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Il volume Inail, “La protezione attiva antincendio”

Pubblicato da Inail un nuovo volume che analizza le disposizioni del Codice di prevenzione incendi decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e in particolare allw misure di riduzione del rischio indicate nei capitoli S.6 e S.7, S.8.

Il volume segue la prima pubblicazione di carattere introduttivo del 2018 e la successiva sugli elementi strutturali del maggio 2019. Si articola su 13 casi di studio che analizzano le fasi di Controllo dell’incendio, Rilevazione e allarme e Controllo di fumi e calore. Le misure di protezione attiva.

Per misura attiva, ovvero per una delle declinazioni del concetto di misura di protezione prevista dal Codice (l’altra è la passiva) si intendono i sistemi che possono sorvegliare gli ambienti e inviare l’allarme; cotnrollare l’incendio; gestire fumo e calore. Le principali sono:

  • “Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi;
  • Sistemi di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
  • Evacuatori di fumo e di calore (SEFC);
  • Segnaletica di sicurezza;
  • Illuminazione di sicurezza”.

La normativa di riferimento annovera il d.m. 20 dicembre 2012 Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi, il d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, il d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, l’art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e il Codice di prevenzione incendi.

Info: Inail, La protezione attiva antincendio

Obbligo corso Addetto al primo soccorso, e aggiornamento.

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare le persone incaricate della gestione dell’emergenza aziendale, in materia di antincendio e di Primo Soccorso. Il Testo Unico sulla Sicurezza sottolinea in modo significativo la differenza tra Pronto Soccorso (l’insieme delle tecniche mediche, chirurgiche e farmaceutiche che vengono messe in atto da personale medico qualificato.) e Primo Soccorso, indicando che per quest’ultimo si intende “l’insieme degli atti che personale non medico può mettere in atto in attesa dell’arrivo di personale più qualificato”.

La normativa di riferimento per quanto riguarda l’organizzazione del primo soccorso aziendale è il DM 388 del 15 luglio 2003, pubblicato in GU n. 27 del 3 febbraio 2004. Il DM 388/03 classifica le aziende in tre gruppi, in relazione all’organizzazione del Primo Soccorso, in considerazione della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti. Al gruppo A appartengono le aziende a rischio alto, al gruppo B le aziende a rischio medio con più di tre lavoratori e al gruppo C le aziende a rischio basso con meno di tre lavoratori.

Con l’articolo 3 e gli allegati 3 e 4 del DM 388/03, vengono definiti i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione e di aggiornamento rispettivamente per le diverse categorie di aziende. Il corso di formazione per gli addetti al primo soccorso aziendale per le aziende a rischio alto (gruppo A), deve avere una durata minima di 16 ore con contenuti anche pratici relativi alle tecniche di intervento in medicina di emergenza. I corsi di formazione per le aziende appartenenti ai gruppi B e C devono avere una durata minima di 12 ore. È inoltre previsto l’aggiornamento obbligatorio per tutti i gruppi di rischio, con frequenza almeno triennale, della durata di 6 ore per le aziende ad alto rischio e di 4 ore per le aziende a rischio medio e basso.

La designazione degli addetti è un obbligo sanzionabile per il Datore di Lavoro e non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (art 43, comma 3, D.Lgs. 81/2008). Il numero dei lavoratori designati alla gestione del primo soccorso deve essere valutato in considerazione della natura dell’azienda, del numero dei dipendenti e della dislocazione geografica sul territorio, in modo da garantire l’efficacia dell’intervento in ogni situazione lavorativa.

La formazione del lavoratore art.37 del d.lgs.81/2008

Secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/2008, che rimanda ad Accordi tra Stato e Regioni in materia di disciplina dei percorsi formativi, tutti i Datori di Lavoro, pubblici e privati indipendentemente dalla natura e dalla dimensione dell’azienda, sono tenuti ad assicurare ai propri dipendenti percorsi formativi congruenti con i rischi presenti sui luoghi di lavoro.

