Nuovo decreto in GU: Protezione lavoratori rischi esposizione amianto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 9 gennaio 2026 il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. In vigore dal 24 gennaio 2026.

Il decreto riporta una serie di modifiche al Testo unico sicurezza sul lavoro, nella parte che tratta i rischi da esposizione all’amianto, in particolare dagli articoli 244 al 261. Le raccogliamo in elenco:

le prime modifiche interessano l’articolo 244 sulla Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità, dove al comma 3 viene aggiunto un nuovo comma a tra quelli annoverati tra i casi del Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, che annovera quindi “i casi di cui all’allegato XLIII-ter (nuovo Ndr), dell’articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all’amianto”;

modifiche all’articolo 246 Campo di applicazione del CAPO III sul rischio amianto, applicabile su “tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro”;

all’articolo 247 ai casi di silicati fibrosi vengono aggiunti inoltre quelli “classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008″;

introdotte variazioni sostanziali all’articolo 248, che riporta gli obblighi per il datore di lavoro nell’individuazione della presenza di amianto: la frase “Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto”, ora viene sostituita da una seconda, con una nuova prassi “Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame”;

modifiche all’articolo 249 ancora obblighi per il datore di lavoro ma questa volta nella valutazione del rischio con i nuovi commi a e b dell’articolo 1 che indica come questa vada condotta per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione, lasciando il solo obbligo di notifica alla vigilanza, tra quelli non previsti per i casi di debole esposizione;

modifiche all’articolo 250 sulla notifica, che è prevista nei casi in cui i lavoratori sono o possono essere esposti durante lavorazioni di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento rifiuti, bonifica, viene aumentata la portata della notifica, con l’obbligo di conservare i documenti sul numero dei lavoratori coinvolti, per quaranta anni;

modifiche al 251, sulle misure di prevenzione: previste per il più basso valore tecnicamente possibile, e viene fornito un elenco di misure da attuare nei casi in cui non si possa evitare l’emissione di polvere: “1) l’eliminazione della polvere di amianto; 2) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte; 3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti”, con chiarimenti sull’imballaggio e il trattamento dei rifiuti;

articolo 252 misure igieniche da adottare in tutte le attività nelle quali c’è rischio esposizione, fermo restando quanto previsto dalla valutazione dei rischi;

modifiche all’articolo 253 controllo dell’esposizione: a intervalli regolari tramite campionamento sul lavoratore e a integrazione il controllo dell’aria confinata ambientale, misurazione che deve essere effettuata con microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029, dal 21 dicembre 2029 con microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo previsto da prossimo decreto del Ministero della Salute;

articolo 254 valore limite: “il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bi”, con limite superato o con sospetto di lavorazione con amianto il lavoro cessa immediatamente e riprende solo dopo le adeguate misure di protezione;

255, area ventilata a estrazione meccanica negli ambienti confinati;

articolo 256 lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, dove il piano deve prevedere la verifica anche alla ripresa di altre attività dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro;

articolo 258 – Formazione dei lavoratori, deve essere riposta particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, formazione “adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione”, formazione specifica per chi lavora nella demolizione che deve comprendere anche fasi relative “all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi”;

259 sorveglianza sanitaria: prevista per “attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto”; e tutti gli addetti “sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”;

modifiche all’articolo 260 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio, dove Inail prende il posto di Ispesl;

articolo 261, la parola mesoteliomi diviene patologie da amianto, ovvero “tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica di patologie di cui all’allegato XLIII-ter” ;

nuovo allegato XLIII-ter presente in calce al decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

DL sicurezza sul lavoro, approvata la conversione in Legge

Approvata dalla Camera Dei Deputati il 18 dicembre la legge di conversione del decreto 31 ottobre 2025, n. 159 Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 ottobre.

