Contenitori distributori uso privato carburante liquido C, circolare VVF

DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. Indicazioni applicative.

Pubblicata dai Vigili del Fuoco la circolare del 29 agosto n.11468 con chiarimenti riguardanti l’applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 2018 e del Decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2017 Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Sei i principali punti trattati. Il primo riguarda l’articolo 4 comma 1 del DM 22 nov 2017 e l’esenzione dall’obbligo di adeguamento alla Regola tecnica per i soggetti esistenti. La nota ricorda che sono esentati i casi che:
“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia:
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151″.

Il secondo punto ricorda come il termine “contenitore-distributore” utilizzato nella regola tecnica sia lo stesso utilizzato in precedenza nel decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 1990 e sono esclusi quindi dall’applicazione del provvedimento impianti fissi e serbatoi fissi. Il terzo la decadenza per le nuove immissioni delle approvazioni rilasciata ai serbatoi in plastica senza requisito di reazione classe A1.

I punti quattro e cinque interessano il bacino di contenimento e i punti 4.1 e 4.10 dell’allegato al DM 22 nov 2017. Si legge: “Il bacino di contenimento non è considerato elemento strutturale del contenitore-distributore: pertanto l’eventuale modifica del solo bacino di un contenitore-distributore, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934. Alla luce di ciò, un eventuale adeguamento del bacino di contenimento può essere perseguito con diversi sistemi anche non strutturati con il contenitore-distributore stesso come ad esempio la posa del contenitore-distributore all’intento di una vasca di capacità geometrica idonea”. “Analogamente al bacino di contenimento, anche il box prefabbricato non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore.
Pertanto, l’eventuale realizzazione di un box prefabbricato che rispetta i requisiti del p.to 4.10 dell’allegato al Decreto, per un contenitore-distributore esistente, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo”.

Sesto punto sul DM 10 maggio 2018 e la data del 17 febbraio 2019. Fino a a tale data possono essere commercializzati contenitori distributori conformi alle specifiche precedenti ma con apparecchiature realizzate entro il 5 gennaio 2018. La norma interessa in particolare bacini pari al 50% della capacità geometrica.

Info: VVF Circolare prot. n. 11468 del 29 agosto 2018

Gli infortuni dei lavoratori del mare

Pubblicato da Inail – Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale un volume che analizza il settore marittimo. Rischi, criticità riguardanti la gestione della sicurezza sul lavoro, normativa. Incidenti cause e conseguenze sulla base delle rilevazioni delle Capitanerie di porto e del sistema Infor.Mo.

Il documento è strutturato in due parti, la prima sul contesto e sui profili di rischi del settore, la seconda che riporta dati e schede sugli infortuni sul lavoro. Su mansioni faticose, insicure e rischiose, con rischi che dipendono dal tipo di attività nave cicli, e da condizioni trasversali alle quali possono essere sottoposti sia i lavoratori che i passeggeri. Collisione, naufragio e incendio.

“La presenza di questi rischi nelle navi è l’elemento costitutivo stesso dei compiti del comandante, dei profili professionali marittimi, dell’organizzazione del lavoro a bordo, della costituzione degli equipaggi, della definizione di percorsi abilitanti di formazione e addestramento, oltre che dell’organizzazione di un sistema articolato di gestione delle emergenze e di un complesso sistema di controlli pubblici (da parte degli Stati di bandiera e da parte degli Stati dei porti scalati) esercitati sulle navi ai fini della sicurezza della navigazione”.

Rischio fatica,turni, guardie e lavoro notturno, lontananza da casa, fattori ambientali esterni, vita collettiva e difficoltà di socializzazione. Il documento riassume in una tabella tutti i fattori possibili, analizzandoli per tipologia e specifiche (ambienti, elementi, operazioni). Cause che incidono ovviamente anche sulla possibilità del verificarsi di malattie professionali, dove i rischi principali derivano da: vibrazioni e rumore; clima; orari; sole e raggi UV; movimentazione carichi e movimenti ripetitivi.

Questo l’indice:

  • “L’approccio prevenzionale agli infortuni marittimi;
  • Il contesto socio-economico ed il profilo del rischio nel settore marittimo-portuale;
  • L’analisi degli infortuni dei lavoratori marittimi;
  • Approfondimento dei fattori di rischio tramite Infor.Mo;
  • I dati;
  • Schede infortuni (d.d. 30/05/2000);
  • Focus per tipo di nave (Schede infortuni);
  • Sistema Infor.Mo: infortuni mortali e gravi”.