I corsi devono essere progettati in modo da consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze indispensabili per la gestione degli aspetti della sicurezza in azienda e per renderli consapevoli dei pericoli presenti sul luogo di lavoro, in relazione diretta con la mansione svolta, al fine di poter applicare le misure di prevenzione e protezione.

La normativa prevede l’obbligo di frequentare programmi di formazione generale per i lavoratori, con contenuti rivolti a creare le corrette competenze trasversali in materia di organizzazione aziendale interna, di responsabilità in caso di incidente e di consapevolezza del proprio ruolo all’interno del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Successivamente i lavoratori devono frequentare programmi formativi orientati a creare la consapevolezza sui rischi specifici conseguenti delle proprie mansioni e delle derivanti misure di reazione e tutela.

Stima costi infortuni lavoro e malattie professionali, Eu-Osha

Pubblicata da Eu-Osha la relazione The value of occupational safety and health and the societal costs of work-related injuries and diseases, secondo documento di un progetto di ricerca sull’impatto economico di una gestione non adeguata della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il progetto di ricerca è stato lanciato nel 2017 prevedendo due linee di studio. Una prima in larga scala sull’analisi dei dati provenienti da ciascuno degli Stati membri UE e una seconda che ha interessato la produzione di un modello di stima dei costi utilizzando dati Ilo, Commissione internazionale per la salute sul lavoro e istituzioni di Finlandia e Singapore. Entrambe le fasi sono state relazionate nel 2017.

Il documento presentato ora interessa la fase accessoria 2b inerente la seconda linea di ricerca ed è stato terminato con l’intento di ottenere un modello sofisticato di determinazione dei costi, utilizzando però dati nazionali.

La nuova relazione incrocia dati nazionali su costi diretti indiretti e immateriali, dati internazionali sull’onere economico di lesioni e malattie stimando l’impatto economico di una gestione della sicurezza sul lavoro per cinque paesi: Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Italia e Polonia.

Infoe consultazione completa su:

https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/value-occupational-safety-and-health-and-societal-costs-work/view

INL: risultati del primo semestre 2019 Raddoppiate le sanzioni per appalto illecito e triplicate le denunce per caporalato

In attesa che vengano avviati gli iter concorsuali per le assunzioni autorizzate dalla legge di bilancio nell’intento di rafforzare la tutela della legalità nel mondo del lavoro, i risultati dei controlli effettuati e dei servizi resi al pubblico dagli Ispettorati del Lavoro nel primo semestre di quest’anno sono significativi di un ulteriore tendenziale progresso rispetto al già positivo andamento fatto registrare nel 2018.

Pur a fronte di un minor volume di ispezioni (-9%) consentito dalle risorse disponibili, gli indici di efficacia dell’attività di vigilanza risultano infatti crescenti a confronto di quelli del corrispondente periodo dello scorso anno.

Il tasso delle irregolarità riscontrate presso le imprese controllate è salito del 3% (dal 69 al 72% dei casi) come pure del 7,7% è aumentato il numero delle posizioni lavorative risultate irregolari (dalle 77.222 del 2018 alle attuali 83.191). In crescita del 14% (da 20.398 a 23.300) è anche il numero dei lavoratori “in nero” accertati mentre, in questa prima fase di attuazione della misura, sono stati 185 i percettori indebiti del “reddito di cittadinanza” individuati.

L’attività di contrasto è risultata parimenti e ancor più incisiva anche in ambiti di intervento più complessi ed insidiosi: è infatti più che raddoppiato (da 5.161 a 10.454) il numero dei lavoratori soggetti a forme di appalto e somministrazione illeciti e pressoché triplicato (da 150 a 413) quello dei lavoratori interessati da accertamenti in materia di distacco transnazionale illecito.

Le indagini svolte sul fronte della lotta al “caporalato” hanno altresì portato alla denuncia di 263 persone – 59 delle quali in stato d’arresto – in netto incremento rispetto alle 80 denunce dell’omologo periodo del 2018 e con una incidenza del fenomeno che si è confermata prevalente (147 denunce) nel settore agricolo.