La legge di conversione non è stata ancora pubblicata in GU. Qui i documenti disponibili sul sito della Camera dei Deputati. Tra le disposizioni aggiunte al Dl in sede di conversione figurano, in sintesi:

  • termine di 30 giorni per formazione e addestramento lavoratori assunti in imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • necessità di assenza di condanne penali e per sicurezza sul lavoro per l’accesso delle imprese alla Rete di lavoro agricolo di qualità;
  • priorità ispettiva sulle attività in subappalto in cantiere, due decreti dovranno definire l’obbligo dei datori di lavoro di dotare i lavoratori di codice univoco anti contraffazione e tessera di riconoscimento in badge;
  • innalzamento sanzioni Patenti a crediti e previsione estensione patente a crediti ad altri ambiti;
  • revisione norma scale verticali permanenti;
  • assunzione lavoratori svantaggiati e con disabilità, fino al 60% il limite percentuale e possibilità di distacco, stipula convenzioni quadro;
  • nuove misure sicurezza lavoro volontari a integrazione del TU tra cui “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto”.

Così il ministro del Lavoro Elvira Calderone nella nota del Ministero del Lavoro del 18 dicembre 2025: “Il Decreto Sicurezza è da oggi legge dello Stato. Una risposta concreta e non retorica a una priorità del Governo Meloni fin dall’inizio del mandato: rendere il lavoro sicuro e di qualità. In altre parole mettere in sicurezza il futuro. Il via libera della Camera dei Deputati è un traguardo importante, possibile grazie a un lavoro condiviso con tutte le parti sociali”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

GU, Legge 2 dicembre 2025 semplificazioni

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2025 la Legge 2 dicembre 2025 n.182, in vigore dal 18 dicembre 2025.

Riassumiamo in elenco alcuni dei provvedimenti adottati:

  • autotutela, riduzione a 6 mesi del termine per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi della PA;
  • istituzione del sistema di interscambio di pallet;
  • lavoratori immigrati, autocertificaizone datore lavoro per alloggi in dormitori stabili in cantiere per rispetto requisiti di cui all’allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se albergo sufficiente indicazione;
  • nulla osta in 30 giorni per lavoratori dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica;
  • semplificazione della disciplina della professione di guida alpina, riguardante la formazione e i crediti per lavorare in una nuova regione o provincia autonoma di trasferimento, obbligo in alcuni casi di corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento su territorio innevati;
  • lavoratori del comparto turistico, alloggi ” 2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d’uso. Al mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego di tali immobili per le finalita’ previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall’articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unita’ immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile, a mitigare l’incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
  • norme che modificano l’esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco e contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio;
  • riordino della disciplina del servizio sanitario sui mercantili “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo nonché i modi di selezione”;
  • agricoltura, articolo 13-bis ” decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150, e’ inserito il seguente: «Art. 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). – 1. L’irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, e’ consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalita’ di cui al presente articolo”, inizio attività con SCIA, indicate modalità di irrorazione e “l’individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l’effettuazione dell’intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonche’ le modalita’ di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull’ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale”;
  • cassa integrazione, obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro in caso di nuova attività lavorativa;
  • proroga fino al 31 dicembre 2025 della disciplina sul lavoro occasionale in agricoltura, già prevista dalla legge di bilancio 2023;
  • semplificazioni in materia di trasporto di animali;
  • semplificazioni e Scia rafforzata per spettacoli dal vivo “La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed e’ corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’ per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita’ personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno, nonche’ della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni. 2-ter. L’attivita’ oggetto della segnalazione di cui al comma 2 puo’ essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”
  • entro 60 giorni riordino dell’ACI;
  • proroga 30 giugno 2027 disciplina transitoria dehors e strutture esterne amovibili bar e ristoranti, nuovo decreto al 31 dicembre 2026;
  • silenzio-assenso costruzione su immobili vincolati con già nulla osta “«Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati gia’ acquisiti e siano in corso di validita’ i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorita’ preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire”;
  • norme per l’elenco dei restauratori di beni culturali e procedura selezione pubblica entro giugno 2028;
  • RAEE “Contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente”.

