Archivia Gennaio 28, 2026

Decreto: Politiche attive lavoratori che hanno superato patologia oncologica

Il decreto, pubblicato di concerto con il Ministero della Salute e in attuazione della legge n. 193/2023 sull’oblio oncologico, inserisce i lavoratori guariti da patologie oncologiche nel novero delle categorie fragili. Categorie beneficiarie degli interventi di politica attiva, di cui potranno beneficiare anche gli ex pazienti oncologici. Programma GOL, Fondo Nuove Competenze, Assegno di inclusione (ADI), Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), Accomodamenti ragionevoli persone con disabilità da articolo 2 Convenzione ONU.

Gli accomodamenti adeguati saranno fondamentali per il diritto al lavoro dignitoso e inclusivo. Il decreto prevede quindi che “I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e sentito il medico competente di cui all’articolo 38 dello stesso decreto legislativo, sono tenuti ad adottare misure che permettano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, conciliare le esigenze di cura con l’attività lavorativa ed evitare discriminazioni“.

Ogni intervento di politica attiva potrà interessare anche i lavoratori sottoposti a trattamenti prolungati in assenza di evidenza di malattia: “condizione che non consente di ritenere malati i soggetti ma non permette ancora di essere dichiarati guariti.”

Così il ministro del Lavoro Calderone, nella nota del 20 gennaio 2026: “Con questo decreto compiamo un passo che tocca la vita concreta delle persone, rendere pienamente operative le tutele previste dalla legge sull’oblio oncologico significa affermare con chiarezza che la guarigione deve coincidere con un nuovo inizio, libero da paure, pregiudizi e barriere ingiustificate. Il provvedimento garantisce strumenti reali per accompagnare il rientro al lavoro, sostenere la crescita professionale e valorizzare le competenze di ciascuno.”

Fonte: Ministero della Salute

Nuova area sito sui rischi derivanti dai cambiamenti climatici, Eu-Osha

Cambiamenti climatici e sicurezza sul lavoro. Questo il tema della nuova area del proprio sito con la quale Eu-Osha richiama l’attenzione sull’impatto del clima sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’area online raccoglie dati, materiali e strumenti utili alla comprensione del fenomeno e alla comprensione delle necessità riguardanti la sicurezza. Per prevenire e contrastare l’azione e gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle prassi lavorative. “Questi fattori possono acuire i rischi esistenti o crearne di nuovi: malattie legate al calore, malattie infettive, incidenti, allergie e tumori. Oltre agli impatti fisici, i cambiamenti climatici possono incidere anche sulla salute mentale dei lavoratori”.

Il fenomeno è considerato preoccupate dal 31% dei lavoratori europei consultati da OSH Pulse 2025.

Questo l’indice degli argomenti trattati:

Impatti climatici sulla sicurezza e salute sul lavoro;

Chi è a rischio? (lavoratori all’aperto e indoor);

Risposte politiche;

Orientamenti e strumenti.

Fonte: Eu-Osha

Nuovo decreto in GU: Protezione lavoratori rischi esposizione amianto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 9 gennaio 2026 il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. In vigore dal 24 gennaio 2026.

Il decreto riporta una serie di modifiche al Testo unico sicurezza sul lavoro, nella parte che tratta i rischi da esposizione all’amianto, in particolare dagli articoli 244 al 261. Le raccogliamo in elenco:

le prime modifiche interessano l’articolo 244 sulla Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità, dove al comma 3 viene aggiunto un nuovo comma a tra quelli annoverati tra i casi del Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, che annovera quindi “i casi di cui all’allegato XLIII-ter (nuovo Ndr), dell’articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all’amianto”;

modifiche all’articolo 246 Campo di applicazione del CAPO III sul rischio amianto, applicabile su “tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro”;

all’articolo 247 ai casi di silicati fibrosi vengono aggiunti inoltre quelli “classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008″;

introdotte variazioni sostanziali all’articolo 248, che riporta gli obblighi per il datore di lavoro nell’individuazione della presenza di amianto: la frase “Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto”, ora viene sostituita da una seconda, con una nuova prassi “Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame”;

modifiche all’articolo 249 ancora obblighi per il datore di lavoro ma questa volta nella valutazione del rischio con i nuovi commi a e b dell’articolo 1 che indica come questa vada condotta per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione, lasciando il solo obbligo di notifica alla vigilanza, tra quelli non previsti per i casi di debole esposizione;