In sensibile aumento sono anche i recuperi contributivi risultanti dall’attività di vigilanza previdenziale e assicurativa, di ammontare pari a 530 milioni di € superiore del 43% rispetto ai 351 milioni di € del corrispondente primo semestre del 2018.

Nella loro estrema sintesi, i dati riportati rendono chiara la misura della professionalità e dell’impegno con cui gli organi ispettivi si adoperano nel presidio del territorio a tutela dei diritti dei lavoratori e sono al tempo stesso indici di un efficace esercizio, da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, delle funzioni di analisi, pianificazione, coordinamento e condotta della vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, contribuzione e assicurazione obbligatoria che ad esso fanno capo.

Fonte: https://www.ispettorato.gov.it/

Governo: approvato il decreto tutela del lavoro

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri n.68 del 6 agosto 2019 un decreto legge riguardante la tutela del lavoro e la risoluzione delle crisi aziendali.

Come si legge dalla nota del Governo, il provvedimento riporterà misure per la tutela di categorie di lavoratori come rider, persone con disabilità, LSU ed LPU. Misure per l’attuazione attraverso Inps del Reddito di cittadinanza e per la disciplina di Anpal sevizi Spa.

Per quanto riguarda le crisi industriali interesserà le aree produttive di Sardegna, Sicilia, Isernia, Ilva, prevedendo inoltre l’accesso al fondo salva opere per la aziende edili in crisi.

Previsti interventi per l’Associazione italiana alberghi per la gioventù per il sostegno del turismo giovanile, scolastico, sportivo.

La figura essenziale : formatore per la sicurezza sul lavoro.

Il Decreto del 6 marzo 2013 in attuazione dell’art.6 comma 8, m-bis del D.Lgs. 81/08, definisce i requisiti formativi minimi che devono essere posseduti dai formatori per la sicurezza, individuando modalità e contenuti dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio della professione.

La normativa prevede l’acquisizione di crediti formativi necessari per mantenere l’abilitazione, per tutti i soggetti operanti nel mondo della sicurezza, e quindi anche per i formatori per i quali la periodicità dell’aggiornamento è almeno triennale. Il prerequisito indispensabile per poter essere abilitato alla formazione in materia di sicurezza è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuano formazione nella propria azienda. Inoltre, devono essere soddisfatti altri requisiti in alternativa, che prevedono anche la frequentazione di un corso di formazione di base con esame finale della durata minima di 24 ore.

In merito alle modalità con cui è possibile svolgere gli aggiornamenti per i docenti formatori, sono intervenuti  nel tempo tre interpelli: n.21/2014, 02/2015 e 09/2015 del 02 novembre 2015.

Il sistema Haccp, quale la formazione per essere in regola

La Direttiva Europea 2500/36/CE recepita in ambito nazionale con il Decreto Legislativo 206/2007, definisce i criteri e i requisiti per gli alimentaristi che prevede, tra le altre misure, l’obbligo di acquisire il patentino di alimentarista.

Il sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è un insieme di norme da rispettare per la corretta gestione e per il controllo alimentare che disciplina le misure necessarie per garantire la salubrità degli alimenti, riducendo al minimo il rischio di contaminazioni, e di conseguenza a tutela della salute umana. Si articola su sette principi fondamentali:

  • Identificare i pericoli e i rischi da ridurre o eliminare;
  • Identificare i punti critici di controllo (CCP) lungo l’intera filiera;
  • Stabilire, per questi CCP, i limiti di accettabilità;
  • Applicare procedure di monitoraggio dei CCP;
  • Definire interventi correttivi nel caso i limiti di accettabilità vengano superati;
  • Stabilire le azioni da adottare periodicamente per la verifica del corretto funzionamento del sistema;
  • Predisporre tutta la documentazione relativa al Piano di intervento.

Conoscere la normativa in materia di salute e igiene degli alimenti è un requisito fondamentale, oltre che obbligatorio per legge, per tutti gli operatori del settore alimentare e della ristorazione.

