Linee guida operative UE: Amianto, Eu-Osha, la raccomandazione 2025/2609

Con nota del 20 gennaio Eu-Osha segnala delle linee guida europee e la recente raccomandazione sull’elenco delle malattie professionali utili per la lotta all’amianto e ai rischi professionali e per la salute che ne derivano.

La raccomandazione è la 2025/2609 che ha aggiornato nell’allegato I e II l’Elenco europeo delle malattie professionali e l‘Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I. Nel quale allegato I viene richiamato come “opportuno aggiungere le seguenti malattie correlate all’amianto: cancro della laringe causato dall’amianto (in sostituzione dell’attuale voce «cancro della laringe causato dall’inalazione delle polveri d’amianto» nell’allegato II della raccomandazione), cancro ovarico causato dall’amianto, placche pleuriche con compromissione funzionale dei polmoni causate dall’amianto e versamento pleurico non

maligno causato dall’amianto. Inoltre, nell’allegato II è opportuno aggiungere le seguenti malattie: cancro del colon causato dall’amianto, cancro del retto causato dall’amianto e cancro dello stomaco causato dall’amianto”

Secondo quanto riportato dalla stessa raccomandazione il 75% tumori professionali riconosciuti in UE è correlato all’amianto.

La nota Eu-Osha affianca la raccomandazione alle linee guida Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work. Degli orientamenti operativi e casi studio sulla gestione in sicurezza dell’amianto. Questo l’indice:

Quadro giuridico;

Elementi chiave della gestione della sicurezza;

Valutazione e gestione del rischio amianto;

Identificazione dell’amianto;

Monitoraggio dell’aria;

Esposizione passiva;

Misure di controllo;

Formazione;

Sorveglianza sanitaria;

Gestione degli incidenti;

Gestione dei rifiuti;

Edifici;

Navi, treni, aerei, veicoli e macchinari;

Estrazione mineraria ed estrattiva;

Ingegneria Civile;

Servizi di emergenza.

Fonte: Eu-Osha

Decreto: Fondo screening prevenzione cardiovascolare e oncologica sul lavoro

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto n.1 del 2026 sulla ripartizione e l’accesso agli incentivi del Fondo per gli screening e per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche sul lavoro.

Si tratta del fondo di 500mila euro annui, a partire dal 2026, istituito dall’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con l’intento di promuovere la sicurezza e la tutela della salute nelle imprese e comprende anche l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici.

Gli incentivi riguardano interventi che le aziende dovranno definire insieme a una struttura sanitaria. In particolare dovrà essere avviato almeno uno tra screening; prestazioni specialistiche e diagnostiche per la prevenzione; “attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta dal personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; diagnostica del sistema cardiocircolatorio o delle formazioni pretumorali.

Le imprese dovranno dimostrare di essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con la normativa sulla sicurezza. Gli incentivi per i defibrillatori non possono essere concessi alle aziende che devono dotarsi obbligatoriamente di defibrillatori automatici o “tenute, in ragione dei particolari tipi di lavorazione ed esposizione e delle peculiari modalità organizzative delle attività lavorative cui l’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a dotarsi, per l’organizzazione del servizio di primo soccorso, di defibrillatori semiautomatici e automatici”.

Le domande potranno essere presentate con modalità individuate da un prossimo avviso pubblico.

Fonte: Ministero del Lavoro

Inail: Tutela assicurativa studenti e personale scolastico 2025/2026

Pubblicata da Inail la circolare n.1 del 9 gennaio 2026 che riassume il sistema assicurativo per l’anno scolastico in corso 2025/2026.

Il documento raccoglie informazioni sulle tutele assicurative riguardanti gli studenti e il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, formazione terziaria professionalizzante e formazione superiore

secondo quanto previsto dalle recenti novità (articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109) e come già segnalato nella circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45.