Il dossier della Camera dei Deputati datato 19 novembre 2025.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

In GU il Codice degli incentivi alle imprese

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il Decreto Legislativo n. 184 27 novembre 2025.

In vigore dal 1° gennaio 2026 riporta il riordino della disciplina generale degli incentivi alle imprese e i relativi procedimenti amministrativi. Il codice non riguarda incentivi fiscali che non prevedono istruttorie e incentivi con verifiche circoscritte al limite di risorse possibili e gli incentivi contributivi.

Indica criteri per programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, comunicazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Staff House, interventi su alloggi e locazioni dipendenti turismo, decreto in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025 del Ministero del Turismo Tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo.

Si tratta del decreto attuativo sullo Staff Housing previsto dall’articolo 14, del decreto legge n. 95/2025. Contiene in sintesi “un finanziamento complessivo di 120 milioni di euro, di cui 54 milioni destinati a interventi sugli immobili e 66 milioni in contributi per sostenere i costi di locazione”. Questa la nota del MITUR.

Riassumiamo in elenco le misure approvate:

  • il provvedimento riguarda gli alloggi di “lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”;
  • riporta modalità di assegnazione di contributi in conto capitale per interventi sulle strutture e di parte corrente per il sostegno alla locazione, entità degli stessi, verifica e controlli successivi;
  • per quanto riguarda i contributi in conto capitale per gli interventi sugli immobili, questi devono essere destinati ad alloggi per dipendenti per almeno nove anni successivi al contributo e la locazione al dipendente dovrà essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato;
  • gli immobili potranno ricevere interventi per riqualificazione, ammodernamento, efficientamento energetico;
  • devono essere coinvolti almeno dieci posti letto per ogni intervento finanziato;
  • ogni lavorazione deve essere conclusa entro due anni dal contributo;
  • il decreto riporta in dettaglio tutte le spese ammissibili al finanziamento;
  • limiti di spesa 500mila e cinque milioni di euro;
  • i contributi variano dal 30% al 50%, modulati sulle tipologie di immobile, di intervento, di azienda;
  • per le Pmi contributi anche per la progettazione dell’investimento;
  • la richiesta di contributo sarà “subordinata all’acquisizione del Codice unico di progetto (CUP) da parte del beneficiario”;
  • i contributi verranno erogati tramite “procedura valutativa a graduatoria a seguito di avviso pubblico”;
  • 50% del contributo verrà versato al vincitore entro 30 giorni dall’assegnazione e il saldo entro 60 giorni dall’approvazione della rendicontazione finale;
  • in merito al contributo di parte corrente per il sostegno dell’alloggio, riguarda soggetti che dovranno dimostrare di sostenere spese per l’alloggi di propri lavoratori;
  • interessa unità immobiliari che dovranno insistere nella stessa provincia o comunque in un area che rientri nei 40km di distanza dalla sede;
  • contributi concessi sia per alloggi di proprietà che in locazione;
  • contributi fino a 3mila euro all’anno per ogni posto letto, dai cinque ai dieci anni;
  • “l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili per le PMI e il 15% per le grandi imprese”;
  • anche in questo caso domande indicate con successivo avviso del Ministero.
  • “Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 del regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Disposizioni in materia intelligenza artificiale, legge in GU

Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre 2025 la legge approvata lo scorso 17 settembre dal Senato che sarà in vigore dal 10 ottobre.

La legge riporta provvedimenti per l’utilizzo e per la ricerca in materia di intelligenza artificiale, per un utilizzo su in settori come la sanità e il lavoro. Impiego che sia antropocentrico, trasparente e sicuro, con interventi introdotti al fine di vigilarne i rischi e tutelarne l’impatto sui diritti fondamentali della persona, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 13 giugno 2024.