I corsi per l’ottenimento del “patentino” sono erogabili anche a distanza e sono rivolti a chiunque operi o intenda operare nel campo dell’alimentazione e/o della ristorazione: al personale qualificato che manipola cibo e bevande (cuochi, camerieri, barman, aiutanti in cucina, addetti mensa, pasticcieri, panettieri, pizzaioli, ecc.) e al personale che non manipola alimenti e bevande (promoter per alimenti confezionati, aiutanti in sala, magazzinieri, trasportatori, ecc.).

Comunicazione sito produzione prodotti cosmetici, modello, Ministero Salute

È stato pubblicato dal Ministero della Salute il modello di comunicazione delle informazioni di sito di produzione dei prodotti cosmetici previsto dal Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 sulle Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici.

Il modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore Generale della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute e riguarda le comunicazioni previste dall’articolo 9 comma 1 del decreto del 27 settembre 2018 necessarie per ottemperare a quanto indicato dagli articoli 7, 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Interessa i soggetti indicati dall’articolo 8 comma 1 del provvedimento e deve essere utilizzato per l’invio della comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione/Provincia autonoma nella quale si trova il sito di produzione.

Accanto al modello, il Ministero ha inserito un secondo allegato con le indicazioni per la compilazione e per l’invio via Pec. Riporta informazioni pratiche affiancate da commenti su alcune fasi lavorative come preparazione del semilavorato, preparazione della miscela finale, inserimento del recipiente finale nell’imballaggio secondario, logistica e attività produttive, sovraetichettatura. Maggiori dettagli e chiarimenti sulle operazioni sono ospitati da una circolare operativa.

“È opportuno ricordare che secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1 del DM 27 settembre 2018, la Persona Responsabile che non effettui nessuna delle operazioni di produzione individuate dall’articolo 8, comma 2 del DM 27 settembre 2018, non è soggetta all’obbligo di comunicazione, e questo si spiega in quanto tale soggetto è già tenuto ad eseguire una notifica al portale europeo Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) secondo le disposizioni dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione del DM tutte le operazioni di produzione di materie prime in forma di sostanza, miscela o formulato destinate al settore cosmetico, e non sono soggetti agli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 2 del DM i siti che si limitano a produrre materie prime ad uso cosmetico”.

Info:
Ministero Salute nota sul modello per la produzione dei cosmetici 

L’addetto alla conduzione di macchine agricole

Il Testo Unico per la Sicurezza, con l’articolo 69, definisce le attrezzature di lavoro come “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”.

Con il successivo articolo 73 il D.Lgs 81/2008, dispone che per alcune attrezzature di lavoro, considerate pericolose per gli operatori, in ragione della complessità e della natura progettuale, il datore di lavoro abbia l’obbligo di assicurare una adeguata formazione e addestramento :”il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente”. Tale formazione deve riguardare sia le normali condizioni operative che la gestione di eventuali situazioni anormali prevedibili.

L’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione, viene esteso inoltre anche ai rischi che l’impiego della attrezzature pericolose può comportare per altre persone “Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari […] ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”

L’individuazione delle attrezzature definite pericolose, per le quali è richiesta la formazione e addestramento, viene demandato con il comma 5 a provvedimenti di successiva emissione “In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”

In proposito sono intervenuti gli Accordi del 22 febbraio 2012 tra lo Stato e le Regioni che hanno recepito quanto richiesto del decreto 81. Con l’allegato A si identificano nel dettaglio le attrezzature per le quali è obbligatoria la formazione mirata, tra queste vi sono attrezzature impiegate nel campo dell’edilizia e nel settore agricolo, due ambiti professionali dove l’incidenza degli infortuni è significativamente elevata. In particolare, la lettera f) del punto 1.1 definisce che per i trattori agricoli sia necessaria la formazione, definendoli come: “Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.”

I citati Accordi del 2012 consentono con la parte II dell’allegato I, che la parte teorica dei corsi di formazione sia erogabile a distanza, a condizione che siano rispettati determinati requisiti: presenza di un Tutor, test di apprendimento, organizzazione e contenuti allineati con quelli previsti dall’allegato VIII.