Inail ricorda l’estensione ora strutturale della copertura assicurativa alle attività di insegnamento e apprendimento per il personale e per gli studenti, e la recente novità da articolo 7 decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito da legge 29 dicembre 2025, n. 198, che riconosce anche gli infortuni occorsi in itinere nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio verso i luoghi di formazione lavoro.

Le tutele riguardano eventi infortuni che hanno luogo sia in attività abituali che nelle pertinenze, le uscite didattiche, viaggi di integrazione, attività sportive.

Questo l’indice degli argomenti affrontati:

“Personale scolastico, personale docente, tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori;

Alunni e studenti;

Infortuni in itinere occorsi a studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro (ex PCTO);

Prestazioni per infortuni e malattie professionali di alunni e studenti;

Personale e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali. Applicazione della gestione per conto dello Stato;

Regime assicurativo per allievi degli istituti tecnici superiori (ITS);

Premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali”.

FONTE: INAIL

Nota Inps e tutorial : Idennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo

Pubblicata da Inps la nota del 12 gennaio 2026 con la quale riassume i criteri riguardanti l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo prevista dal decreto legislativo 175/2023. Nota affiancata da un tutorial in Pdf realizzato dallo stesso Istituto.

L’indennità interessa lavoratori dello spettacolo freelance, Co.Co.Co e con contratto a termine ed è pari a un terzo delle giornate retribuite nell’anno lavorativo precedente.

Richiede un reddito non superiore ai 35.000 euro, 51 giornate di contributi nell’anno precedente, 15 se il lavoratore è un attore.

Le domande vanno presentate online con scadenza 30 aprile di ogni anno.

Fonte: Inps

In GU il Codice degli incentivi alle imprese

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il Decreto Legislativo n. 184 27 novembre 2025.

In vigore dal 1° gennaio 2026 riporta il riordino della disciplina generale degli incentivi alle imprese e i relativi procedimenti amministrativi. Il codice non riguarda incentivi fiscali che non prevedono istruttorie e incentivi con verifiche circoscritte al limite di risorse possibili e gli incentivi contributivi.

Indica criteri per programmazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, comunicazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Invio informazioni sulle emissioni di microplastiche, scadenze, Iuclid, supporto Echa

Microplastiche. Helpdesk Reach comunica che è disponibile sul sito Echa il software IUCLID per l’invio all’Agenzia delle informazioni sulle microplastiche. Affiancato dal materiale informativo di supporto.

La nota Echa in merito all’invio, ricorda che la prima scadenza per le emissioni stimate 2025 è il 31 maggio 2026, ovvero, in dettaglio, dovranno essere inviate a Echa le seguenti comunicazioni nelle rispettive scadenze:

“31 maggio 2026 – per i produttori e gli utilizzatori industriali a valle di SPM sotto forma di pellet, scaglie e polveri, utilizzati come materia prima nella produzione di plastica nei siti industriali; e

31 maggio 2027 – per tutti gli altri produttori e utilizzatori industriali a valle di SPM presso siti industriali, nonché per i fornitori che immettono sul mercato per la prima volta prodotti contenenti SPM per usi specifici esentati da parte di professionisti o del pubblico”.

La restrizione è entrata in vigore nel 2023.

Fonte: Echa

Infortuni sul lavoro nell’assistenza sociosanitaria, nuova relazione Eu-Osha

Pubblicata da Eu-Osha una nuova relazione che affronta il fenomeno degli incidenti nel settore dell’assistenza sociosanitaria. Dati, casistiche, misure di prevenzione e buone prassi.

Salute muscolo-scheletrica e fattori di rischio nel settore HeSCare: una revisione delle informazioni esistenti. La relazione, in inglese, indica il settore come uno dei maggiormente esposti al rischio infortuni. Un settore che in Europa occupa circa 21 milioni di persone e che negli ultimi dieni anni ha visto incrementare il tasso infortunistico.

