • agricoltura, articolo 13-bis ” decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). – 1. L’irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, e’ consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo”, inizio attività con SCIA, indicate modalità di irrorazione e “l’individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l’effettuazione dell’intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonche’ le modalita’ di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull’ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale”;
  • cassa integrazione, obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro in caso di nuova attività lavorativa;
  • proroga fino al 31 dicembre 2025 della disciplina sul lavoro occasionale in agricoltura, già prevista dalla legge di bilancio 2023;
  • semplificazioni in materia di trasporto di animali;
  • semplificazioni e Scia rafforzata per spettacoli dal vivo “La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed e’ corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno, nonche’ della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. 2-ter. L’attivita’ oggetto della segnalazione di cui al comma 2 puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”
  • entro 60 giorni riordino dell’ACI;
  • proroga 30 giugno 2027 disciplina transitoria dehors e strutture esterne amovibili bar e ristoranti, nuovo decreto al 31 dicembre 2026;
  • silenzio-assenso costruzione su immobili vincolati con già nulla osta “«Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia’ acquisiti e siano in corso di validita’ i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorita’ preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire”;
  • norme per l’elenco dei restauratori di beni culturali e procedura selezione pubblica entro giugno 2028;
  • RAEE “Contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente”.

Il dossier della Camera dei Deputati datato 19 novembre 2025.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Ministero Lavoro, Inl centrale per la sicurezza sul lavoro

Ispettorato nazionale del lavoro centrale nella sicurezza sul lavoro. Così nella nota del Ministero del Lavoro del 25 novembre.

Il Ministero ha riassunto gli impegni degli ultimi due anni attraverso i quali l’Ispettorato è stato reso ancora centrale nelle politiche di tutela della sicurezza e nella vigilanza:

  • indennità di amministrazione personale del Ministero del Lavoro;
  • procedure concorsuali 2024 per 750 nuovi ispettori;
  • incremento di 300 unità da Decreto sicurezza;
  • incremento dirigenziale;
  • incrementi nel Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro con 150 unità;
  • 30 milioni al Fondo efficientamento;
  • somma forfettaria per le missioni, esenzione spese processuali, copertura sanitaria integrativa, perequazione.

Fonte: Ministero Lavoro