Info: Inail, Gli infortuni dei lavoratori del mare 

Società sportive, calcio professionistico, prestazioni occasionali, note Inps

Inps ha pubblicato il 14 e il 20 agosto due circolari con indicazioni per le società sportive (legge n. 91/1981) in merito all’utilizzo delle prestazioni occasionali per gli steward negli impianti sportivi. Come disciplinato dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 integrato dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La circolare n.95 del 14 agosto 2018 ricorda che i soggetti, gli utilizzatori, che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, sono le società che si occupano di organizzazione di competizioni sportive, partite ufficiali di calco professionistico, in impianti con capienza superiore ai 7.500 posti.

I limiti economici per il prestatore sono 5.000 euro l’anno verso un solo utilizzatore o verso la totalità degli utilizzatori. “Le società sportive in oggetto sono escluse dall’applicazione del limite […] pari a € 5.000, relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward”. Superato il limite economico il rapporto di lavoro del prestatore diverrà a tempo pieno e indeterminato.

In merito alla procedura di riferimento, il messaggio n. 3193 del 24 agosto 2018 ha informato circa il rilascio previsto per il 6 settembre 2018 delle funzionalità dedicate nella procedura Prestazioni Occasionali. Lo stesso messaggio ne riporta in dettaglio le istruzioni operative necessarie: richiesta da inviare via Pec alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti; accesso a Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia e alle funzionalità Gestione Lista Master, Gestione Luoghi di Lavoro e Gestione Eventi (Dettaglio Evento; Modifica Evento; Elimina Evento); Lista prestazioni. 

Prima dell’utilizzo della piattaforma l’utilizzatore dovrà aver integrato il portafoglio telematico per pagamenti e assicurazione sociale. “Il versamento deve avvenire mediante modello F24 Elementi identificativi (c.d. Elide), utilizzando la causale “CLOC”, oppure attraverso strumenti di pagamento elettronico esclusivamente dal Portale dei Pagamenti INPS – sezione Prestazioni Occasionali; successivamente è necessario inviare una PEC all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it per la richiesta di assegnazione degli importi alla gestione degli steward negli stadi”.

Incidente stradale a Foggia, dodici morti e scenario mostruoso a Bologna

Dodici persone sono morte ieri in un incidente stradale avvenuto tra Foggia e Termoli sulla Strada Statale 16 altezza Lesina. Un tir che viaggiava in direzione San Severo ha invaso la corsia opposta travolgendo un furgone sul quale si trovavano le vittime, tutti lavoratori migranti probabilmente di rientro da una giornata nei campi di pomodori. Sette delle dodici vittime sono state identificate e sono risultate essere regolarmente presenti sul territorio nazionale. Tre i feriti, tra i quali il conducente del tir.

L’incidente segue di pochi giorni il caso analogo avvenuto il pomeriggio del 4 agosto sulla provinciale 105 tra Castelluccio dei Sauri e Ascoli Satriano dove un camion che stava trasportando pomodori si è scontrato con un furgone. Quattro le vittime e tre i feriti gravi. Anche in questo caso tutte le vittime erano braccianti e migranti.

Ancora altri morti:

Un morto e circa 70 feriti è invece il bilancio dell’incidente apocalittico avvenuto ieri a Bologna, sul viadotto al km 4.300 direzione Sud del Raccordo Autostradale Bologna Casalecchi, bretella A1-A14, dopo il tamponamento tra un’autocisterna che trasportava GPL e un tir.

L’impatto ha causato l’esplosione della cisterna, un enorme incendio e quindi il crollo di una parte del viadotto franato sulla via Emilia. Fiamme ed esplosioni che hanno coinvolto da quel momento attività e abitazioni del quartiere circostante, decine di auto di un concessionario sottostante.

L’uomo che ha perso la vita è il conducente della cisterna, Andrea Anzolin 42 anni.

La procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti.

Gps su flotte aziendali, indicazioni del Garante

L’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, riporta tra i temi segnalati un provvedimento dello stesso Garante che ha interessato contemporaneamente un’azienda che stava utilizzando Gps sulle auto aziendali e la ditta produttrice del rilevatore di posizione.