Da un’analisi del 2024 che l’Agenzia ha compiuto su dati 2022 è emerso che:

  • sono stati 2.973.646 gli infortuni sul lavoro nel 2022 in UE;
  • 469.685 nel settore HeSCare (Health and Social Care) (234.202 assistenza sanitaria, 125.834 assistenza residenziale, 109.648 nell’assistenza sociale);
  • percentuale complessiva rispetto a tutti gli infortuni sul lavoro nella UE pari al 16% (9% nel 2012);
  • 2.134 tasso di incidenza per 100.000 lavoratori:
  • 79 incidenti mortali (29 assistenza sanitaria, 18 assistenza residenziale, 31 assistenza sociale).

Queste le cause di incidete nel settore più comuni:

  • scivolamenti e cadute;
  • lesioni tagli e punture;
  • comportamenti violenti sul luogo di lavoro;
  • sovraccarico fisico;
  • macchinari e veicoli;
  • esposizione a sostanze pericolose e agenti biologici.

La relazione è stata affiancata da approfondimenti riguardanti l’assistenza domiciliare e residenziale in Francia, buone prassi nei Paesi Bassi, ergonomia in Spagna, sulla prevenzione della violenza contro gli operatori sanitari,sui rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Fonte: Eu-Osha

Misure urgenti sicurezza sul lavoro, decreto legge in GU

Decreto – legge 31 ottobre 2025, n. 159

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2025 il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre. In vigore dal 31 ottobre 2025.

Questo il testo del provvedimento.

Riassumiamo in elenco alcune delle principali misure approvate:

revisione aliquote oscillazione e contributi Inail per l’agricoltura ed esclusione dal 2026 delle aziende con sentenze di condanna per violazioni gravi in materia di negli ultimi due anni;

  • risorse Inail destinate dal 2026 alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
  • vigilanza Inl in cantiere su imprese in appalto e subappalto, tessera di riconoscimento per i lavoratori con codice univoco anche in digitale tramite strumenti interoperabili SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), generato automaticamente per i lavoratori assunti su piattaforma SIISL, provvedimento Garante Privacy in 60 gg per gestione dati;
  • modifiche all’articolo 27 del TU con nuove sanzioni e decurtazioni punti per la patente a crediti;
  • potenziamento Ispettorato nazionale del lavoro 300 funzionari da mobilità e nuovi reclutamenti per concorso nel 2026 2027 e 2028, nuove assunzioni nell’Arma dei Carabinieri;
  • nuove risorse Inail al Fondo sociale per occupazione e formazione, interventi di formazione in materia prevenzionale, sostegno alle micro e Pmi, campagne informative;
  • Rls, modifiche “all’articolo 37 del TU: “1) al comma 11, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.», il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”;
  • modifiche all’articolo 41 del TU, al comma 4-bis aggiunta le previsione di un Accordo Stato Regioni entro il 31 dicembre 2026 per accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza e decreto attuativo del Il Ministro della salute;
  • modifiche all’articolo 77 TU obblighi datore di lavoro su Dpi efficienza, manutenzione, riparazione da fabbricante;
  • scale verticali “permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e’ fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu’ di 60 centimetri”;
  • articolo 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: priorità a parapetti, reti e altrimenti sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso fune, sistemi di arresto;
  • Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione: “entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I criteri e i requisiti disposti dall’accordo di cui al comma 1
    devono essere riferiti alla competenza e certificata 
    esperienza in
    materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti gia’ accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
  • tutela Inail per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa -sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro, divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio;
  • borsa di studio Inail dal 1° gennaio 2026 per ragazzi superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, nelle scuole primarie e secondarie, università e alta formazione, sussidi su domanda e fino a 7000 euro l’anno per frequenza con profitto;
  • adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità Inail;
  • convenzioni Ministero Lavoro, Inail e Uni consultazione gratuita delle norme tecniche salute e sicurezza sul lavoro;
  • “dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche,
    per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la
    disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)”;
  • entro sei mesi definite linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti e sistema di raccolta dati;
  • sorveglianza sanitaria: controlli sanitari, ore “che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”; MC fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, screening, LEA; entro dodici mesi previsto decreto per la definizione delle strutture convenzionate per il datore di lavoro delle quali il MC può essere collaboratore;
    “visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”;
  • convenzioni con aziende sanitarie locali o con medici competenti per gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità;
  • modifiche agli adempimenti delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, Croce Rossa Italiana e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;
  • proroga al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza da eventi meteorologici 2 novembre 2023 Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e
    Prato, Massa Carrara e Lucca.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Eu-Osha, nuova relazione sui DMS nell’assistenza sanitaria e sociale