modifiche all’articolo 250 sulla notifica, che è prevista nei casi in cui i lavoratori sono o possono essere esposti durante lavorazioni di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento rifiuti, bonifica, viene aumentata la portata della notifica, con l’obbligo di conservare i documenti sul numero dei lavoratori coinvolti, per quaranta anni;

modifiche al 251, sulle misure di prevenzione: previste per il più basso valore tecnicamente possibile, e viene fornito un elenco di misure da attuare nei casi in cui non si possa evitare l’emissione di polvere: “1) l’eliminazione della polvere di amianto; 2) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte; 3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti”, con chiarimenti sull’imballaggio e il trattamento dei rifiuti;

articolo 252 misure igieniche da adottare in tutte le attività nelle quali c’è rischio esposizione, fermo restando quanto previsto dalla valutazione dei rischi;

modifiche all’articolo 253 controllo dell’esposizione: a intervalli regolari tramite campionamento sul lavoratore e a integrazione il controllo dell’aria confinata ambientale, misurazione che deve essere effettuata con microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029, dal 21 dicembre 2029 con microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo previsto da prossimo decreto del Ministero della Salute;

articolo 254 valore limite: “il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bi”, con limite superato o con sospetto di lavorazione con amianto il lavoro cessa immediatamente e riprende solo dopo le adeguate misure di protezione;

255, area ventilata a estrazione meccanica negli ambienti confinati;

articolo 256 lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, dove il piano deve prevedere la verifica anche alla ripresa di altre attività dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro;

articolo 258 – Formazione dei lavoratori, deve essere riposta particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, formazione “adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione”, formazione specifica per chi lavora nella demolizione che deve comprendere anche fasi relative “all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi”;

259 sorveglianza sanitaria: prevista per “attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto”; e tutti gli addetti “sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”;

modifiche all’articolo 260 – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio, dove Inail prende il posto di Ispesl;

articolo 261, la parola mesoteliomi diviene patologie da amianto, ovvero “tutti i casi di malattia professionale correlati all’amianto con diagnosi medica di patologie di cui all’allegato XLIII-ter” ;

nuovo allegato XLIII-ter presente in calce al decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Inail: Tutela assicurativa studenti e personale scolastico 2025/2026

Pubblicata da Inail la circolare n.1 del 9 gennaio 2026 che riassume il sistema assicurativo per l’anno scolastico in corso 2025/2026.

Il documento raccoglie informazioni sulle tutele assicurative riguardanti gli studenti e il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, formazione terziaria professionalizzante e formazione superiore

secondo quanto previsto dalle recenti novità (articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109) e come già segnalato nella circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45.

Inail ricorda l’estensione ora strutturale della copertura assicurativa alle attività di insegnamento e apprendimento per il personale e per gli studenti, e la recente novità da articolo 7 decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito da legge 29 dicembre 2025, n. 198, che riconosce anche gli infortuni occorsi in itinere nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio verso i luoghi di formazione lavoro.

Le tutele riguardano eventi infortuni che hanno luogo sia in attività abituali che nelle pertinenze, le uscite didattiche, viaggi di integrazione, attività sportive.

Questo l’indice degli argomenti affrontati:

“Personale scolastico, personale docente, tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori;

Alunni e studenti;

Infortuni in itinere occorsi a studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro (ex PCTO);

Prestazioni per infortuni e malattie professionali di alunni e studenti;

Personale e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali. Applicazione della gestione per conto dello Stato;

Regime assicurativo per allievi degli istituti tecnici superiori (ITS);

Premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali”.

FONTE: INAIL

Nota Inps e tutorial : Idennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo

Pubblicata da Inps la nota del 12 gennaio 2026 con la quale riassume i criteri riguardanti l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo prevista dal decreto legislativo 175/2023. Nota affiancata da un tutorial in Pdf realizzato dallo stesso Istituto.

L’indennità interessa lavoratori dello spettacolo freelance, Co.Co.Co e con contratto a termine ed è pari a un terzo delle giornate retribuite nell’anno lavorativo precedente.

Richiede un reddito non superiore ai 35.000 euro, 51 giornate di contributi nell’anno precedente, 15 se il lavoratore è un attore.

Le domande vanno presentate online con scadenza 30 aprile di ogni anno.

Fonte: Inps