Il provvedimento Localizzazione di veicoli aziendali è stato adottato dall’Autorità in seguito all’istanza di un dipendente dell’azienda in merito all’installazione dei dispositivi Gps avvenuta senza informativa e policy aziendale e sul protrarsi dell’attivazione dei dispositivi anche fuori servizio. Essendo i veicolo autorizzati all’utilizzo al di fuori dell’orario di lavoro,il Garante ha risposto a tale appello con le seguenti disposizioni.

Per quanto riguarda la società produttrice del sistema e fornitrice del servizio ha stabilito l’incorporazione del diritto alla privacy nelle funzionalità, per il principio di minimizzazione dei dati e di privacy by design; la rimodulazione di intervalli temporali, tempi di conservazione dati, memorizzazione mappe; la facoltà di disattivazione del Gps; l’adeguamento del sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda la ditta utente, ha vietato il trattamento dei dati fuori dell’orario di servizio. “visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei”.

Norme richiamate:

Info: Garante Privacy newsletter n.443 del 31 luglio 2018

Gps su flotte aziendali, indicazioni del Garante

L’ultima newsletter del Garante per la protezione dei dati personali, riporta tra i temi segnalati un provvedimento dello stesso Garante che ha interessato contemporaneamente un’azienda che stava utilizzando Gps sulle auto aziendali e la ditta produttrice del rilevatore di posizione.

Il provvedimento Localizzazione di veicoli aziendali è stato adottato dall’Autorità in seguito all’istanza di un dipendente dell’azienda in merito all’installazione dei dispositivi Gps avvenuta senza informativa e policy aziendale e sul protrarsi dell’attivazione dei dispositivi anche fuori servizio. Essendo i veicolo autorizzati all’utilizzo al di fuori dell’orario di lavoro,il Garante ha risposto a tale appello con le seguenti disposizioni.

Per quanto riguarda la società produttrice del sistema e fornitrice del servizio ha stabilito l’incorporazione del diritto alla privacy nelle funzionalità, per il principio di minimizzazione dei dati e di privacy by design; la rimodulazione di intervalli temporali, tempi di conservazione dati, memorizzazione mappe; la facoltà di disattivazione del Gps; l’adeguamento del sistema alla disciplina europea sulla protezione dei dati.

Per quanto riguarda la ditta utente, ha vietato il trattamento dei dati fuori dell’orario di servizio. “visto che le autovetture potevano essere utilizzate anche al di fuori dell’orario di lavoro e pure da congiunti dei dipendenti, tale sproporzionata attività di raccolta e conservazione dei dati tratti dalla geolocalizzazione del veicolo consentiva di fornire informazioni sul lavoratore non rilevanti rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa (in violazione di legge, in particolare dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori) nonché su terzi estranei”.

Norme richiamate:

Info: Garante Privacy newsletter n.443 del 31 luglio 2018

Garante protezione dati personali, Relazione 2017

E’ stata presentata dal Garante per la protezione dei dati personali la Relazione sull’attività svolta nel 2017, il rapporto sul complesso delle attività condotte dall’Autorità in merito all’applicazione della normativa corrente in materia di protezione dei dati, compreso il Regolamento UE 2016/79.

Quattro le parti attraverso le quali si articola il rapporto: Stato di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali; L’attività svolta dal Garante; L’ufficio del Garante;Dati statistici. All’interno delle aree citate vengono riportati i dati in merito a rapporti con Parlamento e Istituzioni, amministrazioni pubbliche, sanità e dati genetici, ricerca scientifica, dati giudiziari e Forze dell’Ordine, giornalismo, cyberbullismo, marketing, movimenti politici.

Internet e servizi di comunicazione elettronica, attività economiche, pubblico e privato, condominio, trasferimento dati all’estero, registro trattamenti, corsi, contenzioso giurisdizionale, attività ispettiva, relazioni comunitarie e internazionali, comunicazione e informazione.

Dalla scheda di apertura della relazione che sintetizza i dati statistici 2017 si legge che: 573 sono stati i provvedimenti collegiali adottati, 276 i ricorsi decisi, 116 le ordinanze di ingiunzione e 26 le verifiche preliminari.

19 i pareri resi al Governo, 38 i pareri di accesso civici, 5.819 riscontri a segnalazione e reclami. Le ispezioni sono state 275 e 589 le sanzioni, 3.179 le notificazioni e 41 le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria. 3.776.694 euro la somma riscossa.