Pubblicata da Eu-Osha il 3 ottobre la relazione La tutela della salute muscolo-scheletrica nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale: documento strategico.

Si tratta di un nuovo documento, in inglese, che analizza i rischi DMS sul lavoro nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale (HeSCare) e raccoglie strategie per misure di prevenzione. Utili al benessere degli operatori HeSCare e di conseguenza anche a una migliore assistenza ai pazienti.

Riporta in particolare approfondimenti su:

carichi di lavoro,

movimentazione dei pazienti;

formazione efficace.

Fonte: Eu-Osha

Staff House, interventi su alloggi e locazioni dipendenti turismo, decreto in GU

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025 del Ministero del Turismo Tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo.

Si tratta del decreto attuativo sullo Staff Housing previsto dall’articolo 14, del decreto legge n. 95/2025. Contiene in sintesi “un finanziamento complessivo di 120 milioni di euro, di cui 54 milioni destinati a interventi sugli immobili e 66 milioni in contributi per sostenere i costi di locazione”. Questa la nota del MITUR.

Riassumiamo in elenco le misure approvate:

  • il provvedimento riguarda gli alloggi di “lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”;
  • riporta modalità di assegnazione di contributi in conto capitale per interventi sulle strutture e di parte corrente per il sostegno alla locazione, entità degli stessi, verifica e controlli successivi;
  • per quanto riguarda i contributi in conto capitale per gli interventi sugli immobili, questi devono essere destinati ad alloggi per dipendenti per almeno nove anni successivi al contributo e la locazione al dipendente dovrà essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato;
  • gli immobili potranno ricevere interventi per riqualificazione, ammodernamento, efficientamento energetico;
  • devono essere coinvolti almeno dieci posti letto per ogni intervento finanziato;
  • ogni lavorazione deve essere conclusa entro due anni dal contributo;
  • il decreto riporta in dettaglio tutte le spese ammissibili al finanziamento;
  • limiti di spesa 500mila e cinque milioni di euro;
  • i contributi variano dal 30% al 50%, modulati sulle tipologie di immobile, di intervento, di azienda;
  • per le Pmi contributi anche per la progettazione dell’investimento;
  • la richiesta di contributo sarà “subordinata all’acquisizione del Codice unico di progetto (CUP) da parte del beneficiario”;
  • i contributi verranno erogati tramite “procedura valutativa a graduatoria a seguito di avviso pubblico”;
  • 50% del contributo verrà versato al vincitore entro 30 giorni dall’assegnazione e il saldo entro 60 giorni dall’approvazione della rendicontazione finale;
  • in merito al contributo di parte corrente per il sostegno dell’alloggio, riguarda soggetti che dovranno dimostrare di sostenere spese per l’alloggi di propri lavoratori;
  • interessa unità immobiliari che dovranno insistere nella stessa provincia o comunque in un area che rientri nei 40km di distanza dalla sede;
  • contributi concessi sia per alloggi di proprietà che in locazione;
  • contributi fino a 3mila euro all’anno per ogni posto letto, dai cinque ai dieci anni;
  • “l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili per le PMI e il 15% per le grandi imprese”;
  • anche in questo caso domande indicate con successivo avviso del Ministero.
  • “Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 del regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti d’investimento di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis”.

Fonte: Gazzetta Ufficiale