Segnalando la nota esplicativa del portale Innovazione.Gov, raccogliamo in elenco i punti salienti della nuova legge:

– Nei principi generali, ai fini della “ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale” si richiamano il rispetto dei diritti fondamentali, della Costituzione, dell’UE, della protezione dati, Regolamento (UE) 2016/679, trasparenza e parità di genere, dell’autonomia decisionale dell’uomo, del metodo democratico della vita istituzionale, la cybersicurezza e l’accessibilità, la libertà di espressione;

– Lo Stato promuove lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA per la crescita delle imprese e per un mercato del lavoro equo, facilita l’accesso ai dati e favorisce servizi e data data-center posti nel territorio nazionale;

– Vengono riportate misure in materia di sicurezza e difesa nazionale;

– Sanità: promossi lo sviluppo e lo studio ai fini medici e di prevenzione nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, senza condizionare accesso alle prestazioni – sviluppo per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità – impregiudicata la decisione sempre rimessa ai medici – previste misure per la ricerca scientifica – prossimo decreto del Ministero della Salute definirà i criteri per il trattamento dei dati – disposizioni in materia di Fasciscolo sanitario elettronico;

– Lavoro: “L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea” – utilizzo sicuro e trasparente e nel rispetto dei dati – il datore di lavoro dovrà comunicare e consegnare informative – utilizzo nella gestione del lavoro che rispetti i diritti del lavoratore, senza alcuna discriminazione;

– Istituito presso il Ministero del lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro che verrà definito con prossimo decreto;

– Prestazioni intellettuali – supporto alla professione, “le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”;

– PA, utilizzo per incrementare i servizi, – supporto all’attività provvedimentale;

– Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria;

– Modificato il Codice di procedura civile, articolo 9, secondo comma, “dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale»”;

– Istituiti la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale e il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni;

– Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate entrambe quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, la prima per lo per lo sviluppo e l’innovazione, la seconda per la sicurezza;

– Introdotte misure per i PPP degli studenti ad alto potenziale cognitivo e per lo sviluppo di innovazione tramite l’IA riguardante lo sport;

– Diritto d’autore: “Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell’ingegno» è inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore»; b) dopo l’articolo 70-sexies è inserito il seguente: «Art. 70-septies. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater»”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Misure urgenti in materia di polizze catastrofali, proroghe in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, il Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39, Misure urgenti in materia di polizze catastrofali. In vigore dal 31 marzo 2025. Approvato dal Governo il 28 marzo.

Il decreto differisce quanto previsto dall’articolo 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023 n.213, ovvero l’obbligo di “stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale” sia per le medie che per le piccole imprese. In particolare le nuove scadenze sono:

imprese di medie dimensioni 1° ottobre 2025;

piccole e microimprese 31 dicembre 2025.

Invariato il termine invece per le grandi imprese, 1° aprile 2025.

Differenze anche per quanto riguarda l’applicazione del comma 102 dello stesso articolo: “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte

delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. A decorrere dall’obbligo assicurativo per piccole e medie imprese, a novanta giorni per le grandi.

FONTE: Gazzetta Ufficiale

GU: Scuola, sicurezza sul lavoro nell’educazione civica, legge 17 febbraio

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 4 marzo 2025 la Legge 17 febbraio 2025, n. 21 Modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l’introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. In vigore dal 19 marzo 2025.

La legge inserisce nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, l’insegnamento delle conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro.

Lo fa modificando la legge 20 agosto 2019, n. 92 con il nuovo articolo 3, comma 1, h-ter “conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Obiettivo delle legge è favorire la diffusione di concetti di base per aumentare la consapevolezza degli studenti su diritti, doveri e tutele.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Milleproroghe, legge di conversione in GU

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2025 la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. In vigore dal 25 febbraio 2025.