16.193 le risposte fornite ai quesiti.

Info: Garante protezione dati personali, Relazione 2017

Vigilanza sicurezza sul lavoro

Il Ministero della Salute informa circa l’insediamento avvenuto il 3 luglio del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, organismo presieduto dal Ministero della Salute e composto da rappresentati dei Ministeri Salute, Interni, Infrastrutture e Trasporti, Regioni e Province Autonome.

Il Comitato si è insediato presso il Ministero della Salute, si occuperà di:

“a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.

Info: Ministero Salute, Comitato coordinamento nazionale sicurezza sul lavoro

Osservatorio sui lavoratori autonomi 2017, artigiani e commercianti

Pubblicato da Inps l’Osservatorio sui lavoratori autonomi 2017, dati e percentuali riguardanti i lavoratori autonomi (titolari e collaboratori) di impresa artigiana e impresa commerciale.

Artigiani. 1.700.170 iscritti a Inps gestione speciale nel 2017, -1,4% rispetto al 2016 e nel 2016 -2,5% sul 2015; analizzando la serie storica dal 2008 cali dell’1% dal 2008 al 2012 e di circa il 2% dal 2012 al 2016.

92,3% titolari ovvero 1.568.819, 131.351 i collaboratori. Uomini il 79,4% del totale, 81,2% dei titolari, 57,3% dei collaboratori. Età: 30,8% 40-49 anni, 29,3% 50-59, 17,3% 30-39, 16,8% più di 60 5,8% fino a 29 anni.

Lombardia la regione con più iscritti ovvero 18,6%, Emilia Romagna 10,4%, Veneto 10,4% e Piemonte con 9,4%. 31,4% Nord Ovest, 24,9% Nord Est, 20,8% Centro, 15,3% Sud, 7,6% Isole.

Commercianti. 2.242.259 iscritti, -0,6% sul 2016 a sua volta -0,7% rispetto al 2015; nella serie storica stabile dal 2008 al 2009 in crescita di un punto per anno fino al 20212 e ancora stabile fino al 2015.

Uomini il 64% del totale. 9,1% i titolari e di questi il 77,2% uomini, 58,2% le donne in prevalenza tra i collaboratori. Età: 28,2% 40-49 anni, 27,2% 50-59, 18,5% 30-39, 17,8% più di 60, 7,7% fino a 29 anni.

26,7% Nord Ovest, 22,7% Sud, 21,1% Centro, 19,9% Nord Est, 9,6% Isole. 15,3% Lombardia, Campania 9,9%, Lazio 9,4%, Veneto 8,3%, Piemonte 7,9% ed Emilia Romagna 7,8%.

Info: Inps Osservatorio lavoratori autonomi 2017

Guida per individuare interferenti endocrini in pesticidi e biocidi

Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009.

La guida è stata elaborata da Efsa ed Echa in quanto responsabili nel sistema dell’Unione Europea l’una della valutazione dei pesticidi e l’altra dei biocidi. Le date indicate per l’utilizzo delle prassi derivano da quelle riportate nei due recenti regolamenti europei per l’identificazione di interferenti endocrini nei biocidi e nei fitosanitari.

Il primo è il Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017 che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. In vigore dal 7 dicembre 2017 e applicabile dal 7 giugno 2018.

Il secondo è il Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino, rettificato il 2 maggio 2018. In vigore il 10 maggio 2018 e applicabile dal 10 novembre 2018.

Regolamenti e guida sono raccolti dalla Commissione europea nella pagina online Processo per stabilire criteri scientifici per identificare gli interferenti endocrini, processo avviato nel 2017. Il disclaimer del manuale ricorda che: “Questo documento ha lo scopo di aiutare gli utenti ad adempiere agli obblighi previsti dal regolamento sui biocidi (BPR) o dal regolamento sui prodotti fitosanitari (PPR). Tuttavia, si ricorda agli utenti che il testo del BPR o del PPR è l’unico riferimento legale autentico e che le informazioni contenute in questo documento non costituiscono una consulenza legale. L’utilizzo delle informazioni rimane sotto la sola responsabilità dell’utente.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche o l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non accetta alcuna responsabilità in merito all’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo documento”.

Info: Efsa, linee guida individuazione interferenti endocrini