Queste in sintesi le misure approvate:

proroga adeguamento antincendio al 31 dicembre 2025 rifugi alpini con più di venticinque posti letto, al 31 dicembre 2026 per strutture ricettive con oltre 25 posti letto, 31 dicembre 2027 asili nido e scuole;

proroga al 31 marzo 2025 obbligo fatturazione elettronica settore sanitario;

al 31 ottobre 2025 credito imposta e contributi a fondo perduto per edilizia agevolata alberghi e strutture ricettive;

fino al 31 dicembre 2025 assemblee a distanza per le società;

riammissione entro il 30 aprile 2025 dei decaduti nella Rottamazione quater;

proroga per iscrizioni al Rentri;

proroga 31 marzo 2025 polizze assicurative contro i rischi catastrofali;

proroga 5×1000 al 2025 volontariato non iscritto al RUNTS.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Ddl lavoro

Disposizioni in materia di lavoro. Approvato dal Senato l’11 dicembre 2024 il DDl Lavoro, collegato alla legge di Bilancio. Non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato annunciato dal Ministero del Lavoro tramite la nota dell’11 dicembre a margine della presentazione del deceto stesso in conferenza stampa. (Legge 13 dicembre 2024, n. 203 – GU n.303 del 28 dicembre 2024).

Questi in sintesi i provvedimenti approvati (qui i testi ufficiali):

Modifiche al Testo Unico sicurezza lavoro in merito a:

Commissione interpelli presso il Ministero del lavoro con almeno quattro componenti con profilo giuridico;

comunicazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro entro il 30 aprile dal Ministero del Lavoro alle Camere, con bilanci anno precedente e interventi futuri;

modifiche alle deroghe al divieto di utilizzo di locali sotterranei, articolo 65: ” è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” e ciò dopo dopo invio di apposita comunicazione all’Ispettorato del Lavoro con modulistica che individuerà lo stesso Inl;

medicina del lavoro:

il Ministero della Salute verifica periodicamente il mantenimento del requisiti dei medici competenti nella formazione continua ai fini della permanenza nell’elenco;

visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo sessanta giorni, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente e “qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”;

visita medica preventiva come compiuto adempimento di visita medica preventiva;

visita pre assuntiva, abrogato il comma 2-bis dell’articolo 41 “possono essere svolte […] su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL” e introdotto il seguente passaggio “nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva”;

entro il 31 dicembre 2024 previsto Accordo Stato-Regioni, adottato sulla revisione delle condizioni di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

Lavoro, previdenza sociale:

ricorsi online alle sedi territoriali Inail contro i provvedimenti sull’ l’oscillazione del tasso medio di tariffa;

comunicazioni di decesso Inps a disposizione di Inail da gennaio 2025:

semplificazione delle procedure sui ai ricorsi per l’assicurazione contro gli infortuni domestici;

lavoro stagionale: rientrano nell’interpretazione del lavoro stagionale anche le “attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa”;

superiore ai 15 giorni l’assenza lavoro ingiustificata diviene risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e senza necessità di pratica telematica, le disposizioni “non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”;

procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica con regole tecniche da adottare in 12 mesi;

lavoro agile, comunicazioni al Ministero del Lavoro entro cinque giorni dall’inizio, o cinque dalla modifica della durata o cinque dalla fine del periodo;

periodo di prova tempo determinato: previsto un giorno ogni quindici giorni, limiti due e quindici giorni per contratti di sei mesi, due trenta per contatti fino a un anno;

ampliamento della platea dei dipendenti per il calcolo del limite del 30% per il lavoro in somministrazione;

“Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne. All’articolo 1 della legge 30 dicembre

2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti: « 937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d’inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti. 937-bis. Le disposizioni dei commi da927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l’avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti”;

cassa integrazione e lavoro: decadenza diritto all’integrazione e per le giornate impegnate in caso di attività di lavoro subordinato o autonomo e perdita del trattamento in caso di mancata comunicazione sullo svolgimento dell’attività.

FONTE: Gazzetta Ufficiale